Le cartucce in macchina si o no?

Re: Le cartucce in macchina si o no?

La custodia delle armi, può essere espletata in vari modi. L'importante è che il di loro impossessamento, sia reso quasi impossibile.
Certo sarà cura del proprietario, vagliando le varie circostanze, adottare le misure più consone, affinchè questo non avvenga.
 
Re: Le cartucce in macchina si o no?

Ciao... Amma85 ti allego qui il testo della legge per chiarire il punto...l'articolo in parola è il 20 bis della legge 18 aprile 1975, n. 110


Ciao Francesco :D


Articolo 20-bis - Omessa custodia di armi.
Chiunque consegna a minori degli anni diciotto, che non siano in possesso della licenza dell'autorità, ovvero a persone anche parzialmente incapaci, a tossicodipendenti o a persone impedite nel maneggio, un'arma fra quelle indicate nel primo e secondo comma dell'articolo 2, munizioni o esplosivi diversi dai giocattoli pirici è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con l'arresto fino a due anni.
Chiunque trascura di adoperare, nella custodia delle armi, munizioni ed esplosivi di cui al comma 1 le cautele necessarie per impedire che alcuna delle persone indicate nel medesimo comma 1 giunga ad impossessarsene agevolmente, è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda fino a lire due milioni.
Si applica la pena dell'ammenda da lire trecentomila a lire un milione quando il fatto di cui al primo comma è commesso:
a) nei luoghi predisposti per il tiro, sempre che non si tratti dell'esercizio consentito di attività sportiva;
b) nei luoghi in cui può svolgersi l'attività venatoria.

Quando i fatti di cui ai commi precedenti riguardano le armi, le munizioni o gli esplosivi indicati nell'articolo 1 o armi clandestine, la pena è della reclusione da uno a tre anni (comma aggiunto dall'art. 9, D.L. 13/05/1991, n. 152, nel testo modificato dalla relativa legge di conversione).



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Vorrei andare un pò controcorrente, perchè mi piace la giurisprudenza e il modo della sua interpretazione. Sicuramente, è come dite voi, ed è pure vero che qualcuno si è beccato qualche denuncia. Ma andiamo ad analizzare l'articolo di legge e precisamente in questo passaggio:
Chiunque trascura di adoperare, nella custodia delle armi, munizioni ed esplosivi di cui al comma 1 le cautele necessarie per impedire che alcuna delle persone indicate nel medesimo comma 1 giunga ad impossessarsene agevolmente, è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda fino a lire due milioni..
Ora; cosa si intende per custodia? Il significato di questa parola ha diverse interpretazioni. Nel nostro caso, si riferisce alla corretta custodia delle armi e munizioni.(attenzione! non cita "Abbandono di armi e munizioni" che è tutt'altra cosa) Tuttavia, l'articolo non parla di custodia a vista, ma bensì, di adottare tutte le misure idonee affinchè determinate persone, non si possano impossesare di detti oggetti, o quantomeno che gli venga difficile.
L'automobile è proprietà privata, come un abitazione. Se poniamo il caso, un cacciatore, lascia in macchina delle cartucce, diciamo sotto il sedile, in modo che non si vedano dall'esterno, chiude la macchina a chiave e inserisce l'allarme, non pensate che siano state adottate le precauzioni previste? Il ladro di turno, per aprire la macchina la deve scassinare o mettere in atto delle operazioni che comportano reato.
L'auto lasciata parcheggiata, si lascia alla pubblica fiducia, sempre, mettemdo in atto le precauzioni suddette, per evitare che chi non è capace di intendere e di volere, si impadronisca degli oggetti
in discussione.
Ora sarei felice sentire il parere di un avvocato, che sò di essercene nel forum.
 
Re: Le cartucce in macchina si o no?

Ricordiamoci che sulle armi, anche per semplici controlli, la Polizia Giudiziaria può sempre operare. Per tutti i reati, quando ci sono di mezzo armi, la pequisizione ora detta "ispezioni di luogo" è sempre obbligatoria da parte dell'A.G.; farsi assistere dall'avv. di fiducia è un diritto, ma se non subito disponibile basta una persona di fiducia, di cui deve far menzione il verbale e sullo stesso verbale devono essere annotate tutte le operazioni fatte, chi le ha fatte, chi ha partecipato.

Straquoto.
 
Re: Le cartucce in macchina si o no?

Ricordiamoci che l'auto è come l'abitazione per cui......... E' palese comunque che l'attenzione non è mai troppa. Vi sono varie sentenze a riguardo ed alcune con condanna perchè l'auto era aperta ed i fucili non erano smontati e nell'apposita custodia. La giurisprudenza diverse volte è entrata nel merito per dissipare il problema posto al riguardo specificando sempre le modalità con cui si deve detenere e custodire un arma. Il T.U.L.P.S. è comunque quello che fa fede e testo per le armi.
 
Re: Le cartucce in macchina si o no?

Esatto!! Ricordiamo che i Giudici di Cassazione interagiscono su delle leggi o regolamenti. Ora visto che il regolamento in primis da tenere presente è una norma che viene contemplata dal TULPS che è diritto in materia e ne è padrone il Ministero degli Interni, la disposizione del Capo della Polizia a cui fa capo la legge 110/75 è da prendere in considerazione in primis, quindi ne è "custas ex lege"... :D

Ciao Francesco
 
Ultima modifica:
Mi sa che non hai capito... I "nostri cari amici" intendevo la forestale etc etc... Il caro amico, quello vero, lavora in questura ed è lui che ha consigliato di fare così. Io vi ho solo detto quello che faccio io...poi ognuno è libero di fare cio' che vuole.

Lo dicevo con ironia. Ad ogni modo vedo che fai delle preferenze Forestale/Questura!! E' chiaro che ognuno fa quello che vuole....pero' io ad un amico non consiglierei mai quello che ti e' stato consigliato. Chi e' chiamato a giudicare un comportamento antigiuridico, non prende in considerazione i "consigli" ma le direttive Ministeriali e le leggi, ed in questo caso parlano chiaro le direttive, le leggi e la giurisprudenza.
 
Re: Le cartucce in macchina si o no?

Non vado oltre. Ti stavo dicendo in ordine ad una tua "non sparà minchiate se l'amico dell'amico ha detto...........", nel senso buono ho detto delle casseforti, ma sempre come consiglio.
 
Re: Le cartucce in macchina si o no?

Questi sono i discorsi politichesi che hanno rovinato questo paese.
I discorsi stanno a zero, se ti trovano delle munizioni in un' autovettura passi dei guai, e seri, roba da rovinare una persona normale.

Se anche ci fosse una minima possibilità che la sua teoria sia valida, cosa che fino ad ora nei tribunali è stata smentita..., perchè un onesto e cauto cacciatore dovrebbe sobbarcarsi un processo cercando di arrampicarsi sui vetri senza risultati certi? Gliela offre lei la consulenza gratuitamente?

Sarebbe ora che in questo paese la piantasse con i SE e i MA... e anche se la giurisprudenza italiana purtroppo si basa su questo non vuole dire che sia una cosa giusta, anzi... sarebbe ora veramente che si smettesse con le chiacchiere.


"L'art. 20 comma 1 parte prima della legge 18 aprile 1975, n. 110 impone l'obbligo ai possessori a qualsiasi titolo delle armi di cui agli artt. 1 e 2 della stessa legge (armi e munizioni da guerra ed armi e munizioni di armi comuni da sparo) di custodirle con ogni diligenza ai fini della sicurezza pubblica. Tale dovere generico di massima diligenza non va confuso con quello specifico di adottare efficienti misure antifurto, prescritto dalla seconda parte del comma 1 dello stesso articolo a carico di particolari categorie di soggetti (rivenditori e collezionisti di armi), sicché il contenuto del predetto dovere generico, in assenza dell'indicazione delle specifiche modalità con le quali le armi e le munizioni debbono essere custodite, deve essere individuato, di volta in volta, dal giudice di merito, in rapporto alle singole situazioni contingenti."

p.s. cosa abbastanza triste notare un "informato" in materia compiere castronerie del genere... ma sono curioso, mi trova almeno una causa intentata dallo stato contro un detentore di pda privato, analogo a quello di cui parliamo che ha come esito la sua teoria? Aspetto fiducio... pronto a chiederle pubblicamente scusa.


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Scusa Alasca, premetto nel dirti che non sono un avvocato e che non ho intenzione di difendere narduz (si sa difendere da solo) ma volevo dire, che hai ragione a dire che chi è stato scoperto a lasciare le cartucce in macchina è stato condannato (erroneamente) IN PRIMO GRADO. Ho anche detto, che alcuni giudici hanno interpretato la legge a loro piacimento, (o volontariamente o sbagliando). Dalle tue risposte, deduco che forse non hai letto le pagine precedenti, ove ho mensionato delle sentenze della SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE, alla quale tutti i giudici si devono attenere.
La domanda era impiantata (come ben dici) se si possono lasciare le cartucce in macchina o no. Il fatto non costituisce reato, secondo la direttiva della Cassazione. Infatti chi se ne è avvalso è stato prosciolto dalle accuse. Ti rimetto una dele tante sentenze della stessa:
Cass. Sez. 1, 27-1-2005 nr. 5112
L'omessa custodia di munizioni non rientra nella previsione dell'art. 20, primo comma, della legge n. 110 del 1975, in quanto la condotta punibile deve intendersi riferita solo all'omessa custodia di armi ed esplosivi e non anche delle munizioni.

queste non sono chiacchiere e ti spiego anche il motivo:
La condotta negligente, sia rilevante a tal punto di consentire AGEVOLMENTE l'impossessamento
delle cartucce ad una serie di persone, minori, incapaci,tossicodipendenti, persone senza titolo, inabili.
Tu pensi che lasciando le cartucce in macchina CHIUSA A CHIAVE, CARTUCCE CELATE, NASCOSTE, e via dicendo, che per impossessarsene si deve OBBLIGATORIAMENTE rompere il vetro o forzare lo sportello, sia CONDOTTA NEGLIGENTE NELLA CUSTODIA DELLE MUNIZIONI?
(il discorso ARMA è diverso).
Se poi tu mi dici, che il malcapitato che subisce un controllo delle forze dell'ordine "impreparate", passa i guai, ti do ragione, avra un sacco di scocciature, ma non ha commesso nessun reato ne penale ne amministrativo. I tribunali esistono apposta, affinchè uno possa dimostrare la sua innocenza o ragione.
Ho un amico che ha avuto questo problema, adirittura, l'auto era parchegiata in una sua proprietà, ove si trovava a caccia, a poca distanza dall'autovettura. Una pattuglia della Forestale, dopo averlo chiamato e fattogli aprire l'auto, gli hanno contestato l'art. 20. Lo hanno denunciato, sequestrato cartucce ecc.. Il giudice del tribunale (non dico quale) lo condannava per negligenza nella custodia delle munizioni. Era ormai rassegnato, quando lo spronai (assieme all'avvocato) a ricorrere in Cassazione. Come avevo previsto, venne assolto perchè il fatto non sussiste.
Ora io (e credo anche gli altri) non riporto cose per sentito dire, quando lo faccio, lo dico. Queste che ti ho elencato sono cose successe realmente. Quindi asserisco con certezza che le cartucce in macchina, con le dovute accortezze, si possono lasciare e non si incorre in nessun tipo di reato.
Ognuno pi si regola di conseguenza, secondo coscienza. Naturalmente, visti i precedenti, conviene non lasciarli per non incorrere a lunghi grattacapi, ma ripeto, se si lasciano le cartucce in macchina; chiusa a chiave.....insomma, non commette il reato di negligenza nella cistodia delle munizioni.

Per controsenso, ti dico: è lo stato che mi deve garantire la sicurezza che nessuno, possa rompermi il vetro della macchina e impossessarsi degli oggetti al suo interno o impossessarsi della macchina, che viene lasciata alla fiducia pubblica. Infatti, questo è un reato penale! Ma è un discorso che alcuni giudici non valutano. Alcuni giudici (lo ripeto) quando sentono parlare di armi o munizioni, specialmente di caccia, ci vedono ROSSO, anzi oserei dire VERDE.[15][29]
 
Re: Le cartucce in macchina si o no?

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Scusa Mario, non si sta parlando di armi, ma di cartucce. Poi chi ti ha detto che le armi in casa devono essere custodite in una cassaforte?
Se ti fermi al bar a prendere un caffè e ti rubano il fucile, oltre all'omessa custodia, c'è l'abbadono di arma.

Ciao... Amma85 ti allego qui il testo della legge per chiarire il punto...l'articolo in parola è il 20 bis della legge 18 aprile 1975, n. 110


Ciao Francesco :D


Articolo 20-bis - Omessa custodia di armi.
Chiunque consegna a minori degli anni diciotto, che non siano in possesso della licenza dell'autorità, ovvero a persone anche parzialmente incapaci, a tossicodipendenti o a persone impedite nel maneggio, un'arma fra quelle indicate nel primo e secondo comma dell'articolo 2, munizioni o esplosivi diversi dai giocattoli pirici è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con l'arresto fino a due anni.
Chiunque trascura di adoperare, nella custodia delle armi, munizioni ed esplosivi di cui al comma 1 le cautele necessarie per impedire che alcuna delle persone indicate nel medesimo comma 1 giunga ad impossessarsene agevolmente, è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda fino a lire due milioni.
Si applica la pena dell'ammenda da lire trecentomila a lire un milione quando il fatto di cui al primo comma è commesso:
a) nei luoghi predisposti per il tiro, sempre che non si tratti dell'esercizio consentito di attività sportiva;
b) nei luoghi in cui può svolgersi l'attività venatoria.

Quando i fatti di cui ai commi precedenti riguardano le armi, le munizioni o gli esplosivi indicati nell'articolo 1 o armi clandestine, la pena è della reclusione da uno a tre anni (comma aggiunto dall'art. 9, D.L. 13/05/1991, n. 152, nel testo modificato dalla relativa legge di conversione).

Ho già scritto che in linea di massima sono daccordo con le tue considerazioni, e non solo con le tue, ma che purtroppo ci sono stati dei giudici che interpretano in modo diverso, non dimentichiamo che noi possiamo discutere su cosa sia giusto o sbagliato per noi, che noi possiamo interpretare le leggi in modo diverso da loro, ma quello che poi conta è la loro sentenza e non la nostra interpretazione.
 
Re: Le cartucce in macchina si o no?

cavolo anchio mi lasciavo una piccola scorta in macchina..........
pensando sempre di trovare giornate buone e non portandomi dietro tutto il fardello appresso...
menomale che c'e' migra e gente competente....... ;)
 
Re: Le cartucce in macchina si o no?

A me, parere personale, pare che il tema sia chiarito giuridicamente e sviscerato, aldilà dei comportamenti di controllori e giudici singoli, cosa che avviene NON solo x la caccia, ma nella vita quotidiana.

Se qualcuno ha particolarmente paura, si stampa la sentenza e se la porta dietro dentro lo zaino con le eventuali munizioni di riserva.
Che le cartuccie/munizioni NON si abbandonino in bella mostra in auto ed in visione dall'esterno, e senza che vi possa essere una comoda e facile possibilità da parte di terzi di prenderle è altrettanto vero x cui ..... con prudente attenzione ..... con zaino-borsa-cassetta chiusa con munizioni nel bagagliaio ..... si resta nel lecito.

Attenzione piuttosto alle munizioni abbandonate/dimenticate in auto a caccia chiusa e nelle giornate di fermo venatorio, magari senza licenza al seguito: la situazione diventa diversa e molto più rognosa/pericolosa, tanto più con attraversamento/parcheggio in luoghi pubblici, aree di lavoro, parchi e bandite.

Ottime e utili osservazioni!!!!!!
Saluti
Roby62
 
Re: Le cartucce in macchina si o no?

Secondo me occorre fare molta attenzione, specie a lasciare le cartucce in bella vista, magari nel sedile posteriore dell'auto parcheggiata (sai le discussioni che ho fatto con il mio babbo - mi lascia sempre la cartuccera in bella mostra - ed è dura convicere un vecchietto di 75 anni).
La legge, in tal senso, è piuttosto chiara come riportato nei precedenti post e trovare qualche "bischero" che si attacca al "pelo nell'uovo" ci può sempre stare anche perchè, come si dice dalle mie parti, "l'occasione fa l'uomo ladro e la donna tr..a" e il lasciare in vista le cartucce (per non parlare poi del fucile !!) potrebbe rappresentare un bell'invito per qualche malintenzionato nonchè un bel rischio penale.
Poi, secondo me, esiste sempre il buon senso: se una lascia la cartuccera chiusa dentro il portabagagli (chiuso alla vista anch'esso) chi vuoi che se ne accorga (io perlomeno faccio così) e credo che sia molto molto improbabile avere dei problemi. Voglio dire ... nella peggiore delle ipotesi in caso di furto (con scasso del bagagliaio) le cartucce non ci hanno mica scritto sopra il mio nome (diversamente dal fucile!!) e poi bisogna dimostrare che non le ho custodite in modo adeguato ... .
Come in tutte le cose ..... ci vuole un po' d'occhio e sapere bene a cosa si puo' andare incontro nella peggiore delle ipotesi, poi ognuno decide tranquillamente su come comportarsi.
 
Re: Le cartucce in macchina si o no?

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Vorrei andare un pò controcorrente, perchè mi piace la giurisprudenza e il modo della sua interpretazione. Sicuramente, è come dite voi, ed è pure vero che qualcuno si è beccato qualche denuncia. Ma andiamo ad analizzare l'articolo di legge e precisamente in questo passaggio:
Chiunque trascura di adoperare, nella custodia delle armi, munizioni ed esplosivi di cui al comma 1 le cautele necessarie per impedire che alcuna delle persone indicate nel medesimo comma 1 giunga ad impossessarsene agevolmente, è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda fino a lire due milioni..
Ora; cosa si intende per custodia? Il significato di questa parola ha diverse interpretazioni. Nel nostro caso, si riferisce alla corretta custodia delle armi e munizioni.(attenzione! non cita "Abbandono di armi e munizioni" che è tutt'altra cosa) Tuttavia, l'articolo non parla di custodia a vista, ma bensì, di adottare tutte le misure idonee affinchè determinate persone, non si possano impossesare di detti oggetti, o quantomeno che gli venga difficile.
L'automobile è proprietà privata, come un abitazione. Se poniamo il caso, un cacciatore, lascia in macchina delle cartucce, diciamo sotto il sedile, in modo che non si vedano dall'esterno, chiude la macchina a chiave e inserisce l'allarme, non pensate che siano state adottate le precauzioni previste? Il ladro di turno, per aprire la macchina la deve scassinare o mettere in atto delle operazioni che comportano reato.
L'auto lasciata parcheggiata, si lascia alla pubblica fiducia, sempre, mettemdo in atto le precauzioni suddette, per evitare che chi non è capace di intendere e di volere, si impadronisca degli oggetti
in discussione.
Ora sarei felice sentire il parere di un avvocato, che sò di essercene nel forum.

Non dimenticare che anche a casa dopo aver chiuso a chiave ed inserito l'allarme (chi ce l'ha), le armi devono essere custodite in una cassaforte proprio per evitare un facile impossessamento, cassaforte della quale in macchina sei sprovvisto, se uno di noi magari con gli amici di rientro da caccia si ferma in un bar a farsi il caffè e/o la birretta chiudendo i fucili in macchina a chiave e con l'allarme inserito, e nel mentre (per ipotesi) spaccano un cristallo e si dileguono velocemente con le armi, è omessa custodia.
 
Re: Le cartucce in macchina si o no?

ma se quindi son in auto da solo e per qualsiasi motivo mi dovessi fermare in un bar o altro luogo,e in macchina ho fucile e cartucce,me li dovrei portare al bar con me??da quello che ricordo mi sembrava che con armi anche scariche non si puo' accedere a qualsiasi luogo pubblico..
 
Re: Le cartucce in macchina si o no?

.............la notevole acrimonia, la maleducazione, l'incontinenza (mi auguro solamente) verbale e la spavalderia con la quale si pontifica non conoscenza, che affligge parecchi dei frequentatori che, della categorizzazione de "I preumani della caccia" del compianto Adelio Ponce de Leon hanno inteso solo e ne esprimoni pure altrimenti soltanto il lato animalesco e villano..........Questi sono fatti
Intanto complimenti per la gentilezza. Essere definiti preumani e non solo, ma con signorilità, è motivo quantomeno di stimolo a far meglio anche per impreziosire l'interlocutore. Poi gli avvocati mi sono stati sempre simpatici, perchè come ogni giurista credono sempre di avere l'interpretazione conforme alle intenzioni del legislatore. L'unico problema, non indifferente, è che gli esperimenti ricadono sulle spalle, le tasche e soprattutto sui certificati penali dei clienti. Tuttavia mi corre l'obbligo di postare una sentenza che fa riferimento proprio alla interpretazione che i giudici danno delle norme 20 e 20 bis. Mi astengo fin da ora da ogni ulteriore commento dell'argomento, dato che il mio parere, modestissimo, lo avevo già fornito.

SEZ I, SENTENZA n. 31555 del 12/5/2004

Il reato di cui all'articolo 20-bis, comma 2, della legge 18 aprile 1975 n. 110 è un reato di mera condotta e di pericolo che si perfeziona per il semplice fatto che l'agente non ha adottato «le cautele» che, sulla base delle circostanze di fatto da lui conosciute o conoscibili con l'ordinaria diligenza, era necessario che adottasse, indipendentemente dal fatto che una delle persone indicate dal comma i dello stesso articolo «sia giunta o meno» a impossessarsi dell'arma o delle munizioni. Né per effetto di tale interpretazione potrebbe ritenersi che la contravvenzione de qua sia un'inutile ripetizione di quella di cui all'articolo 20, comma 1, della stessa legge, che prescrive che «la custodia delle armi deve essere assicurata con ogni diligenza nell'interesse della pubblica sicurezza». Infatti, entrambe le ipotesi contravvenzionali sono dirette alla realizzazione dello stesso «scopo» (la prevenzione di più gravi reati contro la sicurezza pubblica in generale), ma si caratterizzano tra loro per un rapporto di specialità, nel senso che il reato di cui all'articolo 20, comma 1, pone un dovere generalizzato di diligenza nei confronti di tutti i «possessori» delle armi, diretto a impedire che «chiunque» possa impossessarsene; la disposizione di cui all'articolo 20-bis, comma 2, è diretta, invece, a impedire che giungano a impossessarsi delle armi e delle munizioni quelle categorie di persone con riferimento alle quali, proprio per la maggiore pericolosità che può derivare dal maneggio da parte loro di tali strumenti, il legislatore richiede l'adozione di «cautele necessarie», ovverosia di cautele dirette proprio a evitare che possa verificarsi quel particolare tipo di evento. Deriva, secondo i principi generali, che ai fini della configurabilità del reato di cui all'articolo 20-bis, comma 2, della legge 110/1975 non è sufficiente il solo possesso dell'arma - al quale consegue soltanto il dovere di custodire lo strumento con ogni diligenza - ma è necessario (tenuto anche conto della maggiore gravità, nel massimo, della sanzione) che, sulla base di circostanze specifiche, l'agente possa e debba rappresentarsi l'esistenza di una situazione tale da richiedere da parte sua l'adozione di «cautele» specificamente necessarie per impedire l'impossessamento delle armi, non da parte di «chiunque», ma da parte di una persona appartenente a una delle categorie indicate dalla legge, ossia nel comma 1 dello stesso articolo 20-bis.
 
Re: Le cartucce in macchina si o no?

ma se quindi son in auto da solo e per qualsiasi motivo mi dovessi fermare in un bar o altro luogo,e in macchina ho fucile e cartucce,me li dovrei portare al bar con me??da quello che ricordo mi sembrava che con armi anche scariche non si puo' accedere a qualsiasi luogo pubblico..


sbagliato, tu con un arma, scarica, nella custodia puoi andare ovunque, tranne in luoghi dove c'è un chiaro divieto ed a raduni/comizi, idem per le cartucce, ma queste passerebbero più inosservate.

Le leggi ci sono, e in questo caso sono anche stranamente ABBASTANZA chiare, basta prendere la briga di cercarle e leggersele, se capitassi qua da da ottobre a novembre nei bar vedresti "rastrelliere" di fucili da far invidia a una santabarbara.
 
Re: Le cartucce in macchina si o no?

Non dimenticare che anche a casa dopo aver chiuso a chiave ed inserito l'allarme (chi ce l'ha), le armi devono essere custodite in una cassaforte proprio per evitare un facile impossessamento,

Riesci a trovare un articolo di legge ove quello che menzioni sia scritto? Mi raccomando non fare confusione con armi in collezione, oppure con assurde richieste di qualche eccessivo zelante ispettore...

In casa propria le armi e le munizioni devo essere tenute in maniera tale che un familiare non possa averne uso facilmente, ma per assurdo se abitassi da solo, sotto al tuo cuscino potresti liberamente tenere un .408 Chey Tac pronto all' uso!
 
Re: Le cartucce in macchina si o no?

Mi rendo conto che il problema è comprendere il significato delle parole.
Ciao Adelio, di lassù, tra una sigaretta e l'altra, proteggici.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHIEFFI Severo - Presidente

Dott. SANTACROCE Giorgio - Consigliere

Dott. DE NARDO Giuseppe - Consigliere

Dott. GIORDANO Umberto - Consigliere

Dott. GIRONI Emilio - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA/ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

1) MEI IVAN N. IL 04/02/1967;

avverso SENTENZA del 17/02/2004 TRIBUNALE di ORVIETO;

visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;

udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. CHIEFFI SEVERO;

Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Gianfranco Viglietta che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.

Svolgimento del processo - Motivi della decisione
Avverso la sentenza 17/02/2004 - con la quale il Tribunale di Orvieto, in composizione monocratica, ha condannato Mei Ivan alla pena di euro 300 di ammenda siccome dichiarato responsabile della contravvenzione prevista dall'art. 20 co. 1 L. 110/1975 "per aver omesso di adoperare, nella custodia delle munizioni, le cautele necessarie per impedire ad estranei di impossessarsene agevolmente" - ha proposto ricorso l'interessato, che ne ha chiesto l'annullamento per l'erronea applicazione dell'art. 20 L. 110/1975 sul rilievo che l'omessa custodia di munizioni con la dovuta diligenza non rientra nella previsione della norma in esame.

Il ricorso è fondato.

Invero il giudice di merito ha ritenuto che anche l'omessa custodia delle munizioni rientrasse nella previsione dell'art. 20 L. 110/1975 proprio in virtù dell'espresso richiamo contenuto nella norma in questione degli artt. 1 e 2 della legge citata. Ma tale tesi non può essere condivisa, atteso il principio di legalità previsto dall'art. 1 c.p. secondo cui "nessuno può essere punito per un fatto che non sia espressamente preveduto come reato dalla legge". Infatti, ai sensi dell'art. 20 legge citata, la condotta punibile deve intendersi solo quella riferibile all'omessa custodia di armi ed esplosivi e non all'omessa custodia di munizioni, tanto più che il richiamo degli artt. 1 e 2, riferito alle armi, è stato fatto al solo fine di specificare che l'obbligo di custodia con la dovuta diligenza si riferisce non a tutte le armi, ma solo a quelle indicate negli artt. 1 e 2 legge citata e, cioè, armi da guerra ed armi comuni da sparo.

Tale interpretazione trova ulteriore conferma nel secondo comma dell'art. 20 bis della stessa legge, dove viene specificato che la condotta punibile si riferisce all'omessa custodia non solo di armi ed esplosivi, ma anche di munizioni. Da ciò si desume in modo evidente che il legislatore, laddove ha inteso, in materia di minori e di incapaci, tutelare in modo più marcato l'interesse della sicurezza pubblica, ha esteso l'obbligo di custodia con la dovuta diligenza anche alle munizioni, mentre nell'ipotesi prevista dall'art. 20 ha limitato l'obbligo di custodia solo alle armi di cui agli artt. 1 e 2 legge citata e agli esplosivi.

Pertanto, poichè l'obbligo di custodia previsto dall'art. 20 L. 110/1975 riguarda esclusivamente le armi e gli esplosivi e non le munizioni, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio perchè il fatto non è previsto dalla legge come reato.

P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè il fatto non è previsto dalla legge come reato.

Così deciso in Roma, il 27 gennaio 2005.

Depositato in Cancelleria il 10 febbraio 2005
 
Re: Le cartucce in macchina si o no?

Mi rendo conto che il problema è comprendere il significato delle parole.
Ciao Adelio, di lassù, tra una sigaretta e l'altra, proteggici.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHIEFFI Severo - Presidente

Dott. SANTACROCE Giorgio - Consigliere

Dott. DE NARDO Giuseppe - Consigliere

Dott. GIORDANO Umberto - Consigliere

Dott. GIRONI Emilio - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA/ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

1) MEI IVAN N. IL 04/02/1967;

avverso SENTENZA del 17/02/2004 TRIBUNALE di ORVIETO;

visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;

udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. CHIEFFI SEVERO;

Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Gianfranco Viglietta che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.

Svolgimento del processo - Motivi della decisione
Avverso la sentenza 17/02/2004 - con la quale il Tribunale di Orvieto, in composizione monocratica, ha condannato Mei Ivan alla pena di euro 300 di ammenda siccome dichiarato responsabile della contravvenzione prevista dall'art. 20 co. 1 L. 110/1975 "per aver omesso di adoperare, nella custodia delle munizioni, le cautele necessarie per impedire ad estranei di impossessarsene agevolmente" - ha proposto ricorso l'interessato, che ne ha chiesto l'annullamento per l'erronea applicazione dell'art. 20 L. 110/1975 sul rilievo che l'omessa custodia di munizioni con la dovuta diligenza non rientra nella previsione della norma in esame.

Il ricorso è fondato.

Invero il giudice di merito ha ritenuto che anche l'omessa custodia delle munizioni rientrasse nella previsione dell'art. 20 L. 110/1975 proprio in virtù dell'espresso richiamo contenuto nella norma in questione degli artt. 1 e 2 della legge citata. Ma tale tesi non può essere condivisa, atteso il principio di legalità previsto dall'art. 1 c.p. secondo cui "nessuno può essere punito per un fatto che non sia espressamente preveduto come reato dalla legge". Infatti, ai sensi dell'art. 20 legge citata, la condotta punibile deve intendersi solo quella riferibile all'omessa custodia di armi ed esplosivi e non all'omessa custodia di munizioni, tanto più che il richiamo degli artt. 1 e 2, riferito alle armi, è stato fatto al solo fine di specificare che l'obbligo di custodia con la dovuta diligenza si riferisce non a tutte le armi, ma solo a quelle indicate negli artt. 1 e 2 legge citata e, cioè, armi da guerra ed armi comuni da sparo.

Tale interpretazione trova ulteriore conferma nel secondo comma dell'art. 20 bis della stessa legge, dove viene specificato che la condotta punibile si riferisce all'omessa custodia non solo di armi ed esplosivi, ma anche di munizioni. Da ciò si desume in modo evidente che il legislatore, laddove ha inteso, in materia di minori e di incapaci, tutelare in modo più marcato l'interesse della sicurezza pubblica, ha esteso l'obbligo di custodia con la dovuta diligenza anche alle munizioni, mentre nell'ipotesi prevista dall'art. 20 ha limitato l'obbligo di custodia solo alle armi di cui agli artt. 1 e 2 legge citata e agli esplosivi.

Pertanto, poichè l'obbligo di custodia previsto dall'art. 20 L. 110/1975 riguarda esclusivamente le armi e gli esplosivi e non le munizioni, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio perchè il fatto non è previsto dalla legge come reato.

P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè il fatto non è previsto dalla legge come reato.

Così deciso in Roma, il 27 gennaio 2005.

Depositato in Cancelleria il 10 febbraio 2005
Adesso mi rendo conto che l'ignoranza limita perfino la capacità di farsi intendere. Saluti
 
Re: Le cartucce in macchina si o no?

Episodio successo lo scorso anno venatorio, alcuni "agenti volontari" hanno fotografato ulcune scatole di cartucce che si intravedevano in una macchina di cacciatori debitamente chiusa, hanno aspettato il ritorno dei malcapitati ed hanno verbalizzato il tutto........ poi è finita con una multa.
Ma meglio stare attenti.
Saluti

"Hanno fotografato scatole che s'intravedevano da una macchina debitamente chiusa....." e già lì questi avevano violato la privacy essendo l'auto considerata al pari di un'abitazione, e per di più chiusa. ..le leggi dobbiamo saperle anche noi.
Se erano scatole vuote ne puoi tenere una bilico!
Mai lasciare munizionamento di alcun tipo in auto anche se chiusa!
 
Re: Le cartucce in macchina si o no?

Lasciare le munizioni in un'auto chiusa a chiave non è affatto reato.
L'art. 20 L.110/75 delinea il reato di omessa costudia di armi, NON delle munizioni.
L'unica ipotesi in cui l'omessa custodia di munizioni è penalmente sanzionabile è quella in cui la negligenza sia rilevante a tal punto da consintere "agevolmente" l'impossessamento delle munizioni a determinate e specifiche categorie di persone: minori, soggetti senza licenza, incapati, tossicodipendenti, inabili (art. 20bis).
Dover scassinare un'auto per farlo non è proprio sinonimo di "agevolmente".
La giurisprudenza è, per una volta, amica.
E, comunque, questa è la legge che dobbiamo osservare, senza autosottoporci per forza ad assurdità.
 
Re: Le cartucce in macchina si o no?

Lasciare le munizioni in un'auto chiusa a chiave non è affatto reato.
L'art. 20 L.110/75 delinea il reato di omessa costudia di armi, NON delle munizioni.
L'unica ipotesi in cui l'omessa custodia di munizioni è penalmente sanzionabile è quella in cui la negligenza sia rilevante a tal punto da consintere "agevolmente" l'impossessamento delle munizioni a determinate e specifiche categorie di persone: minori, soggetti senza licenza, incapati, tossicodipendenti, inabili (art. 20bis).
Dover scassinare un'auto per farlo non è proprio sinonimo di "agevolmente".
La giurisprudenza è, per una volta, amica.
E, comunque, questa è la legge che dobbiamo osservare, senza autosottoporci per forza ad assurdità.



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