Ho chiesto un alle guardie provinciali di Bergamo se potevo avere un elenco delle sanzioni amministrative e penali, mi han girato questo e lo riporto qualora potesse essere utile:
L. 11-2-1992 n. 157
Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio.
Pubblicata nella Gazz. Uff. 25 febbraio 1992, n. 46, S.O.
30. Sanzioni penali.
1. Per le violazioni delle disposizioni, della presente legge e delle leggi regionali si applicano le seguenti sanzioni:
a) l'arresto da tre mesi ad un anno o l'ammenda da euro 929 a euro 2.582 per chi esercita la caccia in periodo di divieto generale, intercorrente tra la data di chiusura e la data di apertura fissata dall'articolo 18;
b) l'arresto da due a otto mesi o l'ammenda da euro 774 a euro 2.065 per chi abbatte, cattura o detiene mammiferi o uccelli compresi nell'elenco di cui all'articolo 2;
c) l'arresto da tre mesi ad un anno e l'ammenda da euro 1.032 a euro 6.197 per chi abbatte, cattura o detiene esemplari di orso, stambecco, camoscio d'Abruzzo, muflone sardo;
d) l'arresto fino a sei mesi e l'ammenda da euro 464 a euro 1.549 per chi esercita la caccia nei parchi nazionali, nei parchi naturali regionali, nelle riserve naturali, nelle oasi di protezione, nelle zone di ripopolamento e cattura, nei parchi e giardini urbani, nei terreni adibiti ad attività sportive;
e) l'arresto fino ad un anno o l'ammenda da euro 774 a euro 2.065 per chi esercita l'uccellagione;
f) l'arresto fino a tre mesi o l'ammenda fino a euro 516 per chi esercita la caccia nei giorni di silenzio venatorio;
g) l'ammenda fino a euro 3.098 per chi abbatte, cattura o detiene esemplari appartenenti alla tipica fauna stanziale alpina, non contemplati nella lettera
b), della quale sia vietato l'abbattimento;
h) l'ammenda fino a euro 1.549 per chi abbatte, cattura o detiene specie di mammiferi o uccelli nei cui confronti la caccia non è consentita o fringillidi in numero superiore a cinque o per chi esercita la caccia con mezzi vietati. La stessa pena si applica a chi esercita la caccia con l'ausilio di richiami vietati di cui all'articolo 21, comma 1, lettera
r). Nel caso di tale infrazione si applica altresì la misura della confisca dei richiami
[SUP](49)[/SUP];
i) l'arresto fino a tre mesi o l'ammenda fino a euro 2.065 per chi esercita la caccia sparando da autoveicoli, da natanti o da aeromobili;
l) l'arresto da due a sei mesi o l'ammenda da euro 516 a euro 2.065 per chi pone in commercio o detiene a tal fine fauna selvatica in violazione della presente legge. Se il fatto riguarda la fauna di cui alle lettere
b),
c) e
g), le pene sono raddoppiate.
2. Per la violazione delle disposizioni della presente legge in materia di imbalsamazione e tassidermia si applicano le medesime sanzioni che sono comminate per l'abbattimento degli animali le cui spoglie sono oggetto del trattamento descritto. Le regioni possono prevedere i casi e le modalità di sospensione e revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di tassidermia e imbalsamazione.
3. Nei casi di cui al comma 1 non si applicano gli articoli 624, 625 e 626 del codice penale
[SUP](50)[/SUP]. Salvo quanto espressamente previsto dalla presente legge, continuano ad applicarsi le disposizioni di legge e di regolamento in materia di armi.
4. Ai sensi dell'articolo 23 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, le sanzioni penali stabilite dal presente articolo si applicano alle corrispondenti fattispecie come disciplinate dalle leggi provinciali
[SUP](51)[/SUP].
(49) La Corte costituzionale, con
ordinanza 20-30 marzo 1995, n. 95 (Gazz. Uff. 5 aprile 1995, n. 14, Serie speciale), ha dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 30, primo comma, lett.
h), e dell'art. 13, sollevata in riferimento agli artt. 25, secondo comma e 3 della Costituzione.
(50) La Corte costituzionale, con
ordinanza 5-12 febbraio 1996, n. 32 (Gazz. Uff. 21 febbraio 1996, n. 8, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 30, comma 3, primo periodo, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 9 della Costituzione.
(51) La Corte costituzionale, con
ordinanza 12-19 gennaio 1995 n. 25 (Gazz. Uff. 25 gennaio 1995, n. 4, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 30 e 31, sollevata in riferimento agli artt. 3, 9 e 42 della Costituzione.
(commento di giurisprudenza)
31. Sanzioni amministrative.
1. Per le violazioni delle disposizioni della presente legge e delle leggi regionali, salvo che il fatto sia previsto dalla legge come reato, si applicano le seguenti sanzioni amministrative:
a) sanzione amministrativa da euro 206 euro 1.239 per chi esercita la caccia in una forma diversa da quella prescelta ai sensi dell'articolo 12, comma 5;
b) sanzione amministrativa da euro 103 a euro 619 per chi esercita la caccia senza avere stipulato la polizza di assicurazione; se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è da euro 206 a euro 1.239;
c) sanzione amministrativa da euro 154 a euro 929 per chi esercita la caccia senza aver effettuato il versamento delle tasse di concessione governativa o regionale; se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è da euro 258 a euro 1.549;
d) sanzione amministrativa da euro 154 a euro 929 per chi esercita senza autorizzazione la caccia all'interno delle aziende faunistico-venatorie, nei centri pubblici o privati di riproduzione e negli ambiti e comprensori destinati alla caccia programmata; se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è da euro 258 a euro 1.549; in caso di ulteriore violazione la sanzione è da euro 361 a euro 2.169. Le sanzioni previste dalla presente lettera sono ridotte di un terzo se il fatto è commesso mediante sconfinamento in un comprensorio o in un ambito territoriale di caccia viciniore a quello autorizzato;
e) sanzione amministrativa da euro 103 a euro 619 per chi esercita la caccia in zone di divieto non diversamente sanzionate; se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è da euro 258 a euro 1.549;
f) sanzione amministrativa da euro 103 a euro 619 per chi esercita la caccia in fondo chiuso, ovvero nel caso di violazione delle disposizioni emanate dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano per la protezione delle coltivazioni agricole; se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è da euro 258 a euro 1.549;
g) sanzione amministrativa da euro 103 a euro 619 per chi esercita la caccia in violazione degli orari consentiti o abbatte, cattura o detiene fringillidi in numero non superiore a cinque; se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è da euro 206 a euro 1.239;
h) sanzione amministrativa da euro 154 a euro 929 per chi si avvale di richiami non autorizzati, ovvero in violazione delle disposizioni emanate dalle regioni ai sensi dell'articolo 5, comma 1; se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è euro 258 a euro 1.549;
i) sanzione amministrativa da euro 77 a euro 464 per chi non esegue le prescritte annotazioni sul tesserino regionale;
l) sanzione amministrativa da euro 77 a euro 464 per ciascun capo, per chi importa fauna selvatica senza l'autorizzazione di cui all'articolo 20, comma 2; alla violazione consegue la revoca di eventuali autorizzazioni rilasciate ai sensi dell'articolo 20 per altre introduzioni;
m) sanzione amministrativa da euro 25 a euro 154 per chi, pur essendone munito, non esibisce, se legittimamente richiesto, la licenza, la polizza di assicurazione o il tesserino regionale; la sanzione è applicata nel minimo se l'interessato esibisce il documento entro cinque giorni;
m-bis) sanzione amministrativa pecuniaria da euro 150 a euro 900 per chi non esegue sul tesserino regionale le annotazioni prescritte dal provvedimento di deroga di cui all'articolo 19-
bis [SUP](52)[/SUP].
2. Le leggi regionali prevedono sanzioni per gli abusi e l'uso improprio della tabellazione dei terreni.
3. Le regioni prevedono la sospensione dell'apposito tesserino di cui all'articolo 12, comma 12, per particolari infrazioni o violazioni delle norme regionali sull'esercizio venatorio.
4. Resta salva l'applicazione delle norme di legge e di regolamento per la disciplina delle armi e in materia fiscale e doganale.
5. Nei casi previsti dal presente articolo non si applicano gli articoli 624, 625 e 626 del codice penale.
6. Per quanto non altrimenti previsto dalla presente legge, si applicano le disposizioni della
legge 24 novembre 1981, n. 689 , e successive modificazioni
[SUP](53)[/SUP].
(52) Lettera aggiunta dall’
art. 26, comma 3, L. 6 agosto 2013, n. 97.
(53) La Corte costituzionale, con
ordinanza 12-19 gennaio 1995 n. 25 (Gazz. Uff. 25 gennaio 1995, n. 4, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 30 e 31, sollevata in riferimento agli artt. 3, 9 e 42 della Costituzione.