Re: Pecore devastano
Ti riporto l'articolo 4 del regolamento di Polizia Rurale relativo al pascolo d'animali
Art.4
Pascolo di animali
Il bestiame al pascolo deve essere guidato e custodito da personale capace ed in numero sufficiente, e comunque di età non inferiore ad anni 14, al fine di impedire lo sbandamento degli animali, il danneggiamento dei fondi finitimi, pericolo ed intralcio alla circolazione dei veicoli e molestia per le persone.
Durante le ore notturne il pascolo è permesso solo su fondi chiusi da recinzione fissa.
Il pascolo di bestiame di qualunque specie su terreni demaniali comunali, lungo i cigli, le scarpate, gli argini ed i fossi laterali delle strade pubbliche o private di uso pubblico, è vietato senza aver prima ottenuto autorizzazione dal Sindaco.
Per il pascolo su fondi privati è necessario avere il permesso scritto del proprietario del fondo che deve essere esibito ad eventuale richiesta degli agenti di polizia di cui all’art. 2 del presente regolamento.
La conduzione di mandrie al pascolo è subordinata alla preventiva comunicazione all’autorità comunale ai fini dell’adozione delle eventuali misure di Polizia Veterinaria (art. 42 DPR 320/54).
Per pascolo vagante delle greggi, dal Comune di residenza viene rilasciato ai pastori uno speciale libretto, nel quale, oltre l’indicazione precisa dei territori in cui è autorizzato il pascolo, devono essere annotati gli esiti degli accertamenti diagnostici ai quali il gregge è stato sottoposto.
Qualsiasi spostamento del gregge entro i confini del territorio comunale deve essere preventivamente autorizzato dall’Autorità Comunale che lo concede qualora ne sia riconosciuta la necessità e sempre che l’interessato dimostri di disporre di pascolo nella località nella quale intende spostare il gregge (art. 43 DPR 320/54).
La circolazione delle mandrie e delle greggi sulle strade resta comunque disciplinata dalle norme in materia di circolazione stradale previste dal codice della strada.
Ferme restando le disposizioni di cui agli artt. 843, 2° e 3° comma e 925 del Codice Civile, il proprietario del bestiame sorpreso a pascolare su terreno pubblico o di uso pubblico o su terreno privato, senza la prescritta autorizzazione, oltre che soggetto alle norme del presente regolamento, è deferito dagli organi di vigilanza all’Autorità Giudiziaria ai sensi degli artt. 636 e 637 del C. P. –
L'unica è parlare con un avvocato che possa chiarire la faccenda, vorrei capire anche se le pecore sconfinano anche nel tuo fondo o meno.