ricorso respinto con motivazioni che possono far ben sperare anche per i prossimi anni; il TAR ritiene che la Regione abbia sistemato a dovere la questione (PFV ecc.) e quindi speriamo bene.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 772 del 2013, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
L.A.C. (Lega Abolizione Caccia) - L.A.C. (Lega Abolizione Caccia) Sezione Piemonte e Pro Natura Torino Onlus, in persona dei legali rappresentanti p.t., rappresentate e difese dagli avv.ti Mia Callegari ed Andrea Fenoglio, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Torino, via Susa, 35;
contro
Regione Piemonte, in persona del Presidente p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Giulietta Magliona, con domicilio eletto presso ilsuo studio in Torino, piazza Castello, 165;
nei confronti di
Comprensorio Alpino Ca To1 Valli Pellice - Chisone e Germanasca,
Azienda Faunistico Venatoria Borgomasino,
Azienda Agrituristico Venatoria None;
e con l'intervento di
ad adiuvandum:
Gruppo Consiliare Insieme per Bresso;
ad opponendum:
Comitato di Gestione del Comprensorio Alpino Cn 4, Enalcaccia Delegazione Regionale Piemonte - Arci Caccia Regionale Piemonte - Italcaccia Consiglio Regionale Piemonte, in persona dei legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi dagli avv.ti Paolo Scaparone e Jacopo Gendre, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Torino, via S. Francesco d'Assisi, 14;
per l'annullamento
della D.G.R. n. 28-5825 pubblicata in data 30 maggio 2013, con cui la Giunta Regionale del Piemonte ha approvato il calendario venatorio regionale per la stagione 2013/2014, le relative istruzioni operative e di tutti gli atti e provvedimenti presupposti, antecedenti, consequenziali, successivi e comunque connessi al predetto provvedimento, ivi compresa la D.G.R. n. 27-5824 pubblicata in data 6 giugno 2013 recante modifiche alla D.G.R.n. 94-3804 e s.m.i. concernente le linee guida per la gestione e il prelievo degli ungulati selvatici e della tipica fauna alpina e alla D.G.R. n. 90-3600 s.m.i.concernente i criteri per l’ammissione dei cacciatori nei C.A. e negli A.T.C., e la delibera prot. n. 13843DB1111 in data 16 luglio 2013 recante approvazione dei piani di prelievo degli ungulati selvatici e del periodo per l’esercizio dell’attività venatoria alle specie migratorie da appostamento temporaneo, negli A.T.C. e nei C.A. per la stagione venatoria 2013/2014;
nonchè, con i motivi aggiunti depositati in data 3 ottobre 2013, per l'annullamento,
- della D.G.R. n. 1-6373, in data 19 settembre 2013 con cui la Giunta Regionale del Piemonte ha annullato la DGR n. 28-5825 del 21 maggio 2013 e approvato il Calendario venatorio regionale per la stagione 2013/2014 e le relative istruzioni operative;
- della D.G.R. n. 2-6374, in data 19 settembre 2013 con cui la Giunta Regionale del Piemonte ha annullato la D.G. n. 62-6114 del 12 luglio 2013 e la DGR n. 94-3804 del 27 aprile 2012 s.m.i. e approvato i piani di prelievo selettivo degli ungulati negli ATC e nei CA, nonché il periodo per l’esercizio dell’attività venatoria alle specie migratorie da appostamento temporaneo;
- della D.G.R. n. 3-6375, in data 19 settembre 2013, con cui la giunta ha annullato la DGR n. 27-5824 del 21 maggio 2013 e la DGR 90-3600 del 19 marzo 2013, concernenti rispettivamente le linee guida per la gestione ed il prelievo degli ungulati selvatici e i criteri per l’ammissione dei cacciatori nei CA e negli ATC e approvato modifiche alla relativa disciplina;
- della D.G.R. n. 17-6392, in data 23 settembre 2013 con cui la Giunta ha approvato i piani di prelievo della tipica Fauna alpina;
- di tutti gli atti e provvedimenti presupposti, antecedenti, consequenziali, successivi e comunque connessi al predetto provvedimento, ivi compresa per quanto occorre la D.G.R. n. 21-6368 in data 17 settembre 2013, con la quale l’Amministrazione regionale ha approvato la Proposta di Piano Faunistico venatorio regionale, il Rapporto Ambientale, la Valutazione di incidenza, il Piano di monitoraggio e la Sintesi non tecnica.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Piemonte e l’intervento del Comitato di Gestione del Comprensorio Alpino Cn 4, di Enalcaccia Delegazione Regionale Piemonte - Arci Caccia Regionale Piemonte e Italcaccia Consiglio Regionale Piemonte e l’intervento del Gruppo Consiliare Insieme per Bresso;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 novembre 2013 la dott.ssa Ofelia Fratamico e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso ritualmente notificato la L.A.C. - Lega per l’Abolizione della Caccia, la L.A.C. Sezione Piemonte e la Pro Natura Torino O.N.L.U.S. hanno chiesto al Tribunale di annullare, previa sospensione dell’efficacia, anche in via provvisoria, a) la D.G.R. n. 28-5825 pubblicata il 30.05.2013, con la quale la Giunta Regionale del Piemonte aveva approvato il calendario venatorio regionale per la stagione 2013/2014 e le relative istruzioni operative, b) tutti gli atti e provvedimenti presupposti, antecedenti, consequenziali, successivi e comunque connessi, ivi comprese la DGR n. 27-5824 pubblicata il 6.06.2013 e la delibera prot. n. 13843DB1111 del 16.07.2013.
A sostegno della loro domanda gli enti ricorrenti hanno dedotto 1) radicale invalidità in toto della D.G.R. 28-5825 e di tutti i provvedimenti connessi, violazione di legge, eccesso di potere; 2) violazione dell’art. 10 l.n. 157/1992, mancanza di un piano faunistico venatorio regionale; 3) violazione dell’art. 15 commi 7 e 10 l.n. 157/1992, mancata identificazione dei fondi con presenza di bestiame allo stato brado o semibrado e mancata identificazione dei terreni in attualità di coltivazione; 4) invalidità degli atti impugnati nella parte in cui è omessa qualsiasi valutazione preventiva dell’impatto che le pratiche connesse all’esercizio venatorio possono avere sugli habitat e sulle specie di interesse comunitario, violazione di legge, difetto di istruttoria, carenza di motivazione, eccesso di potere; 5) invalidità e/o nullità e/o annullabilità della DGR n. 28-5825 per violazione di legge, violazione dell’art. 18 c. 1 bis lett. a) e lett. b) l.n. 157/92, sussistenza dei presupposti per la disapplicazione del provvedimento; 6) difetto di motivazione e carenza di istruttoria, violazione dell’art. 3 l.n. 241/1990, eccesso di potere.
Si è costituita in giudizio la Regione Piemonte, chiedendo il rigetto sia della sospensiva, che del ricorso, in quanto infondati.
Con decreto n. 349/2013 del 10.08.2013 il Presidente della II Sezione ha rigettato l’istanza di misure cautelari ex art. 56 c.p.a.
Con ordinanza n. 410/2013 del 13.09.2013 il Collegio ha accolto la sospensiva.
Il 3.10.2013 le ricorrenti hanno depositato motivi aggiunti, riproponendo anche la relativa domanda cautelare (rigettata, rispettivamente, dal Presidente della II Sezione e dal Collegio con decreto n. 436/2013 e con ordinanza n. 481/2013).
Sono intervenuti ad opponendum ENALCACCIA - Delegazione Regionale del Piemonte, ARCI CACCIA Regionale del Piemonte ed ITALCACCIA - Consiglio Regionale del Piemonte ed il Comitato di Gestione del Comprensorio Alpino CN 4, eccependo l’infondatezza del ricorso e dei motivi aggiunti.
È intervenuto, invece, ad adiuvandum il Gruppo Consiliare “Insieme per Bresso”.
All’udienza pubblica del 27.11.2013 la causa è stata, infine, trattenuta in decisione.
DIRITTO
In base all’avvenuto annullamento in autotutela da parte della Giunta Regionale della DGR n. 28-5825, della DGR n. 27-5824 e della DGR n. 62-6114 (indicata nel ricorso come prot. n. 13843DB1111) rispettivamente con le DGR n. 1-6373, n. 3-6375 e n. 2-6374, tutte del 19.09.2013, il ricorso originario deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Con i motivi aggiunti le ricorrenti, preso atto dell’adeguamento nel nuovo calendario venatorio ai rilievi dell’ ISPRA sulle date di apertura e chiusura della caccia per le diverse specie, hanno riproposto contro i nuovi atti adottati dalla Giunta le censure relative alla mancanza di un Piano Faunistico- venatorio Regionale e della Valutazione d’incidenza.
Alla luce della documentazione in atti le suddette doglianze, come già osservato dal Tribunale nella seconda ordinanza cautelare (n. 481/2013, di rigetto della sospensiva), non sono fondate e non possono essere accolte.
Le criticità che avevano condotto il Collegio a sospendere la DGR n. 28-5825, individuate nei concomitanti elementi dell’assenza di un Piano Faunistico-venatorio Regionale, del contrasto, non adeguatamente motivato, di alcune determinazioni assunte dalla Regione con i rilievi dell’ISPRA e nella mancanza della Valutazione di incidenza, risultano, infatti, essere state sanate dalla Regione.
La Giunta Regionale ha, in verità, dimostrato, nelle delibere assunte nel settembre 2013, a seguito dell’adozione da parte del Tribunale della prima ordinanza cautelare, da un lato di aver recepito in pieno le indicazioni dell’ISPRA, ottenendo da tale Istituto “parere favorevole all’adozione del calendario venatorio previsto” - con un giudizio che appare riguardare, secondo le competenze proprie dell’Istituto, il documento nel suo complesso e non solo l’aspetto delle date di apertura e chiusura della stagione venatoria - dall’altro, di aver approvato la Proposta del Piano Faunistico Regionale (alcune delle cui prescrizioni sono già state recepite nel calendario) e di aver, soprattutto, adottato il nuovo calendario sulla base di dati aggiornati sulla fauna selvatica regionale raccolti dall’Osservatorio faunistico regionale e di una valutazione di incidenza svolta sito per sito in modo tale da eliminare “in radice ogni pericolo di danno che possa derivare dall’esercizio venatorio nelle zone protette”.
Tale complessa attività di monitoraggio, congiuntamente al controllo dell’ISPRA ed alla richiesta di osservazioni alle Province (per aggiornare gli elementi tratti dai piani faunistico venatori provinciali, alcuni dei quali piuttosto risalenti e, almeno formalmente, scaduti) vale a costituire il “contesto programmatorio necessario e sufficiente a legittimare l’attività venatoria così sanando l’eventuale mancanza di una rete differenziata di piani e programmi per la gestione faunistico venatoria ed ambientale sul territorio”(cfr. TAR Abruzzo, L’Aquila, Sez. I, 21.06.2013 n. 606).
Alla luce di tali argomentazioni i motivi aggiunti devono, come detto, essere rigettati.
Per la natura della controversia e per la sua evoluzione, caratterizzata da un primo riconoscimento della fondatezza delle originarie doglianze delle associazioni ricorrenti e dal successivo esercizio da parte dell’Amministrazione del suo potere di autotutela per adeguarsi alle prescrizioni dettate in sede cautelare, sussistono, infine, giusti motivi per compensare tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Seconda)
definitivamente pronunciando,
- dichiara il ricorso originario improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse;
- rigetta i motivi aggiunti;
- compensa le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 27 novembre 2013 con l'intervento dei magistrati:
Vincenzo Salamone, Presidente
Savio Picone, Primo Referendario
Ofelia Fratamico, Primo Referendario, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 18/01/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 772 del 2013, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
L.A.C. (Lega Abolizione Caccia) - L.A.C. (Lega Abolizione Caccia) Sezione Piemonte e Pro Natura Torino Onlus, in persona dei legali rappresentanti p.t., rappresentate e difese dagli avv.ti Mia Callegari ed Andrea Fenoglio, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Torino, via Susa, 35;
contro
Regione Piemonte, in persona del Presidente p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Giulietta Magliona, con domicilio eletto presso ilsuo studio in Torino, piazza Castello, 165;
nei confronti di
Comprensorio Alpino Ca To1 Valli Pellice - Chisone e Germanasca,
Azienda Faunistico Venatoria Borgomasino,
Azienda Agrituristico Venatoria None;
e con l'intervento di
ad adiuvandum:
Gruppo Consiliare Insieme per Bresso;
ad opponendum:
Comitato di Gestione del Comprensorio Alpino Cn 4, Enalcaccia Delegazione Regionale Piemonte - Arci Caccia Regionale Piemonte - Italcaccia Consiglio Regionale Piemonte, in persona dei legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi dagli avv.ti Paolo Scaparone e Jacopo Gendre, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Torino, via S. Francesco d'Assisi, 14;
per l'annullamento
della D.G.R. n. 28-5825 pubblicata in data 30 maggio 2013, con cui la Giunta Regionale del Piemonte ha approvato il calendario venatorio regionale per la stagione 2013/2014, le relative istruzioni operative e di tutti gli atti e provvedimenti presupposti, antecedenti, consequenziali, successivi e comunque connessi al predetto provvedimento, ivi compresa la D.G.R. n. 27-5824 pubblicata in data 6 giugno 2013 recante modifiche alla D.G.R.n. 94-3804 e s.m.i. concernente le linee guida per la gestione e il prelievo degli ungulati selvatici e della tipica fauna alpina e alla D.G.R. n. 90-3600 s.m.i.concernente i criteri per l’ammissione dei cacciatori nei C.A. e negli A.T.C., e la delibera prot. n. 13843DB1111 in data 16 luglio 2013 recante approvazione dei piani di prelievo degli ungulati selvatici e del periodo per l’esercizio dell’attività venatoria alle specie migratorie da appostamento temporaneo, negli A.T.C. e nei C.A. per la stagione venatoria 2013/2014;
nonchè, con i motivi aggiunti depositati in data 3 ottobre 2013, per l'annullamento,
- della D.G.R. n. 1-6373, in data 19 settembre 2013 con cui la Giunta Regionale del Piemonte ha annullato la DGR n. 28-5825 del 21 maggio 2013 e approvato il Calendario venatorio regionale per la stagione 2013/2014 e le relative istruzioni operative;
- della D.G.R. n. 2-6374, in data 19 settembre 2013 con cui la Giunta Regionale del Piemonte ha annullato la D.G. n. 62-6114 del 12 luglio 2013 e la DGR n. 94-3804 del 27 aprile 2012 s.m.i. e approvato i piani di prelievo selettivo degli ungulati negli ATC e nei CA, nonché il periodo per l’esercizio dell’attività venatoria alle specie migratorie da appostamento temporaneo;
- della D.G.R. n. 3-6375, in data 19 settembre 2013, con cui la giunta ha annullato la DGR n. 27-5824 del 21 maggio 2013 e la DGR 90-3600 del 19 marzo 2013, concernenti rispettivamente le linee guida per la gestione ed il prelievo degli ungulati selvatici e i criteri per l’ammissione dei cacciatori nei CA e negli ATC e approvato modifiche alla relativa disciplina;
- della D.G.R. n. 17-6392, in data 23 settembre 2013 con cui la Giunta ha approvato i piani di prelievo della tipica Fauna alpina;
- di tutti gli atti e provvedimenti presupposti, antecedenti, consequenziali, successivi e comunque connessi al predetto provvedimento, ivi compresa per quanto occorre la D.G.R. n. 21-6368 in data 17 settembre 2013, con la quale l’Amministrazione regionale ha approvato la Proposta di Piano Faunistico venatorio regionale, il Rapporto Ambientale, la Valutazione di incidenza, il Piano di monitoraggio e la Sintesi non tecnica.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Piemonte e l’intervento del Comitato di Gestione del Comprensorio Alpino Cn 4, di Enalcaccia Delegazione Regionale Piemonte - Arci Caccia Regionale Piemonte e Italcaccia Consiglio Regionale Piemonte e l’intervento del Gruppo Consiliare Insieme per Bresso;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 novembre 2013 la dott.ssa Ofelia Fratamico e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso ritualmente notificato la L.A.C. - Lega per l’Abolizione della Caccia, la L.A.C. Sezione Piemonte e la Pro Natura Torino O.N.L.U.S. hanno chiesto al Tribunale di annullare, previa sospensione dell’efficacia, anche in via provvisoria, a) la D.G.R. n. 28-5825 pubblicata il 30.05.2013, con la quale la Giunta Regionale del Piemonte aveva approvato il calendario venatorio regionale per la stagione 2013/2014 e le relative istruzioni operative, b) tutti gli atti e provvedimenti presupposti, antecedenti, consequenziali, successivi e comunque connessi, ivi comprese la DGR n. 27-5824 pubblicata il 6.06.2013 e la delibera prot. n. 13843DB1111 del 16.07.2013.
A sostegno della loro domanda gli enti ricorrenti hanno dedotto 1) radicale invalidità in toto della D.G.R. 28-5825 e di tutti i provvedimenti connessi, violazione di legge, eccesso di potere; 2) violazione dell’art. 10 l.n. 157/1992, mancanza di un piano faunistico venatorio regionale; 3) violazione dell’art. 15 commi 7 e 10 l.n. 157/1992, mancata identificazione dei fondi con presenza di bestiame allo stato brado o semibrado e mancata identificazione dei terreni in attualità di coltivazione; 4) invalidità degli atti impugnati nella parte in cui è omessa qualsiasi valutazione preventiva dell’impatto che le pratiche connesse all’esercizio venatorio possono avere sugli habitat e sulle specie di interesse comunitario, violazione di legge, difetto di istruttoria, carenza di motivazione, eccesso di potere; 5) invalidità e/o nullità e/o annullabilità della DGR n. 28-5825 per violazione di legge, violazione dell’art. 18 c. 1 bis lett. a) e lett. b) l.n. 157/92, sussistenza dei presupposti per la disapplicazione del provvedimento; 6) difetto di motivazione e carenza di istruttoria, violazione dell’art. 3 l.n. 241/1990, eccesso di potere.
Si è costituita in giudizio la Regione Piemonte, chiedendo il rigetto sia della sospensiva, che del ricorso, in quanto infondati.
Con decreto n. 349/2013 del 10.08.2013 il Presidente della II Sezione ha rigettato l’istanza di misure cautelari ex art. 56 c.p.a.
Con ordinanza n. 410/2013 del 13.09.2013 il Collegio ha accolto la sospensiva.
Il 3.10.2013 le ricorrenti hanno depositato motivi aggiunti, riproponendo anche la relativa domanda cautelare (rigettata, rispettivamente, dal Presidente della II Sezione e dal Collegio con decreto n. 436/2013 e con ordinanza n. 481/2013).
Sono intervenuti ad opponendum ENALCACCIA - Delegazione Regionale del Piemonte, ARCI CACCIA Regionale del Piemonte ed ITALCACCIA - Consiglio Regionale del Piemonte ed il Comitato di Gestione del Comprensorio Alpino CN 4, eccependo l’infondatezza del ricorso e dei motivi aggiunti.
È intervenuto, invece, ad adiuvandum il Gruppo Consiliare “Insieme per Bresso”.
All’udienza pubblica del 27.11.2013 la causa è stata, infine, trattenuta in decisione.
DIRITTO
In base all’avvenuto annullamento in autotutela da parte della Giunta Regionale della DGR n. 28-5825, della DGR n. 27-5824 e della DGR n. 62-6114 (indicata nel ricorso come prot. n. 13843DB1111) rispettivamente con le DGR n. 1-6373, n. 3-6375 e n. 2-6374, tutte del 19.09.2013, il ricorso originario deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Con i motivi aggiunti le ricorrenti, preso atto dell’adeguamento nel nuovo calendario venatorio ai rilievi dell’ ISPRA sulle date di apertura e chiusura della caccia per le diverse specie, hanno riproposto contro i nuovi atti adottati dalla Giunta le censure relative alla mancanza di un Piano Faunistico- venatorio Regionale e della Valutazione d’incidenza.
Alla luce della documentazione in atti le suddette doglianze, come già osservato dal Tribunale nella seconda ordinanza cautelare (n. 481/2013, di rigetto della sospensiva), non sono fondate e non possono essere accolte.
Le criticità che avevano condotto il Collegio a sospendere la DGR n. 28-5825, individuate nei concomitanti elementi dell’assenza di un Piano Faunistico-venatorio Regionale, del contrasto, non adeguatamente motivato, di alcune determinazioni assunte dalla Regione con i rilievi dell’ISPRA e nella mancanza della Valutazione di incidenza, risultano, infatti, essere state sanate dalla Regione.
La Giunta Regionale ha, in verità, dimostrato, nelle delibere assunte nel settembre 2013, a seguito dell’adozione da parte del Tribunale della prima ordinanza cautelare, da un lato di aver recepito in pieno le indicazioni dell’ISPRA, ottenendo da tale Istituto “parere favorevole all’adozione del calendario venatorio previsto” - con un giudizio che appare riguardare, secondo le competenze proprie dell’Istituto, il documento nel suo complesso e non solo l’aspetto delle date di apertura e chiusura della stagione venatoria - dall’altro, di aver approvato la Proposta del Piano Faunistico Regionale (alcune delle cui prescrizioni sono già state recepite nel calendario) e di aver, soprattutto, adottato il nuovo calendario sulla base di dati aggiornati sulla fauna selvatica regionale raccolti dall’Osservatorio faunistico regionale e di una valutazione di incidenza svolta sito per sito in modo tale da eliminare “in radice ogni pericolo di danno che possa derivare dall’esercizio venatorio nelle zone protette”.
Tale complessa attività di monitoraggio, congiuntamente al controllo dell’ISPRA ed alla richiesta di osservazioni alle Province (per aggiornare gli elementi tratti dai piani faunistico venatori provinciali, alcuni dei quali piuttosto risalenti e, almeno formalmente, scaduti) vale a costituire il “contesto programmatorio necessario e sufficiente a legittimare l’attività venatoria così sanando l’eventuale mancanza di una rete differenziata di piani e programmi per la gestione faunistico venatoria ed ambientale sul territorio”(cfr. TAR Abruzzo, L’Aquila, Sez. I, 21.06.2013 n. 606).
Alla luce di tali argomentazioni i motivi aggiunti devono, come detto, essere rigettati.
Per la natura della controversia e per la sua evoluzione, caratterizzata da un primo riconoscimento della fondatezza delle originarie doglianze delle associazioni ricorrenti e dal successivo esercizio da parte dell’Amministrazione del suo potere di autotutela per adeguarsi alle prescrizioni dettate in sede cautelare, sussistono, infine, giusti motivi per compensare tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Seconda)
definitivamente pronunciando,
- dichiara il ricorso originario improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse;
- rigetta i motivi aggiunti;
- compensa le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 27 novembre 2013 con l'intervento dei magistrati:
Vincenzo Salamone, Presidente
Savio Picone, Primo Referendario
Ofelia Fratamico, Primo Referendario, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 18/01/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)