Re: Recinzione campo
commi 1 e2 dell’art. 842 del Codice civile, che recitano: “Il proprietario di un fondo non può impedire che visi entri per l'esercizio della caccia, a meno che il fondo sia chiuso nei modistabiliti dalla legge sulla caccia o vi siano colture in atto suscettibili didanno. Egli può sempre opporsi a chi non è munito della licenza rilasciatadall'autorità”.
dalla regione toscana (il primo che ho trovato)
1. I fondi chiusi sono delimitati da muro o da rete metallica o altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a m. 1,20 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia profondità di almeno metri 1,50 e la larghezza di almeno mt. 3.
2. La nuova istituzione di fondi chiusi e di quelli esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, deve essere notificata al Comune. Qualora la superficie dei fondi chiusi di nuova istituzione sia superiroe a 3 ettari la notifica deve essere fatta anche alla Provincia nel cui territorio ricadono.
3. I proprietari o i conduttori dei fondi cui ai commi precedenti provvedono ad apporre tabelle esenti da tasse, recanti la scritta "Fondo chiuso" nei modi previsti dall'art. 26 della presente legge.
4. In detti fondi, su richiesta dei proprietari o dei conduttori interessati, le Province possono effettuare catture di fauna selvatica ovvero autorizzare i richiedenti a provvedere alle catture della stessa definendo le condizioni e le modalità di utilizzazione dei soggetti catturati.
quindi uno non può recintare a suo piacimento il suo campo