LA LEGISLAZIONE VENATORIA

La Licenza di Porto di fucile per uso caccia
(Porto D'Armi uso caccia)

E' un titolo di Polizia che viene rilasciato dal Questore, per averlo occorre presentare presso la Stazione Carabinieri del luogo o Commissariato di P.S. competente per territorio in base al luogo di residenza dell'interessato i sottonotati documenti:-

- Occorre presentare una Domanda scaricabile dai siti http://WWW.Carabinieri .it o Poliziadistato.it;

- Avere compiuto anni 18
- Non deve essere un obiettore di coscienza;
- Domanda, 2 foto di cui 1 autenticata;
- Certificato Medico dell'USL ( dopo aver avuto quello Anamnestico dal medico curante);
- Copia del congedo dal servizio militare oppure in alternativa occorre il certificato di abilitazione all'uso e maneggio delle armi rilasciato da una sezione del Tiro a Segno Nazionale
( Consuetudine di alcuni Commissariati di apporre inutili marche da bollo)
- Esame venatorio presso la Provincia;
( Col Porto D'Armi uso caccia, vi è l'Autorizzazione, e necessita ancora di Assicurazione, ed ATC di residenza venatoria per esercitare l'esercizio venatorio, necessitano ancora di versamenti di una Tassa di concessione Governativa circa 173,16 euro, di cui 5,16 per il fondo speciale(Costo del libretto del Porto D'Armi), di circa euro 66.62 euro intestato alla Tesoreria Regione ..........., ed infine il Tesserino rilasciato dal Comune di residenza.
La durata del Porto d'armi uso caccia è valido anni 6 e scade contemporaneamente con l'autorizzazione.
I versamenti hanno validità annuale riferiti alla Tassa di concessione Governativa e quella intestata alla Tesoreria Regione..... la cifra è riferita a piu colpi, mentre a 2 colpi si paga di meno. KIller1
 
IL NULLAOSTA

E' un documento che viene rilasciato dall'Autorità di Polizia, va richiesto presso la Stazione Carabinieri del Luogo o al Commissariato di P.S competente per territorio in base alla residenza anagrafica dell'interessato. Qualora le citate autorità non avessero nella disposnibilità tali moduli, tramite il sito http://WWW.Carabinieri.it o Poliziadistato.it si può scaricare il modello.Non necessita di marca da bollo, il richiedente deve avere
- anni 18,
- non deve essere stato obiettore di coscienza,
-dovrà specificarne il motivo dell'acquisto es:- Difesa abitativa, tiro a segno presso poligono etc.
- certificato medico curante;
- Nella da domanda va autenticata la firma.

Dopo circa 15-20 giorni va rilasciato tale documento che abilita all'acquisto di quel tipo di arma(1 solo), è valido per tutto il territorio nazionale per giorno 30 e può essere anche rinnovato per uguali giorni 30. Il venditore ritira il nullaosta al momento che si acquista l'arma (lunga o corta sempre quella iscritta nel catalogo nazionale delle armi italiane)

Rimane doveroso specificare che anche il Rilascio del Porto D'Armi uso caccia, del Nulla osta, o di altro titolo simile è soggetto alla Legge Penale Nazionale e rilasciato a coloro che non hanno dei reati superiore ad anni 2 o pregiudicati etc etc( si verifica tramite il casellario o carichi pendenti etc)
Killer1
 
LICENZA DI PORTO DI PISTOLA PER DIFESA PERSONALE
E' un documento ( o titolo di Polizia) rilasciato dal Prefetto del luogo di Provincia di residenza. Per ottenere tale titolo, bisogna andare da una Stazione Carabinieri o un Commissariato di P.S (grandi centri), non avere precedenti penali, compilare un modulo nel quale si specificano i motivi per i quali si desidera andare armati.Bisogna avere anni 18, non bisogna essere essere obiettore di coscienza.Occorrono 3 foto di cui 1 autenticata, un certificato medico(anamnestico) e successivamente quello rilasciato dall'ASL di residenza, occorre il Congedo di servizio militareo un certificato di to abilitazione all'uso ed al maneggio delle armi rilasciato dal Tiro a Segno Nazionale.
Tale licenza è valida 5 anni, ed è soggetta al versamento di una tassa governativa di euro 115.00 annui, però ogni anno deve essere rinnovata con richiesta nella quale si specificano nuovamente i motivi per i quali si desidera andare armati.
Attualmente si possono portare fino a 3 armi corte con divieto assoluto di portare una Pistola " Sportiva" per difesa.
Con tale Licenza, si possono trasportare tutte le Armi comuni da sparo, sia lunghe che corte( Circolare del Ministero dell'Interno n° 559/C3159-10100 del 14/02/1998.

Divieto assoluto di portare le armi da difesa / Nelle riunioni pubbliche,nelle aule dei Tribunali, nei seggi elettoirali, negli stadi etc , chi contravviene a tale disposizione rischia l'Arresto Obbligatorio ed il diniego a vita di tale beneficio.

Inoltre alle Guardie Particolari Giurate tale Licenza è equipollente a quella rilasciata ai privati cittadini e gli stessi hanno i relativi obblighi.

Per rinnovare tale Licenza oltre ad avere i requisiti sopra indicati, si deve essere scritti ad una Sezione del Tiro a Segno Nazionale.

Killer1
 
LICENZA DI PORTO DI FUCILE PER DIFESA PERSONALE

Tale Documento è stato istituito Ufficialmente dal Decreto del Presidente della Repubblica in data 28/ 05/2001 n° 311 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n° 178 del 02.08.2001, in poche parole questo D.P.R modifica l'art. 61 del regolamento di esecuzione del TULPS con l'aggiunta del seguente comma:-
" Il rilascio del Porto di arma lunga per difesa personale è soggetto alle stesse condizioni richieste per il porto di altre armi per il medesimo motivo, compresa la dimostrazione dell'effettivo disoigno di portare l'arma"
( es. gli addetti ai vagoni portavalori etc)
E' espressamente vietato portare l'arma lunga in riunioni pubbliche, nelle aule dei Tribunali, nei seggi elettorali, negli stadi etc). Di norma tale Titolo di Polizia viene dato espressament. a coloro che vengono impiegato nei vagoni portavalori e relative scorte.
Killer1
 
LICENZA DI PORTO DI FUCILE PER IL TIRO A VOLO


E' un documento che venne istituito con la Legge 323/1969, viene rilasciato dal Questore, si presenta domanda presso la Stazione Carabinieri del posto o del Commissariato di P.S. competente per territorio in base al luogo di residenza dell'interessato. L'interessato oltre ad avere i prescritti requisiti (vedi pporto d'arma uso caccia), non paga la Tassa di concessione Governativa, vale per 6 anni, senza necessità di rinnovo annuale.Tale documento abilita a portare le armi utilizzate per il tiro a volo(fucili a canna liscia non superiore al cal 12 durante l'attività sportiva. In virtu della Circolare del ministero dell'Interno n° 559/C3159-10100 del 14/02/1998, con tale porto d'arma si possono trasportare tutte le armi comuni da sparo sia lunghe che corte.
 
LA DENUNCIA
L’ulteriore requisito che è necessario da espletare per possedere legalmente un’arma è la sua denuncia (prevista dall’art. 38 del Tulps), un atto mediante il quale il neoproprietario dell’arma stessa notifica all’autorità l’avvenuta acquisizione e il luogo ove l’arma è custodita.
La denuncia ha carattere permanente, cioè non deve essere rinnovata né è soggetta al pagamento di marche da bollo o altri tributi.( va scritta in carta semplice)
Dal punto di vista pratico la denuncia è un modulo che può essere acquistato in cartoleria o in tabaccheria (o scaricato su Internet dai siti http://www.poliziadistato.it o http://www.carabinieri.it) e che deve essere compilato in due copie.
Quando ci si reca presso l’autorità (Carabinieri, Commissariato della P.S. o Questura) bisogna consegnare i due moduli debitamente compilati e firmati e la copia della dichiarazione di vendita dell’arma. La legge prescrive che il possesso dell’arma sia denunciato nel più breve tempo possibile. (entro le 24 ore)

La legge n. 526/1999 ha stabilito che le armi ad aria o a gas compressi, i cui proiettili sono dotati di un’energia cinetica non superiore a 7,5 joule e le repliche a colpo singolo di armi antiche ad avancarica di modelli anteriori al 1890 non rientrano più fra le “armi comuni da sparo”. Sono pertanto detenibili, senza obbligo di denuncia, in numero illimitato.
Coloro che posseggono già altre Armi, all'atto della Denuncia, è buona norma farsi registrare su un solo foglio tutte le armi che si è in possesso, e non come una volta avere tante singole denunce per singola arma.
 
LA LICENZA DI COLLEZIONE

Chi intende possedere armi in numero superiore ai limiti che la legge prevede mediante denuncia (v. art. 10 della legge n. 110/1975), deve ottenere il rilascio della licenza di collezione per armi comuni da sparo. In altre parole, se s’intende possedere più di sei armi classificate per uso sportivo e più di tre “altre armi comuni da sparo”, è necessaria la licenza di collezione; essa, di fatto, non serve per le armi da caccia poiché, come sappiamo, sono detenibili in numero illimitato. Per le armi antiche, il caso è diverso perché esiste una licenza di collezione apposita.
La licenza di collezione per armi comuni da sparo permette dunque la detenzione di quante armi si vogliono, con un solo limite numerico: un esemplare per ogni tipo di arma iscritta al catalogo nazionale. È una licenza permanente (non deve essere rinnovata) e non è soggetta ad alcun tipo di tassa. Di solito, all’atto della concessione della licenza, l’autorità impone al suo titolare particolari obblighi per la custodia delle armi (antifurto, armadio blindato eccetera).
È proibito detenere le munizioni delle armi in collezione (salvo che non si abbia in denuncia un’altra arma dello stesso calibro) e, anche se la legge non lo vieta esplicitamente, per prassi si ritiene che le armi detenute in collezione non possano essere usate.
KILLER1
 
LA CUSTODIA DELLE ARMI LASCIATE A CASA

L’art. 20 della legge n. 110/1975 dice che “La custodia delle armi (...) e degli esplosivi deve essere assicurata con ogni diligenza nell’interesse della sicurezza pubblica”. Come si vede, la legge non pone delle condizioni precise al modo di custodire le armi, tuttavia pone l’obbligo della massima diligenza; la giurisprudenza è concorde nel ritenere che un’arma custodita nella propria abitazione, non accessibile a minori o a persone ritenute capaci di abusarne, risponde ai requisiti previsti dalla legge.
Sempre il primo comma dell’art. 20 della già citata legge n. 110/1975 dice che “Chi (...) è autorizzato alla raccolta o alla collezione di armi deve adottare e mantenere efficienti difese antifurto secondo le modalità prescritte dalla autorità di pubblica sicurezza”. La legge distingue dunque il caso del titolare di licenza di collezione per armi comuni da sparo (di cui si è detto in precedenza), sul quale non solo incombe l’obbligo generale della diligente custodia, ma anche quello di adottare determinate precauzioni che sarà la stessa autorità di P.S. a stabilire.

Non esiste nessuna Legge o altro che impone la custodia in armadio blindato o altro simile.( come comunemente viene pubblicizzato che l'art 703 del C.P. parla dell'omessa custodia di armi), ho notato che in parecchi e Stazioni Carabinieri o Commissariati di P.S all'atto della denuncia l'addetto inserisce sempre che " tale arma viene custodita in armadio blindato" e fatta firmare dal richiedente, Occhio eh è una vostra dichiarazione per cui evitate di far inserire tale dicitura qualora non siete in possesso di tale armadio blindato.
 
L'ACQUISTO DELLE MUNIZIONI E DELLE POLVERI DA LANCIO

Per l’acquisto delle munizioni (cartucce) e della polvere da lancio (polvere da sparo), utilizzata da chi spara con armi ad avancarica o da chi ricarica domesticamente le cartucce, sono necessari gli stessi documenti per l’acquisto delle armi comuni da sparo: il nullaosta o un porto d’armi.
 
L'ACQUISTO DI BOSSOLI, INNESCHI, PALLE

Per questi altri elementi della cartuccia, che sono di libera vendita, non è necessario alcun titolo per procedere al loro acquisto, anche per i bossoli con innesco inserito.
 
L’ACQUISTO DI ARMI AD ARIA O A GAS COMPRESSI, SIA LUNGHE SIA CORTE, I CUI PROIETTILI SONO DOTATI DI UN’ENERGIA CINETICA NON SUPERIORE A 7,5 JOULE E DELLE REPLICHE A COLPO SINGOLO DI ARMI ANTICHE AD AVANCARICA DI MODELLI ANTERIORI AL 1890
Ai sensi della legge n. 526/1999 e del relativo regolamento, queste armi possono essere acquistate solo da maggiorenni muniti di valido documento di riconoscimento; sono consentiti la loro cessione e il comodato purché avvengano con scrittura privata tra maggiorenni.
Non è però necessaria la scrittura privata qualora il comodato sia di durata non superiore a quarantotto ore.
 
OTTIMO TRATTAMENTO DEL SOGGETTO, BRAVO!

Domanda: armi considerate militari per il loro calibro e perciò vietate? Si possono detenere con speciali permessi? E quali sono i calibri vietati? Armi automatiche (a raffica)--si possono detenere con speciali permessi? Silenziatori?

Altra domanda: che ragioni per porto d'armi da difesa sono considerate valide? Diciamo che uno abita in una zona malfamata dove ci sono state tante rapine, omicidi, ecc., e vuole essere capace di proteggersi quando esce di casa o torna a casa dal lavoro, magari tardi, a buio fatto. È una ragione valida anche se è un Fracchia qualunque e non trasporta valori?

Ringrazio in anticipo quelli che risponderanno alle mie TROPPE domande.
Ciao
 
giovannit. ha scritto:
OTTIMO TRATTAMENTO DEL SOGGETTO, BRAVO!

Domanda: armi considerate militari per il loro calibro e perciò vietate? Si possono detenere con speciali permessi? E quali sono i calibri vietati? Armi automatiche (a raffica)--si possono detenere con speciali permessi? Silenziatori?

Un' esempio ne è il .50 Bmg (niente Barret o similari) e il 9 para, che mi risulti non esiste alcun permesso speciale per detenzione di armi militari particolari, anche il .500 Sw inizialmente respinto è stato catalogato per un'arma monocolpo (tanfoglio raptor).
Armi camerate per il 9 para non sono detenibili dai civili (ma esistono dei revolver camerati in questo calibro, ma utilizzabili con la palla in piombo nudo, altrimenti diventa mnizione da guerra), come il 50bmg e qualche altro che mi sfugge.
Dimenticavo , sino all'86' era vietato il 9 corto.... nel 91 o giù di li ci fu una circolare che vietò temporaneamente il 45acp e nel 96/97 circa fu liberalizzato il 9 police.......pensa te che terra di cachi.....
Vietatissima la raffica, difatti ar15, ak 47...tutti stuprati con selettori mozzati o saldati,oppure già inprontati al tiro singolo, per non parlare di Luger violentate .....in 9x21...
Silenziatori= gattabuia
Addirittura vorrebbero vietare nuove catalogazioni di armi in .308..vista la veste 7.62 nato...
E tante altre fesserie.....dimenticavo ...per un m16 malese di merd....arrivano a sborsare 2500€...oppure di ar70 a 4000€, stubby a 5000.
Quel poco che gira...costicchia...e le importazioni sono con il contagocce





giovannit. ha scritto:
Altra domanda: che ragioni per porto d'armi da difesa sono considerate valide? Diciamo che uno abita in una zona malfamata dove ci sono state tante rapine, omicidi, ecc., e vuole essere capace di proteggersi quando esce di casa o torna a casa dal lavoro, magari tardi, a buio fatto. È una ragione valida anche se è un Fracchia qualunque e non trasporta valori?

Ringrazio in anticipo quelli che risponderanno alle mie TROPPE domande.
Ciao


Il porto d'armi per difesa...è un miraggio che hanno in molti, i requisiti sono ovvi (grande volume d'affari , lavori a rischio etc..) ma la realtà è che è talmente a discrezione dell'istituzione concedente (prefetto) che vige sempre il "amico dell'amico....", ma in fondo è la cultura dell'idalgliano,l'inutile burocrazia.......come prendere un caffe al bar.
Cosi difficile averlo, ma mostuosamente facile perderlo....basta anche un semplice discussione con toni un pò....o una semplice segnalazione...
Se accoppi il ladro o chi ti vuol fare violenza, sei tu il vero criminale.
Certo da voi le cose non sono migliori, definirei l'esatto opposto con gli eccessi del caso, ma trovare il giusto compromesso non è facile.




:D
 

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Seppure esperto in materia, penso che in questa AREA sicuramente ci dovrà essere una parte dedicata alla legilaslazione venatoria, che sicuramente APACHE spiegherà man mano se non altro ci debbpono essere scritti i vari quesiti o dubbi .Killer1
 
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