L’europa “boccia” l’articolo 842 (e la gestione faunistica di stato)

Alberto 69

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La Corte Europea per il Diritti dell'Uomo (CEDU) ha pronunciato una sentenza che inciderà profondamente sull’assetto di alcune legislazioni nazionali in materia di diritto di caccia e, segnatamente, sul diritto del cacciatore di entrare nel fondo altrui senza il consenso del proprietario.

La sentenza della Corte 26 giugno 2012 si basa su un ricorso di un proprietario terriero tedesco il sig. HERRMANN che si opponeva all’ingresso dei cacciatori nel suo terreno perché contrario alla uccisione di animali. La corte ha riconosciuto il diritto del proprietario di impedire l’ingresso di altri nel suo terreno per esercitare la caccia condannando lo stato tedesco al pagamento di Euro 5000 a favore del ricorrente.

La sentenza spiega come innanzi tutto funziona in Germania il diritto di caccia:

“In virtù della legge federale sulla caccia (Bundesjagdgesetz), i proprietari di riserve di caccia di una superficie inferiore a 75 ettari sono, di diritto, membri di un'associazione di caccia (Jagdgenossenschaft), mentre i proprietari di terre più vaste gestiscono il loro proprio distretto di caccia. Il richiedente possiede nel Land della Renania-Palatinato due fondi di una superficie di meno di 75 ettari ciascuno ereditati nel 1993 al decesso di sua madre. È dunque, di diritto, membro di un'associazione di caccia, nell'occorrenza quella del comune di Langsur.

Il 14 febbraio 2003, il richiedente che si era opposto alla caccia per i motivi di ordine etico, invitò l'autorità della caccia ad provvedere alla sua radiazione dall’associazione di caccia. L'autorità respinse la sua domanda col motivo che la sua adesione era imposta dalla legge e che non esisteva disposizione che contempla uguale possibilità di radiazione.”

In vari gradi di giudizio i tribunali tedeschi ed in ultimo la Corte Costituzionale diedero torto al sig. HERRMANN e per questo egli propose ricorso dinnanzi al CEDU.

Nella sentenza la Corte, tra l’altro, riporta il diritto comparato dei diversi paesi aderenti al Consiglio d’Europa:

“Le ricerche condotte dalla Corte sulle legislazioni di quaranta Stati membri del Consiglio dell'Europa mostrano che l'adesione ad un'associazione di caccia è facoltativa in trentaquattro paesi: Albania, Azerbaigian, Belgio, Bosnia-Erzegovina, Bulgaria, Cipro, Croazia, Spagna, Estonia, "ex-repubblica iugoslava di Macedonia", Finlandia, Grecia, Ungheria, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Moldova, Montenegro, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica ceca, Romania, Regno Unito, Russia, San Marino, Serbia, Slovacchia, Slovenia, Turchia ed Ucraina. In Austria, in Francia ed in Svezia, uguale adesione è un principio obbligatorio. In Georgia ed in Svizzera, la legislazione non contiene disposizioni sulle associazioni di caccia. Infine, la caccia non è praticata a Monaco.
Esistono delle differenze considerevoli tra le legislazioni di questi Stati in quanto all'obbligo per i proprietari fondiari di tollerare la caccia sulle loro terre. Sui trentanove Stati membri analizzati in cui la caccia è praticata, in diciotto (Albania, Azerbaigian, Belgio, Estonia, "ex-repubblica iugoslava di Macedonia", Finlandia, Georgia, Ungheria, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Moldova, Paesi Bassi, Portogallo, Regno Unito ed Ucraina) non obbliga i proprietari fondiari a tollerare la caccia e in diciotto (Austria, Bosnia-Erzegovina, Bulgaria, Cipro, Croazia, Spagna, Grecia, Italia, Montenegro, Polonia, Romania, Russia, San Marino, Serbia, Slovacchia, Slovenia, Svezia e Turchia) lo prevede. Tuttavia, gli uni come gli altri contemplano delle eccezioni più o meno larghe alle regole che applicano. In Francia ed in Repubblica ceca, l'obbligo di tollerare la caccia dipende dalle circostanze proprie al terreno e di decisioni amministrative. In Svizzera, non esiste legge che regola questo obbligo.”


Ma su un punto il Governo Tedesco chiarisce un principio nella memoria difensiva del sistema basato sulle associazioni di cacciatori ed agricoltori con una considerazione che condividiamo pienamente e sulla quale ci vogliamo soffermare:il vantaggio per la comunità di un sistema autogestito rispetto alla soluzione in cui lo stato gestisce la caccia (come succede in Italia):

“De même, un système de chasse administré par l’Etat ne serait pas non plus une solution efficace, car en l’absence d’associations de chasse autogérées, celui-ci devrait pratiquer une gestion et un contrôle bien plus importants, et plus onéreux, pour réaliser les objectifs de la chasse".


“Un sistema di caccia amministrata dallo stato non sarebbe parimenti neanche una soluzione efficace, perché nella mancanza di associazioni di caccia autogestite, questo dovrebbe praticare bene più una gestione ed un controllo importanti, e più onerosi, per realizzare gli obiettivi della caccia”.

Il giudizio della CEDU arriva in un momento in cui in Italia diversi avvenimenti hanno sancito l’impotenza degli enti delegati a gestire i problemi derivanti dalla fauna. Mi riferisco alla vicenda degli atti amministrativi per consentire l ‘eradicazione dello Scoiattolo grigio americano, in cui di fatto ciò non sarà possibile ma saranno spesi inutilmente circa due milioni di Euro, ed al ritiro da parte della provincia di Siena del provvedimento per il controllo delle volpi in tana.

Se persisterà in Italia la legge 157 e la gestione statale della fauna selvatica assisteremo all’aggravamento del problema degli alloctoni a scapito della biodiversità italiana a cui il Governo Monti ha cercato inutilmente di mettere una inutile pezza con la proibizione del commercio di specie esotiche.
I buoi sono scappati ma il Governo passato, benedetto in questo da ambientalisti di comodo, non se ne è accorto, la tartaruga americana ed il gambero della lousiana come la nutria o lo scoiattolo grigio stanno danneggiando la nostra biodiversità mentre i progetti europei foraggiano i soliti studiosi che studieranno cose risapute e non si passerà mai alla fase degli interventi. Siamo un popolo di grandi studiosi lontani anni luce dalla risoluzione dei problemi.

E sul fronte dei danni alle produzioni agricole siamo messi ancor peggio.

Anche il plurionorato “modello toscano” di gestione oculata della fauna è in profonda crisi perché un organo dello stato, L’ISPRA, propone piani di abbattimento ultraprudenti mentre caprioli e cervi masticano i tralci dei preziosi vitigni del Chianti ed i cinghiali e gli istrici arano i granturcheti con democratico accanimento .C'è un chiaro conflitto di attribuzione tra i poteri dello stato: da una parte La Regione Toscana preoccupata dai danni alle produzioni agricole e dall’altra l’ISPRA che vuole di fatto incrementare la stessa fauna che provoca i danni.

E forse non a caso la Conferenza Stato Regioni ha proposto un emendamento alla comunitaria che disinnescherebbe il potere dell’Istituto di dettare regole alle regioni. Qualcuno deve essersi finalmente accorto che in questo campo qualcosa non và.

Nel mentre gli attivisti animalisti mettono sotto scacco la Provincia di Siena che di fronte a pochi esagitati alza bandiera bianca e fa retromarcia sull’abbattimento in tana della volpe, anche qui il Pd come al solito si divide ed il Pdl presenta una mozione utilissima che le volpi leggeranno prima di addentare le loro prede. La politica, ancora una volta offre uno spettacolo irritante .E laddove una delibera venisse approvata ci penserà qualche TAR a sconfessare tutto e ad annullare la decisione presa dall’organismo democratico .Deja vu italico andato in onda mille volte sui calendari venatori.

Di fronte abbiamo lo sfascio della nostra povera Italia certificato da una crisi economica devastante in cui per altro si danno alla LIPU 870.000 euro per un progetto LIFE ( a carico dei contribuente italiano) per andare nel SULCIS (la regione più povera d'Italia) a fare opera di convinzione contro la cattura illegale di tordi con i lacci cosi come si farà in Spagna e Grecia, nazioni in questo momento notoriamente benestanti in cui i cittadini si divertono molto.

Non si riesce francamente a non indignarsi contro lo stato sprecone e gestore spesso fallimentare di tutto ciò che pretende di gestire, uno stato tentacolare che ostacola con una burocrazia costosa ed inutile le imprese ed i cittadini.

E per quello che ci riguarda è ora di rivedere anche da noi la gestione della caccia esercitata dalle provincie e delle regioni e con essa questo sistema farraginoso di delibere, ricorsi, Tar, mozioni, determine e delibere, un ciarpame inutile per la democrazia e dagli effetti letali per chi tenta di gestire la fauna.

Al proposito alcuni ambienti propongono riflessione attenta su questo punto :si riformi l’articolo 842 del codice civile sul modello tedesco cosicchè i proprietari terrieri conferiscano agli atc il diritto di caccia sui loro terreni, fatte salve le aziende faunistico venatorie trasformate a quel punto in consorzi autonomi di proprietari senza inutili fardelli burocratici. In questo caso sarebbero gli atc a provvedere in tempo reale al controllo della fauna secondo una legge che li vedrebbe protagonisti nella gestione in un sistema in cui si dotino di un direttore tecnico illuminato tipo il“Forster” tedesco,un cacciatore professionista formato in università e dopo un duro praticantato sul campo Gli appostamenti fissi sarebbero semplicemente espressione di chi ha ottenuto il consenso del proprietario e non l’autorizzazione della provincie, peraltro in predicato di abrogazione. Lo stato potrebbe così dettare regole condivise sulla tutela del patrimonio faunistico, un calendario venatorio quinquennale promulgato come legge e valido per le specie migratorie per tutta Italia e decidere su come gestire la caccia sui vari demani comunali e regionali, le montagne, le coste, i laghi ed i fiumi. Con la politica a controllare che la gestione sia commisurata ai fini che si vogliono raggiungere con una legge che riconoscesse finalmente anche il valore economico della fauna selvatica.
 
non sono un legale..ma in italia la selvaggina e' ''patrimonio dello stato'' cosa che non credo sia nel resto d'europa ove appartiene al proprietario dei fondi...
pap
 
Come ho detto anche in un altro thread, a mio parere questa sentenza per ciò che concerne l'Italia non abolisce un bel niente al contrario di quanto Big Hunter stesso ha a mio parere erroneamente scritto. Comunque sia, per quanto ho avuto modo di leggere, semplicemente si riconosce al proprietario di un fondo in sostanza di non far accedere i cacciatori ai propri fondi. Ma attenzione, non si parla di TUTTI I PROPRIETARI DEI FONDI, ma solo coloro che sono ANTICACCIA. Viene riconosciuto il diritto all'obiezione di coscienza venatoria e di conseguenza il divieto d'accesso ai cacciatori in quei fondi dove i proprietari si ritengono contrari alla caccia, ma non il diritto di ogni proprietario terriero di non far accedere al fondo un cacciatore! Secondo me la cosa è molto complicata più di quanto si pensi, anzi ci vorrebbe la stessa Corte Europea dei Diritti dell'Uomo che in base ad una sua sentenza chiarisca la posizione dell'Italia in merito all'articolo 842 del Codice Civile, ipoteticamente a nostro rischio e pericolo. Ma credo che il discorso per quanto riguarda la nostra situazione sia più complicato per tutta una serie di ragioni, a cominciare dalle attività di selecontrollo a finire alla concezione stessa della selvaggina come patrimonio indisponibile dello Stato come dice papararo, che abolendo l'articolo 842 diventerebbero i selvatici proprietà del proprietario terriero, considerando anche i selvatici nocivi, gli stessi che però poi danno problemi a quegli stessi proprietari del fondo che sono contrari alla caccia. Poi anche l'articolo stesso 842, come ha dichiarato la nostra Corte Costituzionale, menziona la possibilità di chiudere il fondo. Quindi sarebbe ripeto un discorso complicato che richiederebbe l'analisi e il chiarimento, per spiegare le cose ai comuni mortali in parole povere, addirittura almeno di un docente di Diritto dell'Unione Europea!!! Io per ora dico di non allarmarci perché ripeto questa sentenza può creare un pretesto, ma poi bisogna esaminare la normativa nei dettagli del singolo Stato per stabilire da noi se è giusto o no abolire l'articolo 842 del Codice Civile.

Se vi interessa qui c'è un link con la traduzione in italiano del ricorso da parte del signor Heermann alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo contro la Germania, sito della CEDU il sito è consultabile o in inglese o in francese soltanto!!

http://www.cortecostituzionale.it/documenti/bollettini/BollettiniCSE/Bollettino_Cse_201207.pdf
 
Sarebbe importante capire, anche attraverso qualche Avvocato sul Forum, il reale impatto di questa sentenza sulle Italiche Vicende...e le tempistiche di eventuali interazioni...

Infatti, potenzialmente potrebbe veramente stravolgere la caccia in Italia, come avevamo discusso anche in un recente topic giorni orsono....sull'art.842

Un saluto

Sandro
 
se un anticaccia è proprietario di un terreno e non vuole che i cacciatori entrino nel suo terreno è sufficiente una recinzione con una rete metallica con una altezza non inferiore a 2mt ( se non ricordo male ) in questo modo diventa un fondo chiuso, ma se nel tempo dovrebbe avere seri problemi di nocivi, visto che loro anticaccia non capiscono il problema fiche non vedono con propri occhi e gli si toccano le tasche la inviterei molto caldamente ad attacarsi al c...o.
 
se un anticaccia è proprietario di un terreno e non vuole che i cacciatori entrino nel suo terreno è sufficiente una recinzione con una rete metallica con una altezza non inferiore a 2mt ( se non ricordo male ) in questo modo diventa un fondo chiuso, ma se nel tempo dovrebbe avere seri problemi di nocivi, visto che loro anticaccia non capiscono il problema fiche non vedono con propri occhi e gli si toccano le tasche la inviterei molto caldamente ad attacarsi al c...o.

A me onestamente la cosa che mi dà fastidio di questi articoli è che parlino di questa decisione della CEDU come un principio ormai da applicare a spada tratta! Il titolo dell'articolo di Big Hunter a mio parere è sbagliato e crea allarmismi! Da quanto ho letto è come se da domani ognuno può mandare via i cacciatori dalla propria proprietà appellandosi a questo principio, che a mio parere in Italia non avrebbe di fatto applicazione anche perché sommariamente quello che hai detto bene tu leo l'ha affermato anche nel 1976 la Corte Costituzionale italiana, che ovviamente è una Corte di grado inferiore rispetto alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo senz'altro, ma in caso di messa in dubbio da parte del nostro Paese dell'articolo 842 del Codice Civile dovrà essere la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo a stabilire a mio parere la situazione nostrana considerando tutti gli elementi di diritto e di fatto sull'attività venatoria nostrana. Riporto la sentenza:

<<Il fenomeno della caccia non può essere considerato privo di positivo
rilievo sì da essere ritenuto non idoneo a giustificare eventuali limitazioni della proprietà che il
legislatore ritenga di imporre per renderne possibile l'esercizio. Esso, invero, costituisce
attualmente un diritto di libertà individuale, inserito definitivamente dalla legislazione vigente fra
le libere manifestazioni sportivo-agonistiche ad interesse nazionale. L'ingresso nei fondi altrui
regolato dall'art. 842 cod. civ. è elemento essenziale per l'esercizio del diritto di caccia e ne
costituisce un necessario presupposto, essendo evidente che non sarebbe possibile cacciare senza
la libertà dispostarsi alla ricerca diselvaggina. Trattasi comunque di facoltà limitata ai fondi non
recintati, il che rappresenta un ragionevole contemperamento fra la tutela del diritto dominicale e
la garanzia del diritto di libertà di cacciare. Concorrono pertanto giustificati motivi di ordine
sociale alla limitazione a carico del proprietario prevista dall'art. 842 cod. civ. e deve pertanto
dichiararsi infondata la questione di legittimità costituzionale della detta norma sollevata in
relazione all'art. 42, secondo comma, della Costituzione. E' infondata la questione di
costituzionalità degli artt. 842, comma 1, c.c., che consente l'ingresso nei fondi non recintati, per
l'esercizio della caccia , e 30 t.u. delle leggi sulla caccia 5 giugno 1939, n. 1016, modificato
dall'art. 9, L. 2 agosto 1967, n. 799 n. 799, che punisce l'apposizione abusiva delle tabelle di
divieto di caccia sui fondi privati non recintati, in riferimento all'art. 42 Cost..>>

Quindi in sostanza leo milo hai ragione. Già per certi versi c'è un'applicazione del diritto di obiezione all'esercizio dell'attività venatoria da parte di un proprietario terriero, quella di chiudere il proprio fondo! Se proprio un proprietario di un fondo ha tutta sta fantasia di non voler fare accedere nessuno al fondo, neanche ci abitasse dentro, se lo chiude a sue spese facendo richiesta alla Provincia dopo che è stato emanato il piano faunistico! Amen!
 
ma noi non paghiamo gia' gli atc cioe' come andare in riserve,saranno gli atc a mettere a posto questa situazione

Non è esattamente così. Gli ATC sono una cosa, le aziende faunistico venatorie e turistico venatorie sono un'altra cosa. Il fatto di pagare le tasse previste per andare a caccia, tassa dell'ATC compresa, non centra nulla con il fatto di pagare per andare in riserva!
 
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