Re: Taglio code

C'era questa sentenza, non è più valida?


1.
Integrale della sentenza

N. 07759/2012 REG.PROV.COLL.
N. 07164/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7164 del 2011, proposto da:
Massimiliano Giardino, Domenico Muia' e Monica Oliva, rappresentati e difesi dagli avv.ti Massimo Occhiena e Aristide Police, con domicilio eletto presso lo studio del secondo in Roma, via di Villa Sacchetti, 11;

contro
Ministero della Salute, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti di
Associazione Ente Protezione Animali (ENPA), non costituito;

per l'annullamento
dell'ordinanza con tingibile e urgente del 22.3.2011, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 13 maggio 2011, avente ad oggetto: "differimento del termine di efficacia e modificazioni dell'ordinanza del ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 3.3.2009, concernente la tutela dell'incolumita' pubblica dall'aggressione dei cani";

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Salute;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore designato per l'udienza pubblica del giorno 30 maggio 2012 il Cons. Domenico Lundini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO
I ricorrenti sono proprietari e allevatori di cani di razza dobermann ed impugnano, assumendo di esserne gravemente pregiudicati, l’ordinanza del Ministero della Salute in data 22.03.2011 (avente ad oggetto: “Differimento del termine di efficacia e modificazioni dell'ordinanza del Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali del 03.03.2009, concernente la tutela dell'incolumita' pubblica dall'aggressione dei cani).
La contestazione involge, stando a una sostanziale lettura del ricorso che ne occupa, l’ordinanza predetta del 22.3.2011 nella parte in cui, nel modificare appunto la precedente ordinanza contingibile ed urgente del 3.3.2009, da un lato sostituisce, all’art. 2, comma 1, la lettera d), conseguentemente vietando “gli interventi chirurgici destinati a modificare la morfologia di un cane o non finalizzati a scopi curativi in conformità della Convenzione Europea per la protezione degli animali da compagnia, ratificata con la legge 4 novembre 2010, n. 201”, dall’altro, modifica la lettera e), vietando, oltre alla vendita e alla commercializzazione, la stessa esposizione dei cani sottoposti agli interventi chirurgici di cui alla precedente lettera d).
La specifica e prioritaria questione che viene in rilievo nel ricorso di cui trattasi, con riferimento alla contestata ordinanza, è quella del taglio di parti anatomiche dei cani (per i dobermann, in particolare, il taglio della coda e delle orecchie) che i ricorrenti assumono peraltro essere pratica seguita, nella prima settimana di vita dei cuccioli, per esemplari di certe razze di cani a pelo raso (come il bracco italiano o il dobermann), al fine di ovviare alle continue ferite difficili da curare che altrimenti il cane si procurerebbe nell’attività di ricerca da essi praticata e dovute a rovi, sterpi ed arbusti. Inoltre, precisano ancora i ricorrenti, le pratiche in questione rispondono agli stessi standard della razza canina specifica di cui è custode la Federazione Cinologica Internazionale ed il cui rispetto è fondamentale per chi si occupa, come appunto gli opponenti, di allevamento e riproduzione di cani. Di modo che, prospettano ancora i ricorrenti, è chiaro lo stravolgimento determinato dall’ordinanza impugnata che, apportando modifiche all’O. M. del 2009:
- vieta in tutto e per tutto il taglio delle code e delle orecchie, a fronte del rinvio all’art. 10 della Convenzione Europea per la protezione degli animali da compagnia, ratificata con L. 4.11.2010, n. 201 (art. 1, lett. b, primo trattino, dell’ordinanza impugnata);
- vieta anche l’esposizione, oltre che la vendita e commercializzazione, di cani sottoposti a conchectomia o caudotomia (art. 1, lett. b, secondo trattino, dell’ordinanza impugnata).
Ciò posto, gli istanti deducono, avverso l’ordinanza in impugnativa (la quale fa seguito ad una serie di precedenti ordinanze, contenenti peraltro disposizioni, in tema di caudotomia, non sempre radicalmente inibitorie, come invece quella che ne occupa, considerato, in particolare, che con ordinanza del 28.3.2007, confermata sul punto dalla successiva ordinanza del 3.3.2009, il Ministero, nel mantenere il divieto del taglio della coda dei cani, ha tuttavia inserito specifica eccezione al riguardo per i cani appartenenti alle razze canine con caudotomia prevista dallo standard, da eseguirsi e certificarsi da parte di un medico veterinario entro la prima settimana di vita dell’animale), nove articolati motivi di censura, ex adverso ai quali controdeduce tuttavia l’Amministrazione intimata e costituita in giudizio, chiedendo il rigetto del ricorso.
Tanto premesso, rileva il Collegio che l’ordinanza in contestazione (avente natura di ordinanza contingibile e urgente, essendo fondata sul concorrente richiamo delle esigenze di tutela dell’incolumità pubblica dall’aggressione dei cani e degli artt. 32 della legge n. 833/1978 e 117 del D.Lgs. n. 112/1998, in tema di sanità pubblica e polizia veterinaria) è stata già sospesa in via cautelare da questo Tribunale, nell’ambito del presente giudizio, con ordinanza n. 3967 del 27.10.2011, con riferimento, tra l’altro, sotto il profilo del fumus, alla contraddittorietà con altri provvedimenti, di poco antecedenti o successivi, della medesima amministrazione ed all’insussistenza, altresì, dei presupposti giustificativi dell’atto costituiti dalla sua indifferibilità ed urgenza.
Passando al merito, ritiene il Collegio di dover prioritariamente rimarcare che il proposto ricorso presenterebbe aspetti d’improcedibilità, per sopravvenuta carenza di interesse, dato che, nella stessa odierna camera di consiglio, dopo la discussione in pubblica udienza, è già stato esaminato ed accolto, con annullamento delle disposizioni dell’ordinanza del 22.3.2011 anche in questa sede oggetto d’impugnativa, altro ricorso (n. 6502/2011), avente ad oggetto analoga questione d’illegittimità del divieto generalizzato di taglio di parti anatomiche dei cani pur in presenza delle eccezioni consentite da altri coevi atti ministeriali e dalla stessa Convenzione Europea ratificata con L. n. 201/2010. Ebbene, tale annullamento potrebbe ritenersi giovare anche agli stessi proponenti il gravame in trattazione, sulla base del principio per cui la decisione di annullamento, che per i limiti soggettivi del giudicato esplica in via ordinaria effetti soltanto fra le parti in causa, acquista efficacia erga omnes nei casi in cui gli atti impugnati siano (come appunto nella concreta fattispecie all’esame) a contenuto generale inscindibile ovvero a contenuto normativo, nei quali gli effetti dell'annullamento non sono circoscrivibili ai soli ricorrenti, essendosi in presenza di un atto sostanzialmente e strutturalmente unitario, il quale non può esistere per taluni e non esistere per altri (cfr. CdS, sez. III, 20 aprile 2012, n. 2350).
Ritiene tuttavia il Collegio di poter prescindere da una definizione del ricorso de quo nei termini d’improcedibilità sopra cennati, poiché la valutazione favorevole, in punto di fumus boni iuris, dell’impugnativa mossa dagli istanti, già espressa nella fase cautelare, può essere confermata anche in questa sede di merito, nei termini qui di seguito sinteticamente esposti.
Invero, sono in particolare condivisibili i rilievi dei ricorrenti relativi alla mancanza, nell’atto impugnato (in parte qua), della grave, improvvisa ed impellente necessità pubblica che sostanzi nella specie i necessari caratteri dell’indifferibilità e dell’urgenza, trattandosi del divieto immotivato di una pratica seguita da lungo tempo per cani di determinate razze (e non quindi di esigenze improvvisamente e inaspettatamente intervenute) attraverso un provvedimento (peraltro di proroga di precedenti ordinanze ed incidente anche su aspetti –quali quelli di cui alla lettera e)- aventi riflessi economico imprenditoriali) destinato durare nel tempo per un periodo (di 24 mesi) che non sembra compatibile con la straordinarietà insita nelle ordinanze della specie. Al riguardo, va infatti considerato che il requisito della contingibilità -di cui anche all'art. 32 della legge 23 dicembre 1978 n. 833- implica che la situazione di emergenza sia oggettivamente tale da poter essere fronteggiata con un provvedimento la cui esecuzione non duri più di un breve lasso di tempo (cfr., al riguardo, CdS, IV, n. 605 del 06-12-1985). Né risulta adeguatamente specificato, nell’atto, l’eventuale pericolo per l’incolumità pubblica.
Sulla base delle considerazioni di cui sopra e con assorbimento di ogni profilo di censura non esaminato, il proposto ricorso dev’essere accolto, con annullamento, per l’effetto, dell’O. M. 22.3.2011, limitatamente alle disposizioni contestate e fatti salvi gli eventuali ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione.
La peculiarità della questione trattata induce tuttavia il Collegio a ravvisare sufficienti ragioni giustificative per la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie ed annulla, per l’effetto, il provvedimento impugnato, nei termini e limiti specificati in motivazione.
Compensa le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 30 maggio 2012 con l'intervento dei magistrati:

Italo Riggio, Presidente
Maria Luisa De Leoni, Consigliere
Domenico Lundini, Consigliere, Estensore







L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE















DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 13/09/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

 
Re: Taglio code

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...purtroppo è tardi per pensare a qualcosa di diverso da un piccolo intervento di caudectomia...fatta dal veterinario...
...l'elastico o la sforbiciata ha senso entro la prima settimana di vita...
...anni fa feci l'amputazione in anestesia locale al cane adulto di un amico...incisione della cute , scollamento del tessuto sulla vertebra più' alta rispetto al taglio , sutura a tabacchiera sul taglio , fasciatura incerottata , collare per evitare che strappasse tutto..
...è una cosa semplice ma va fatta fare da un esperto...
 
Riprendo questo post, la sentenza del TAR sopracitata, ha definitivamente chiarito le problematiche relative alla caudotomia, o ci sono state ulteriori novità?

Grazie

Maurizio
Il taglio della coda in eta' neonatale SI PUO' effettuare come una sorta di deroga per certe razze, tra cui rientrano spaniel, bracchi ed altre ...
non rientrano nella deroga dobermann, boxer ed altre ancora...
il taglio deve essere effettuato da una struttura veterinaria e da personale autorizzato, dopo che al cucciolo ( max 6/7 gg di vita ) sia gia stato assegnato un microchip, il cui numero ( con tanto di nome del cane ) viene menzionato nel certificato di caudectomia che il veterinario rilascia ( cane per cane e non cumulativo ) e che l'allevatore ( visto che a 6 giorni i cani sono ancora di proprieta' dell'allevatore ) consegnera' insieme al cucciolo e agli altri documenti ai futuri proprietari. Tale certificato ( o meglio dichiarazione ) solleva inderogabilmente il possessore del cane da qualsiasi tipo di contestazione futura, stop...
va da se che tagli effettuati nella cantina o nel garage di casa non siano autorizzati o perlomeno non sono certificabili...
 
Re: Taglio code

Secondo me, ci dobiamo rassegnare. Arriverà il momento(purtroppo) che la coda non si potrà più tagliare. Cosi quando accadra che ai nostri amici a quattro zampe, verrnno infezioni varie dovute proprio a ferite della coda.....sapremo chi ringraziare.

Temo che tu abbia.... perso 1 passaggio: quando a caccia il tuo cane si concera' male la coda, una solerte guardia zoofila potra' sempre contestarti il reato di "maltrattamento". Insomma se la tagli e' maltrattamento, se nn la tagli a caccia si ferisce ed e' maltrattamento lo stesso, l'unica soluzione rimane di nn portare il cane a caccia.

E quindi, in tutte le maniere avrebbero fatto "bingo" gli animalisti: d'altronde, trovandosi di fronte il branco di pecore quali siamo, tutti intenti a difendere i ns orticelli, quella gentaglia li' fara' e disfarra' sempre + a proprio piacimento....
 
Re: Taglio code

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...purtroppo è tardi per pensare a qualcosa di diverso da un piccolo intervento di caudectomia...fatta dal veterinario...
...l'elastico o la sforbiciata ha senso entro la prima settimana di vita...
...anni fa feci l'amputazione in anestesia locale al cane adulto di un amico...incisione della cute , scollamento del tessuto sulla vertebra più' alta rispetto al taglio , sutura a tabacchiera sul taglio , fasciatura incerottata , collare per evitare che strappasse tutto..
...è una cosa semplice ma va fatta fare da un esperto...
Il veterinario al quale mi affido per il taglio delle code esegue la stessa procedura esattamente come l hai descritta te ( con. Una mini anestesia locale ) anche sui cuccioli di 5/6 giorni, questo perché a detta sua il taglio netto tra vertebra e vertebra non lascia lembi di pelle liberi ( praticamente lui crea due puntine di pelle che poi ricuce assieme a sigillare il taglio della vertebra) e potrebbe anche non essere preciso, nel senso che con la sforbiciata si potrebbero lasciare piccoli frammenti di osso che poi si incistano col tempo...i cuccioli trattati così hanno una cicatrizzazione rapidissima, ho notato che nel 90 % dei casi dopo 3/4 giorni non si vede più nulla Dell intervento subito...
 
Re: Taglio code

In Italia ormai comandano loro..... e noi saremmo la Lobby delle doppiette?
Siamo un branco di pecore allo sbando, che peccato!!
 
Re: Taglio code

Temo che tu abbia.... perso 1 passaggio: quando a caccia il tuo cane si concera' male la coda, una solerte guardia zoofila potra' sempre contestarti il reato di "maltrattamento". Insomma se la tagli e' maltrattamento, se nn la tagli a caccia si ferisce ed e' maltrattamento lo stesso, l'unica soluzione rimane di nn portare il cane a caccia.

E quindi, in tutte le maniere avrebbero fatto "bingo" gli animalisti: d'altronde, trovandosi di fronte il branco di pecore quali siamo, tutti intenti a difendere i ns orticelli, quella gentaglia li' fara' e disfarra' sempre + a proprio piacimento....

La tua interpretazione mi sa di forzatura, non vedo dove possa sussistere il presunto reato di maltrattamento se il cane va a caccia, diverso se il cane tenuto in condizioni non idonee si faccia male , cerchiamo di non esagerare eh....
 
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