Al comma 2, capoverso «Art. 19-bis.», comma 2, sostituire il primo periodo con il seguente:
«Sempre che non vi siano altre soluzioni soddisfacenti, le Regioni autorizzano con atto
amministrativo, entro il mese di maggio precedente alla stagione venatoria di riferimento, la
deroga, per determinati periodi, previo parere conforme dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, per le seguenti ragioni:
a) nell'interesse della salute e della sicurezza pubblica e della sicurezza aerea, nonché per
prevenire gravi danni alle colture, al bestiame, ai boschi, alla pesca e alle acque e per proteggere
la flora e la fauna;
b) ai fini della ricerca e dell'insegnamento, del ripopolamento e della reintroduzione nonché per
l'allevamento connesso a tali operazioni».
Conseguentemente al comma 3, sopprimere le seguenti parole:
«Per tali specie, la designazione della piccola quantità per deroghe adottate ai sensi dell'articolo
9, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2009/147/CE è determinata, annualmente, a livello
nazionale, dall'ISPRA. Nei limiti stabiliti dall'ISPRA, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvede a ripartire tra le regioni
interessate il numero di capi prelevabili per ciascuna specie. Le disposizioni di cui al terzo e al
quarto periodo del presente comma non si applicano alle deroghe adottate ai sensi dell'articolo 9,
paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2009/147/CE».
Emendamento 27.3 presentato di Senatori Cirinnà, Granaiola, Silvestro, Puppato
Al comma 2, capoverso «Art. 19-bis», comma 2, sostituire le parole: «e devono menzionare la
valutazione sull'assenza di altre soluzioni soddisfacenti,» con le seguenti: «e devono menzionare
le soluzioni alternative considerate e le motivazioni per cui queste sono valutate non
soddisfacenti,».
Emendamento 27.4 presentato dai Senatori Cirinnà, Granaiola, Silvestro, Puppato
Al comma 2, capoverso: «Art. 19-bis», comma 2, dopo le parole: «e gli organi incaricati della
stessa, fermo restando quanto previsto dall'articolo 27, comma 2» inserire il seguente periodo:
«Le regioni, al fine di effettuare i controlli e le particolari forme di vigilanza sugli autorizzati
all'esercizio del prelievo in deroga, stipulano apposite convenzioni con gli organi di vigilanza di
cui all'articolo 27, comma 2, della presente legge».
Emendamento 27.5 presentato dai Senatori De Petris e Uras
Al comma 2, capoverso «Art. 19-bis», comma 2, secondo periodo, aggiungere, in fine, il
seguente periodo: «Le regioni, inoltre, con appositi protocolli, creano uno speciale nucleo di
agenti di polizia giudiziaria, articolato in unità di controllo, con formazione ad hoc e avente l'unico
compito di effettuare vigilanza e controllo sui cacciatori che esercitano la caccia in deroga
durante l'intero periodo di svolgimento della deroga, nella misura minima di una unità di
controllo operativa ogni 50 autorizzati all'esercizio della deroga».
Emendamento 27.6 presentato dai Senatori De Petris e Uras
Al comma 2, capoverso «Art. 19-bis», comma 2, sostituire le parole: «I soggetti abilitati al
prelievo in deroga vengono individuati dalle regioni», con le seguenti: «I soggetti abilitati al
prelievo in deroga vengono individuati dalle regioni e, per le deroghe di cui alle lettere a) e c),
d'intesa con gli ambiti territoriali di caccia (ATC) e i comprensori alpini e comunque in numero
non superiore all'1 per cento dei cacciatori residenti in regione».
Emendamento 27.7 presentato dai senatori Cirinnà, Granaiola, Silvestro, Puppato
Al comma 2, capoverso «Art. 19-bis», comma 2, sostituire le parole: «I soggetti abilitati al
prelievo in deroga vengono individuati dalle regioni» con le seguenti: «I soggetti abilitati al
prelievo in deroga vengono individuati e autorizzati dalle regioni. I soggetti che intendono essere
abilitati al prelievo in deroga ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, lettere a) e c), della direttiva
2009/147/CE, devono essere titolari di specifica autorizzazione rilasciata dalle regioni,
subordinata alla partecipazione a specifici corsi di istruzione ed al superamento del relativo
esame finale, la cui commissione esaminatrice è composta da due esperti indicati da ISPRA ed un
funzionario regionale».
Emendamento 27.8 presentato dai Senatori De Petris e Uras
Al comma 2, capoverso «Art. 19-bis», comma 2, sostituire le parole: «ai soggetti abilitati è
fornito un tesserino sul quale devono essere annotati i capi oggetto di deroga subito dopo il loro
recupero», con le seguenti: «ai soggetti abilitati è fornito un tesserino sul quale sono segnati il
numero dei capi oggetto di deroga subito dopo il loro abbattimento».
Emendamento 27.9 presentato dai Senatori Cirinnà, Granaiola, Silvestro, Puppato
Al comma 2, capoverso: «Art. 19-bis», comma 2, sostituire le parole: «ai soggetti abilitati è
fornito un tesserino sul quale devono essere annotati i capi oggetto di deroga subito dopo il loro
recupero» con le seguenti: «ai soggetti abilitati è fornito un tesserino sul quale devono essere
annotati i capi oggetto di deroga subito dopo il loro abbattimento».
Emendamento 27.10 presentato dai Senatori De Petris e Uras
Al comma 2, capoverso «Art. 19-bis», comma 2, sostituire le parole: «Le regioni prevedono
sistemi periodici di verifica allo scopo di sospendere tempestivamente il provvedimento di deroga
qualora sia accertato il raggiungimento del numero di capi autorizzato al prelievo o dello scopo,
in data antecedente a quella originariamente prevista», con le seguenti: «A fine giornata i
soggetti abilitati al prelievo in deroga comunicano alla regione il numero dei capi abbattuti
relativamente alle specie oggetto di deroga. Le regioni verificano il raggiungimento del numero di
capi autorizzato al prelievo o dello scopo e provvedono alla sospensione tempestiva del
provvedimento di deroga».
Emendamento 27.11 presentato dai Senatori De Petris e Uras
Al comma 2, capoverso «Art. 19-bis», comma 3, sostituire le parole: «Le deroghe di cui al
comma 1 sono adottate sentito l'ISPRA o altri istituti indipendenti all'uopo titolati, anche regionali
laddove istituiti, dotati di analoga autonomia tecnicoscientifica ed organizzativa», con le
seguenti: «Le deroghe di cui al comma 1 sono adottate previa acquisizione del parere dell'Istituto
superiore per la protezione e ricerca ambientale (ISPRA) a cui le Regioni si uniformano».
Emendamento 27.12 presentato dai Senatori Cirinnà, Granaiola, Silvestro e Puppato
Al comma 2, capoverso «Art. 19-bis», comma 3, sostituire le parole: «Le deroghe di cui al
comma 1 sono adottate sentito l'ISPRA o altri istituti indipendenti all'uopo titolati,anche regionali
laddove istituiti, dotati di analoga autonomia tecnico-scientifica ed organizzativa,» con le
seguenti: «Le deroghe di cui al comma 1 sono adottate acquisito il parere dell'Istituto superiore
per la protezione e ricerca ambientale (ISPRA) a cui le regioni devono uniformarsi».
Emendamento 27.13 presentato dai Senatori Cirinnà, Granaiola, Silvestro e Puppato
Al comma 2, capoverso «Art. 19-bis» comma 3, sostituire le parole: «è determinata,
annualmente, a livello nazionale, dall'ISPRA» con le seguenti: «è determinata, annualmente, a
livello nazionale, per le sole specie di cui si dispone di stime attendibili delle popolazioni nidificanti
in tutto l'areale da cui originano i soggetti che raggiungono l'Italia, dei dati sul successo
riproduttivo delle coppie nidificanti e sulla mortalità annuale di giovani e adulti, dall'ISPRA».
Emendamento 27.14 presentato dai Senatori Berger, Zeller, Palermo, Fravezzi, Panizza,
Laniece
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
«2-bis. All'articolo 21, comma 1, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, alla lettera m), dopo le
parole: «salvo che nella zona faunistica delle Alpi», sono aggiunte le seguenti: «e nel prelievo in
selezione degli ungulati».
NOTA: IL PRESENTE DOCUMENTO HA VALORE ESCLUSIVAMENTE DIVULGATIVO. PER UNA
CONSULTAZIONE SI RIMANDA AGLI ATTI DEL SENATO
ULTERIORE