Diciamo, innanzitutto, che ogni controllo di polizia è soggettivo. Quindi nessuno, a priori, può dire quello che può succedere durante il controllo.
In secondo luogo, non guasta mai portarsi dietro una copia della denuncia dell'arma cui mostrare la regolare detenzione, così come avviene se si esibisce il comodato d'uso a dimostrazione del regola possesso dell'arma di cui si dispone.
Il comodato d’uso è un istituto, quindi previsto espressamente dalla legge, che permette ad un soggetto con porto d’armi, di utilizzare un’arma non di sua proprietà a patto che questa sia classificata dal Catalogo Nazionale delle armi nella categoria “sportiva” o sia tra quelle che, ai sensi dell’art. 13 della legge 157 del 1992 siano considerate da caccia. Il comodato d’uso è un contratto tipico previsto dal codice civile e può essere stipulato tra privati in carta semplice; qualora il comodato si prolunghi per oltre 48 ore, chi acquisisce l’arma in comodato deve farne denuncia all’ufficio di P.S. . Con l’istituto del comodato d’uso, il proprietario dell’arma perdi, di fatto, la disponibilità dell’arma, per cederla, temporaneamente ad un terzo. Diverso è il caso in cui, ad esempio, durante l’esercizio venatorio, mi accorgessi che il mio fucile non funziona più ed un amico si rendesse disponibile a farmi utilizzare il fucile di sua proprietà. In questo caso non si tratterebbe di un “comodato d’uso” in quanto il proprietario dell’arma, qualora continuasse a cacciare accanto a me, non perderebbe mai la materiale disponibilità della propria arma. Come prende vita tale forma autorizzativa? Fondamentalmente mediante un atto scritto e firmato tra le parti nella quale sono indicate le generalità del detentore, quelle del cedente, gli estremi della Licenza di caccia e i dati identificativi dell’arma. Tale documento, se interessa un periodo di durata tale da permetterne la comunicazione alle Autorità di P.S., deve essere allegato in copia alla denuncia dell’arma presso l’ufficio competente, ai sensi dell’art. 38 TULPS.