Re: Merdacce campane,ovvero cacciatori campani,siete vivi?
Re: Merdacce campane,ovvero cacciatori campani,siete vivi?
Per chi ancora non sa,stampate e diffondete(preso dalla legge finanziaria regionale 2012)
Art. 34
(Disposizioni attività venatorie)
1. La legge regionale 10 aprile 1996, n. 8 (Norme per la protezione della fauna selvatica e
disciplina dell’attività venatoria in Campania) è così modificata:
a) all’articolo 9, comma 2, lettera b), il numero 6 bis) è abrogato;
b) l’articolo 36 è così modificato:
1) il comma 1 è sostituito dal seguente:
“1. La Giunta regionale, su parere della Commissione Consiliare competente in
materia e sentito il CTFVR, ripartisce il territorio destinato alla caccia programmata di
cui all’articolo 10, comma 1, lettera c), in ambiti territoriali di caccia (ATC) alla fauna
stanziale di dimensioni sub provinciali, di superficie non inferiore a 65.000 ettari,
anche ricadenti in più province o articolati in sub comprensori, possibilmente
omogenei e delimitati da confini naturali.”.
2) il comma 2 è sostituito dal seguente:
“2. Ogni cacciatore residente anagraficamente in Campania, con domanda
all’amministrazione provinciale competente, da inoltrarsi dal 1 febbraio al 31 marzo di
ciascun anno, ha diritto all’iscrizione come residenza venatoria per l’attività su fauna
stanziale, nell’ ambito territoriale di caccia che comprende il luogo di residenza,
previo consenso dei relativi organi di gestione e del pagamento della quota d’accesso.
Il cacciatore in possesso di residenza venatoria ha diritto a trenta giornate di mobilità
venatoria per l’esclusivo esercizio della caccia all’avi-fauna migratoria, con accesso
alle zone di territorio utile alla caccia previa prenotazione. Tale diritto è soggetto al
pagamento alla Regione di una quota pari a quella prevista al comma 1, lettera d),
dell’articolo 38 per i cacciatori residenti in Campania. L’iscrizione ad altri ambiti
territoriali di caccia per l’attività su selvaggina stanziale è consentita, anche per periodi
inferiori alla stagione venatoria, previo consenso dei relativi organi di gestione ed il
pagamento di una quota di partecipazione economica. Una quota non superiore al 5
per cento della disponibilità di iscrizioni agli ambiti territoriali di caccia della
Campania può essere riservata per cacciatori non residenti in Campania. La Giunta
regionale, con regolamento, disciplina l’attuazione delle precedenti disposizioni e,
sulla base delle indicazioni del Ministero delle politiche agricole e forestali , applica
l’indice di densità venatoria minima per ogni ambito territoriale di caccia alla fauna
stanziale, costituito dal rapporto tra il numero dei cacciatori in esso residenti, ivi
compresi quelli che praticano l’esercizio venatorio da appostamento fisso, ed il
relativo territorio agro-silvo-pastorale.”;
3) al comma 4 dopo la lettera g) è aggiunta la seguente lettera:
“g bis) da un rappresentante provinciale dell’Ente nazionale per la cinofilia italiana
(ENCI).”.
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Art.legge come era prima.
Gestione programmata della caccia
1. La Giunta Regionale, su parere della Commissione
Consiliare competente e sentito il CTFVR, ripartisce il
territorio destinato alla caccia programmata di cui all' artº
10 - lett c) - in ambiti territoriali di caccia (ATC), di
superficie non inferiore a 65.000 ha., anche ricadenti in
più Province e/ o articolati in sub comprensori, possibilmente
omogenei e delimitati da confini naturali.
2. Ogni cacciatore, previa domanda all' Amministrazione
Provinciale compentente, da inoltrarsi entro il 30 novembre
di ciascun anno, ha diritto all' accesso in ambito territoriale
di caccia e può avere accesso ad altri ambiti anche
fuori regione previo consenso dei relativi organi di gestione.
I cacciatori residenti nelle aree interessate dai Parchi
Nazionali e Regionali hanno priorità d' iscrizione negli
ATC comprendenti le aree contigue a detti Parchi. La
Giunta Regionale, sulla base delle indicazioni del Ministero
delle Risorse Agricole, Alimentari e Forestali, applica l' indice
di densità venatoria minima per ogni ambito di caccia
in rapporto all' estensione territoriale.
3. Entro due mesi dalla comunicazione dell' indice di
densità da parte del Ministero competente le Amministrazioni
Provinciali adottano i piani faunistici predisposti, per
ogni singolo ATC dagli organi di gestione e li trasmettono
alla Regione. La Giunta Regionale, con propria deliberazione,
approva i piani predisposti dettando le eventuali
norme di variazione.
4. I Comitati di gestione degli ambiti territoriali sono
costituiti con provvedimento della Giunta Provinciale e
sono così composti:
a) da tre rappresentanti delle Organizzazioni professionali
agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale
ed organizzate nella provincia;
b) da tre rappresentanti delle Associazioni venatorie,
riconosciute a livello nazionale ed organizzate nella Provincia
e con il maggior numero di iscritti desunti dai
tabulati in copia autentica consegnati alle Amministrazioni
Provinciali entro il 28 febbraio di ciascun anno;
c) da due rappresentanti delle Associazioni ambientali,
presenti nel Comitato Tecnico Faunistico Venatorio
Nazionale e maggiormente operanti nella Provincia;
d) dal Sindaco o suo delegato, del Comune territorialmente
più esteso tra quelli ricadenti nell' ATC;
e) da un rappresentante dell' Amministrazione Provinciale
competente per territorio designato dal Presidente
dell' Amministrazione Provinciale;
f) da un funzionario regionale dell' AGC competente,
in rappresentanza dell' Amministrazione Regionale, designato
dall' Assessore Regionale all' Agricoltura.
5. Svolge le funzioni di segretario un dipendente dell'
Ufficio Caccia dell' Amministrazione Provinciale competente
per territorio.
6. Le designazioni di nomina o di revoca avvengono ad
iniziativa delle rispettive strutture provinciali. Qualora le
designazioni non dovessero pervenire all' Amministrazione
Provinciale entro il termine di 30 giorni dalla data della
richiesta la Provincia provvederà d' ufficio.
7. Gli organi di gestione, così costituiti, eleggono il
Presidente ed il Collegio dei revisori dei Conti, in numero non
inferiore a tre, nel rispetto delle norme vigenti.
8. Gli Organi di gestione degli ATC hanno sede presso
le competenti Amministrazioni Provinciali e sono convocati
dai rispettivi Presidenti. Possono essere convocati
anche su richiesta scritta motivata da almeno un terzo
dei componenti. I componenti durano in carica cinque
anni e possono essere riconfermati. Le Province assicurano
anche il supporto tecnico ed amministrativo.
9. La Giunta Regionale, in caso di comprovata inefficienza
o inerzia, degli organi di gestione degli ATC, nomina
un Commissario che, coadiuvato dall' Ufficio Caccia
dell' Amministrazione Provinciale, sostituisce l' organo
inadempiente,
acquisisce nuove designazioni e propone alla
Giunta Provinciale la nomina di un nuovo organismo di
gestione restando in carica fino al suo insediamento.