Re: Munizioni per carabina&pistola:consumo e reintegro
secondo me visto che i vari post di questa discussione non hanno chiarito il quesito posto dall'amico "Chiappetta" (e ancora più grave che le Istituzioni preposte hanno dato pareri divergernti), io adotterei il pur sempre valido metodo di stare "dalla parte della ragione":
DATO CHE L'ARMERIA QUANDO ACQUISTIAMO MUNIZIONI PER CARABINA/PISTOLA CI RILASCIA UNA RICEVUTA DI PRESA IN CARICO DELLE SUDDETTE MUNIZIONI (E LORO LE SCARICANO DI CONSUEGUENZA) RITENGO CHE PER OVVIARE A SPIACEVOLI IMPREVISTI (E CONTROLLI INCROCIATI) NON CI COSTI NULLA DENUNZIARNE L'ACQUISTO PRESSO GLI ORGANI PREPOSTI.
ANCHE SE, COME POTETE DI SEGUITO VERIFICARE, NON ESISTE L'OBBLIGO DI DENUNZIARE IL REINTEGRO DELL'ORIGINALE DENUNZIA DI DETENZIONE (RIBADISCO, DETENZIONE, NON ACQUISTO):
"..................Munizioni sono le cartucce a palla o a salve destinate a caricare armi da sparo (non quelle per le armi a salve che sono libere). Sono:
- per arma lunga (la legge parla di armi da caccia, ma quando la norma è stata scritta nel 1940 tutte le armi lunghe erano da caccia e infatti non esiste norma che regoli le munizioni per armi lunghe non da caccia), quelle nate per essere usate in fucili o carabine; le munizioni 22 long rifle, come dice il nome e la loro storia, sono munizioni per carabina (contraria una circolare del Min. Int.!).
- per arma corta, quelle nate per essere usate in pistole; a nulla rileva che poi si sparino in una carabina.
- a palla quelle che montano un proiettile unico;
- a munizione spezzata o a pallini, quelle che contengono nel bossolo più palle di piombo (pallini; la legge ignora la distinzione commerciale fra pallini e pallettoni).
La legge vieta per ogni uso i proiettili a punta cava (detti ad espansione), a nucleo perforante, traccianti, incendiari, a carica esplosiva. Il forellino di stabilizzazione in punta non rende ad espansione la palla.
Acquisto: come per le armi. Chi è iscritto al TSN può acquistare lì, liberamente, le munizioni per sparare, ma deve consumarle entro il poligono.
Denunzia: non va denunziato l'acquisto, ma la detenzione; chi compera le munizioni (o polvere da sparo) e le usa entro due o tre giorni non deve denunziarle; chi ha denunziato delle munizioni e le spara o le usa altrimenti, non deve denunziare che sono diminuite e non deve denunziare il reintegro del quantitativo iniziale (Cassazione costante accolta da circolare del Min. Int.).
Le cartucce a munizione spezzata sono esenti da denunzia fino ad un massimo di mille purché si abbiano armi denunziate. Se si supera il numero di mille, tutte le cartucce a munizione spezzata vanno denunziate (mia tesi). Le cartucce a palla devono essere sempre denunziate.
La Cassazione dice che è lecito non denunziare fino a gr. 1785 di polvere occorrenti per caricare le mille cartucce "esenti". Si possono detenere munizioni anche per armi che non si possiedono. I collezionisti non possono detenere munizioni pertinenti alle armi in collezione, salvo che abbiano arma in eguale calibro fuori collezione.
Quantitativi: non occorre licenza di deposito per detenere un quantitativo massimo di 200 cartucce per arma corta + 1500 cartucce per arma lunga a palla o a munizione spezzata oppure 5 kg di polvere da sparo; chi detiene sia cartucce che polvere deve conteggiare la polvere entro le cartucce; si consiglia in tal caso di non detenere più di 200 colpi per arma corta + 1000 per arma lunga + 3 kg di polvere. Chi vuol detenere quantitativi superiori deve richiedere al prefetto licenza di deposito di esplosivi. Viene rilasciata ai tiratori agonisti e ad altre categorie che ne abbiano necessità. La licenza viene rilasciata per l'intero quantitativo detenibile di materie esplodenti (ad es. 1500 cartucce per fucile + 1500 per arma corta + 5 kg polvere) e il quantitativo massimo effettivamente detenuto va denunziato. Per modesti quantitativi di cartucce (ad. 1500 per fucile e 1500 per pistola) non si richiedono particolari misure. E' opportuno far precisare che la licenza di deposito autorizza anche al trasporto di quanto in deposito.
In alcune questure si impone un limite di acquisto annuo per le cartucce a palla: è una limitazione illegittima perché la legge 306/1992 che la prevedeva non è mai entrata in vigore per mancanza del regolamento. Chi si ritrova il limite sulla licenza deve però osservarlo....................."
tratto da
http://www.earmi.it/diritto/faq/sintesi.htm
saluti
BAT21