Cari colleghi, occorre fare delle distinzioni, come ho cercato di evidenziare e come Lando ha richiamato regionalmente.
La norma NAZIONALE non vieta i mojo, questo è chiarissimo, x cui ogni verbale che dovesse fare riferimento alla 157/92 è "impugnabile, appellabile, annullabile, archiviabile, ecc.", come peraltro il post citava.
PERò esistono ANCHE potenziali norme regionali-provinciali-locali-addirittura tra atc, ovvero territoriali, che possono vincolare i cacciatori con ULTERIORI RESTRIZIONI in aggiunta a quelle Nazionali.
Es: E.R.: Parco Delta Po: si può portare/usare 1 solo fucile da caccia x cacciatore, anche se a livello norma nazionale sarebbero trasportabili ed usabili fino a 6 armi x cacciatore; esistono aree dove la caccia alla starna è vietata in Ra3; esistono aree ove è possibile abbattere 1 solo capo di stanziale ed animali di dimensione superiore al tordo (pinete comunali ravennati); esistono aree con giornate ed orari molto differenziati fin dalla preapertura (ra1 versus ra3 ad es., x caccia pomeridiana); e così via.
La L.R. piemontese si è "dimenticata" la FONDAMENTALE parola "acustico" x cui diviene a quel punto "interpretabile" ..... purchè il verbale faccia ad essa esplicito riferimento, NON certo alla 157/92, altrimenti si ricade nella "appellabilità, annullabilità, archiviabilità, ecc.".
Consiglio: occorre richiedere un parere SCRITTO alla Regione a livello di assessorati alla caccia provinciali o tramite le associazioni venatorie x chiarire definitivamente la vicenda ed indirizzare correttamente la Vigilanza e poter vincere in sede giudiziale.
Purtroppo, come sempre accade, la "rogna" di sbrogliare la matassa su questa INGIUSTA contestazione penale resta nel frattempo a carico del cacciatore verbalizzato ..... .