Re: Tar sospende la caccia in Piemonte
Ecco il nuovo calendario.... Na schifezza!!!
Visto l’art. 11-quaterdecies della legge 2 dicembre 2005, n. 248
Vista la legge 4 giugno 2010, n. 96
Visto l’art. 40 della l.r. 4 maggio 2012, n. 5
vista la D.G.R. n. 00-000 del 00.0.2012
pubblica il seguente:
CALENDARIO VENATORIO PER LA STAGIONE 2012/2013
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1) STAGIONE VENATORIA
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1.1. La stagione venatoria ha inizio il 30 settembre 2012 e termina il 31 gennaio 2013.
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2) SPECIE E PERIODI DI ATTIVITA' VENATORIA
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2.1. Ai fini dell'esercizio venatorio è consentito abbattere esemplari della fauna selvatica appartenenti alle seguenti specie, esclusivamente nei periodi indicati:
a) - specie cacciabili dal 30 settembre al 2 dicembre: lepre comune;
b) - specie cacciabili dal 30 settembre al 31 dicembre, in base a piani numerici di prelievo predisposti dai Comitati di gestione degli A.T.C. e dei C.A. e approvati dalla Giunta regionale: pernice rossa, starna;
c) - specie cacciabili dal 30 settembre al 16 dicembre: minilepre, fagiano;
d) - specie cacciabili dal 30 settembre al 31 ottobre: quaglia, tortora;
e) - specie cacciabili dal 30 settembre al 31 dicembre: allodola;
f) - specie cacciabili dal 30 settembre al 20 gennaio: germano reale; gallinella d’acqua, alzavola;
g) - specie cacciabili dal 30 settembre al 10 gennaio: tordo bottaccio, tordo sassello, cesena;
h) - specie cacciabili dal 30 settembre al 31 gennaio: cornacchia nera, cornacchia grigia, gazza, ghiandaia;
i) - specie cacciabili dal 30 settembre al 31 gennaio, in base a piani numerici di prelievo predisposti dai Comitati di gestione degli A.T.C. o dei C.A. e approvati dalla Giunta regionale: volpe;
l) - specie cacciabili dal 30 settembre al 31 dicembre: beccaccia, beccaccino,
m) - specie cacciabili dal 30 settembre al 31 gennaio: colombaccio;
n) - specie cacciabili dal 1° ottobre al 30 novembre, in base a piani numerici di prelievo predisposti dai Comitati di gestione dei C.A. e approvati dalla Giunta regionale: pernice bianca, fagiano di monte, coturnice, lepre bianca;
o) - specie cacciabili dal 16 giugno al 15 marzo dell’anno successivo, in base a piani di prelievo selettivi, basati su censimenti, secondo i criteri stabiliti dalla Giunta regionale e approvati dalla stessa:
camoscio, capriolo, cervo, daino, muflone, cinghiale;
p) - specie cacciabili dal 1° ottobre al 31 dicembre o dal 1° novembre al 31 gennaio: cinghiale.
2.2. L'esercizio venatorio dal 1° al 31 gennaio è consentito esclusivamente da appostamento temporaneo, ad eccezione di quello relativo alle specie:
- volpe e cinghiale a squadre, anche con l'ausilio dei cani;
- ungulati in prelievo selettivo.
2.3. I termini di cui alle lettere a), b) c), d), e), f), g), h), i), l), m), e p) del punto 2.1. possono essere modificati per determinate specie in relazione alle situazioni ambientali delle diverse realtà territoriali, previo parere dell’ISPRA. I termini devono essere comunque contenuti tra il 1° settembre ed il 31 gennaio dell’anno successivo nel rispetto dell’arco temporale massimo indicato.
2.4. Negli istituti a gestione privata della caccia, il prelievo della specie fagiano è consentito, in deroga a quanto previsto al punto 2.1. lettera c), fino al 31 gennaio, anche con l’ausilio dei cani.
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3. CARNIERE
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3.1. Per ogni giornata di caccia al cacciatore è consentito il seguente abbattimento massimo: due capi di fauna selvatica stanziale di cui una sola lepre comune, dieci capi delle specie migratorie di cui quattro tra palmipedi, trampolieri e rallidi e non più di due beccacce.
3.2. Durante l’intera stagione venatoria ogni cacciatore può abbattere complessivamente un numero massimo di capi di fauna selvatica così stabilito:
a) cinghiale: quindici capi annuali;
b) coturnice, pernice bianca, fagiano di monte, lepre bianca: complessivamente quattro capi annuali *nel rispetto del piano numerico di prelievo, i Comitati di gestione dei C.A. possono limitare il carniere giornaliero ad un capo per ogni specie;
c) lepre comune: cinque capi annuali;
d) starna e pernice rossa: cinque capi annuali per specie;
e) fagiano: trenta capi annuali;
f) minilepre, cornacchia grigia, cornacchia nera, gazza, ghiandaia: cinquanta capi annuali per specie, con il limite di dieci capi giornalieri per specie in deroga al punto 3.1..
3.3. Per i cervidi e i bovidi il prelievo è in base ai piani di prelievo selettivo approvati dalla Giunta regionale.
3.4. Durante l’intera stagione venatoria ogni cacciatore può inoltre abbattere complessivamente un numero di capi di specie migratorie o di specie non comprese tra quelle elencate nel punto 3.2., non superiore a cinquanta di cui non più di dieci scolopacidi e quaranta tra anatidi e rallidi.
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4. GIORNATE E ORARI
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4.1. Ai sensi dell’articolo 18, comma 5 della Legge 157/1992, il numero di giornate di caccia settimanali per ogni cacciatore è di tre.
4.2. Fermo restando il limite complessivo di cui al punto 4.1:
a) nel territorio destinato alla gestione della caccia programmata, l’attività venatoria è consentita nelle giornate di mercoledì, sabato e domenica;
b) per la caccia di selezione agli ungulati, l’attività venatoria è consentita nei giorni di lunedì, mercoledì, giovedì, sabato e domenica in ogni A.T.C. e C.A..
I Comitati di gestione degli A.T.C. o dei C.A. fermo restando il rispetto di quanto stabilito al punto 4.1. stabiliscono le giornate per la caccia programmata e quelle per il prelievo selettivo;
b) nel territorio destinato alla caccia riservata a gestione privata, l’attività venatoria è consentita nei giorni di lunedì, mercoledì, giovedì, sabato e domenica.
4.3. La caccia è consentita da un’ora prima del sorgere del sole fino al tramonto.
4.4. La caccia di selezione agli ungulati è consentita fino ad un’ora dopo il tramonto.
4.5. L’esercizio venatorio è vietato in tutto il territorio regionale nelle giornate di martedì e venerdì.
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5) ORA DI INIZIO E TERMINE DELLA GIORNATA VENATORIA
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5.1. L'ora legale di inizio e termine di ogni giornata venatoria è definita secondo i seguenti orari medi mensili arrotondati, desunti dall'Osservatorio Astronomico di Torino:
ORA LEGALE
- dal 1° al 30 giugno dalle ore 4,40 alle ore 21,00;
- dal 1° al 31 luglio dalle ore 5,00 alle ore 21,30;
- dal 1° al 31 agosto dalle ore 5,30 alle ore 20,30;
- dal 1° al 15 settembre dalle ore 5,45 alle ore 19,45;
- dal 16 al 30 settembre: dalle ore 6,15 alle ore 19,30;
- dal 1° al 28 ottobre: dalle ore 6,30 alle ore 18,45;
ORA SOLARE
- dal 29 ottobre al 30 novembre: dalle ore 6,15 alle ore 17,15;
- dal 1° al 31 dicembre: dalle ore 7,00 alle ore 16,45;
- dal 1° al 31 gennaio: dalle ore 7,00 alle ore 17,15;
- dal 1° al 28 febbraio dalle ore 6,45 alle ore 18,00;
- dal 1° al 15 marzo dalle ore 6,30 alle ore 18,30.
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6) MEZZI PER L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITA’ VENATORIA
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6.1. L’attività venatoria è consentita con l’uso del fucile con canna ad anima liscia fino a due colpi, a ripetizione e semiautomatico, con caricatore contenente non più di due cartucce, di calibro non superiore al 12, nonché con fucile con canna ad anima rigata a caricamento singolo manuale o a ripetizione semiautomatica di calibro non inferiore a millimetri 5,6 con bossolo a vuoto di altezza non inferiore a millimetri 40.
6.2. E’ consentito, altresì, l’uso del fucile a due o tre canne (combinato), di cui una o due ad anima liscia di calibro non superiore al 12 ed una o due ad anima rigata di calibro non inferiore a millimetri 5,6 nonché l’uso dell’arco e del falco.
6.3. Nella zona faunistica delle Alpi è vietato l’uso del fucile con canna ad anima liscia a ripetizione semiautomatica salvo che il relativo caricatore sia adattato in modo da non contenere più di un colpo. 6.4. L’uso del fucile con canna ad anima rigata è consentito, nell’ambito dei piani di prelievo selettivo degli ungulati ruminanti e per il prelievo delle specie cinghiale e volpe, con le limitazioni riportate nelle istruzioni operative.
6.5. Sono vietati tutte le armi e tutti i mezzi per l’esercizio venatorio non esplicitamente ammessi dall’articolo 13 della l.157/92.
6.6. Il titolare della licenza di porto di fucile anche per uso di caccia è autorizzato, per l’esercizio venatorio, a portare, oltre alle armi consentite, gli utensili da punta e da taglio atti alle esigenze venatorie.
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*L’ASSESSORE IL PRESIDENTE
ALL’AGRICOLTURA E FORESTE, *DELLA GIUNTA REGIONALE
CACCIA E PESCA
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