Le Guardie Volontarie e la qualifica di Polizia Giudiziaria

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[h=1]Le Guardie Volontarie e la qualifica di Polizia Giudiziaria[/h][h=3]La risposta del Ministro Alfano ed il parere dell'esperto dell esperto del WWF

29 settembre 2014[/h]
Lo scorso 24 settembre, rispondendo ad una interrogazione parlamentare dell’On.le Lacquaniti, il Ministro dell’Interno Alfano è intervenuto in merito alla qualifica di Polizia Giudiziaria e l’attività svolta dalle Guardie Venatorie volontarie.L’On.le Lacquaniti aveva ripreso un parere della Prefettura di Brescia che lo scorso anno era stato festeggiato in campo venatorio, quasi come una patente di non controllabilità dei cacciatori (finanche sulla detenzione dei cani) ovviamente con il solo riferimento alle Guardie volontarie.
In realtà le cose non stanno così e lo stesso Ministro Alfano, rispondendo all’Onorevole favorevole alla piena attribuzione dei poteri, ha sottolineato come la vicenda è pacifica fin dal 2003.
Secondo il Ministro dell’Interno, “la legge n. 157 del 1992, che reca norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio, attribuisce la qualifica di Agenti di Polizia Giudiziaria solo a determinate categorie tra le quali non sono comprese espressamente le guardie volontarie venatorie“. Alle Guardie, riferisce, sempre il Ministro nel merito della stessa legge, “sono attribuiti, a determinate condizioni e in maniera esplicita, solo compiti di vigilanza“.
Notoriamente proprio sulla vigilanza, si sono create le maggiori confusioni tra chi forse non ha ben compreso il distinguo tra le qualifiche di Polizia Giudiziaria e quelle di Pubblico Ufficiale.
Un distinguo che per i non addetti ai lavori si è complicato a seguito di successivi pareri forniti da alcune Prefetture, che però riguardano l’ambito di applicazione di altra norma, ovvero quella sui maltrattamenti, ed i controlli che possono fare le Guardie Zoofile. Ad ogni modo, anche nel campo venatorio, il parere del Ministro appare quasi interlocutorio. Molto, potrebbe probabilmente spiegare quel “..non sono comprese espressamente..“. Una legge, forse, volutamente non chiara.
In merito alla questione venatoria, quali sono, però, le conseguenze pratiche della mancata attribuzione della qualifica di Polizia Giudiziaria?
Sulla vicenda abbiamo chiesto ad Ennio Bonfanti, esperto della materia e coordinatore siciliano delle Guardie Volontarie del WWF.
Le conseguenze del riconoscimento o meno delle funzioni di Polizia Giudiziaria – riferisce Ennio Bonfanti a GeaPress – sono di notevole significato. Bisogna comunque rilevare che sotto un punto di vista squisitamente teorico, anche la Guardia senza funzioni di Polizia Giudiziaria può e deve compiere tutti gli atti necessari per denunciare alla Procura un soggetto ritenuto responsabile di uno dei reati previsti dall’art. 30 della legge 157 [ndr. si tratta della legge che regolamenta il prelievo venatorio]. E’ questo un esplicito obbligo previsto dall’articolo 331 del Codice di Procedura Penale. Grossi cambiamenti vi sono però sotto il profilo pratico e operativo“.
Provo a fare un esempio concreto: durante un normale controllo ad un cacciatore la Guardia Volontaria (senza funzioni di PG ma con la sola qualifica di Pubblico Ufficiale) accerta che, in flagranza di reato, il soggetto utilizza richiami elettronici vietati. La Guardia dovrà limitarsi a prendere nota dei dati anagrafici del cacciatore, licenza, rilievi fotografici etc. Il soggetto non potrà opporsi all’identificazione e verrà avvertito che nei suoi confronti sarà inoltrata una denuncia all’Autorità Giudiziaria“.
Il cacciatore, quindi, potrà continuare la sua battuta di caccia e potrà portare a casa il richiamo, la fauna abbattuta, il fucile, in quanto la Guardia – non svolgendo le funzioni di PG – non potrà sequestrarglieli. La Guardia può comunque provare a chiedere l’intervento di una Forza di polizia, sperando che in quel momento e in quel luogo sia prontamente reperibile una pattuglia. Se vi è tale disponibilità, si attenderà l’intervento assieme al cacciatore che si presterà all’attesa. Solo in questo modo il personale di Polizia Giudiziaria intervenuto potrà invece sequestrare richiami, armi e quant’altro ricollegabile al reato”.
In entrambi i casi – aggiunge Bonfanti – la Procura della Repubblica aprirà un fascicolo a carico del soggetto“.
Chiariti i poteri delle Guardie Venatorie Volontarie, rimane ancora la questione della vigilanza zoofila. Le Guardie Zoofile, devono occuparsi solo di animali d’affezione (come sostenuto da alcune Prefetture) e quali sono, poi, gli animali d’affezione?
Secondo talune interpretazioni – spiega Bonfanti – le funzioni di Polizia Giudiziaria sarebbero ad esse attribuibili solo per gli interventi che riguardano gli animali cosiddetti d’affezione. Per gli altri animali la Guardia, come “mero” Pubblico ufficiale, dovrà comportarsi analogamente a quanto già riferito per le Guardie Venatorie senza funzione di PG“.
In definitiva – conclude l’esperto del WWF – per gli animali d’affezione valgono invece la qualifica di Agente e Ufficiale di Polizia Giudiziaria stabiliti dalla legge 189/04, in relazione al Codice di Procedura Penale e così come confermato dalla Cassazione”.


Fonte : Le Guardie Volontarie e la qualifica di Polizia Giudiziaria | GeaPress
 
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