Re: Non ci si fa una bella figura
Scusate se contraddico, c'è una legge della comunità europea dove specifica che per il trasporto terrestre di selvaggina, la stessa deve essere Spiumata O Spellata ed eviscerata, altrimenti deve essere trasportata per via aerea.:
CONDIZIONI SPECIFICHE CHE DEVONO ESSERE RISPETTATE DAL TERRITORIO DI ESPORTAZIONE SE RICHIESTE NELL'ALLEGATO II IN APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 2, PARAGRAFO 2
1. Le ossa e le principali ghiandole linfatiche accessibili delle carni di selvaggina, escluse le frattaglie, di cui sopra, sono state rimosse nel rispetto dei requisiti della direttiva 92/45/CEE del Consiglio.
2. Le carni disossate di cui sopra provengono da carcasse:
- che hanno subito una maturazione a temperatura ambiente superiore a + 2 °C per almeno 24 ore prima del disossamento
e
- che sono state private delle principali ghiandole linfatiche.
3. Le carni di selvaggina disossate di cui sopra, durante tutte le fasi della lavorazione, del disossamento e del magazzinaggio sono state tenute rigorosamente separate da carni non rispondenti ai requisiti previsti dalle vigenti decisioni della Comunità europea per l'esportazione di carni verso uno Stato membro (ad eccezione delle carni imballate in scatole o casse di cartone, le quali vengono immagazzinate in appositi vani).
4. Tenuto conto delle specifiche condizioni climatiche, il punto IV.3, lettera a), del presente modello di certificato D non è applicabile.
5. Tenuto conto delle specifiche condizioni di allevamento esistenti nel territorio di cui al punto IV.1, il punto IV.2, lettera d), del presente modello di certificato F non è applicabile.
6. Il branco da cui provengono i volatili:
a) non è vaccinato con vaccini ottenuti da un ceppo madre del virus della malattia di Newcastle che presenta un indice di patogenicità superiore rispetto ai ceppi lentogeni dello stesso virus;
b) al momento della macellazione è sottoposto, sulla base di un campione casuale di tamponi cloacali prelevati da almeno 60 volatili di ciascun branco considerato, ad una prova di isolamento del virus della malattia di Newcastle presso un laboratorio ufficiale, la quale non ha rivelato la presenza di paramixovirus aviari con un indice di patogenicità intravenosa (IVPI) superiore a 0,4;
c) nei 30 giorni precedenti la macellazione non è venuto a contatto con volatili non rispondenti ai requisiti di cui ai precedenti punti 1 e 2.
7. Le carni di suini selvatici di cui sopra sono state ottenute da carcasse
a) sottoposte, con esito negativo, a un test per l'isolamento del virus della peste suina classica (CSF) nel sangue (EDTA)(1), oppure
b) sottoposte, con esito negativo(2), a un test per l'isolamento del virus della CSF negli opportuni campioni(3), oppure
c) sottoposte, con esito negativo(4), a un test a immunofluorescenza diretta per l'antigene virale della CSF sugli opportuni campioni(5).
8. Gli animali sono stati spiumati ed eviscerati(6)/Gli animali non sono stati spiumati né eviscerati, ma saranno trasportati per via aerea(7).
9. Gli animali sono stati spellati ed eviscerati(8)/Gli animali non sono stati spellati né eviscerati, ma saranno trasportati per via aerea(9).
(1) Cancellare la menzione inutile.
(2) Per opportuni campioni si intende un campione di tonsille e di milza, più un campione di ileo o di reni e un campione di almeno uno dei seguenti linfonodi: retrofaringei, parotidei, mandibolari o mesenterici.
(3) Cancellare la menzione inutile.
(4) Per opportuni campioni si intende un campione di tonsille e di milza, più un campione di ileo o di reni e un campione di almeno uno dei seguenti linfonodi: retrofaringei, parotidei, mandibolari o mesenterici.
(5) Cancellare la menzione inutile.
(6) Cancellare la menzione inutile.
(7) Cancellare la menzione inutile.
(8) Cancellare la menzione inutile.
(9) Cancellare la menzione inutile.
come vedete, la selvaggina va spiumata, che specie sono si può vedere dal certificato che viene fatto dalle autorità di provenienza, grazie a dio la comunità europea a qualcosa serve!
per la commercializzazione, in italia è permessa e regolata dalla legge:
Cessione diretta
Quantità:
1 capo/cacciatore/anno di selvaggina di grossa taglia o i
capi legittimamente prelevati nel caso di selvaggina di
piccola taglia.
Destinazione e limiti territoriali
direttamente al consumatore finale o ai laboratori annessi
agli esercizi di vendita al dettaglio o di somministrazione a
livello locale (provincia e province contermini).
Obblighi
documentare la provenienza del capo e delle carni (obbligo
per cacciatore e acquirente)
certificazione di negatività per Trichinella per i cinghiali.
i capi devono essere ceduti privati di stomaco ed intestino,
accompagnati dai visceri e non congelati.
IL “pacchetto igiene”
Nel 2004, da circa venti direttive “verticali” (di settore) si è passati a
quattro regolamenti base: due (Reg. 852 ed 853) destinati agli
operatori del settore alimentare (OSA), due agli organi ed
organizzazioni responsabili dell’ispezione e del controllo degli
alimenti (ASL). Questi nuovi regolamento sono applicati dal 2006.
Con una estrema sintesi:
Il regolamento 852 disciplina la produzione primaria;
Il regolamento 853 la produzione, trasformazione e commercio degli
alimenti di origine animale
Il regolamento 854 l’ispezione veterinaria
Il regolamento 882 il controllo ufficiale degli alimenti
La caccia viene equiparata ad una attività di “produzione primaria” ed
il cacciatore è considerato “operatore del settore alimentare”.
questo è tratto dalla legge...quindi spero di aver chiarito un pò le idee...lasciate perdere le ST@@@TE che vi raccontano o quello che era prima della comunità europea, ora la legge è questa.
poi se i vari stati si applicano le leggi come vogliono allora è un'altro discorso e probabilmente questo non è il forum giusto per parlarne.