Alberto 69
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LEGGE REGIONALE 16 agosto 1993, n. 26.
Art. 51 - (Sanzioni amministrative statali e regionali)
1. Ferme restando le sanzioni amministrative previste dall’art. 31, comma 1, della legge n. 157/92, si applica la sanzione da euro 15,49 a euro 92,96 per tutte le violazioni alla presente legge ed ai regolamenti regionali e provinciali attuativi che
non siano già comprese nelle violazioni previste dall’art. 31.
Art. 51 - (Sanzioni amministrative statali e regionali)
1. Ferme restando le sanzioni amministrative previste dall’art. 31, comma 1, della legge n. 157/92, si applica la sanzione da euro 15,49 a euro 92,96 per tutte le violazioni alla presente legge ed ai regolamenti regionali e provinciali attuativi che
non siano già comprese nelle violazioni previste dall’art. 31.