taglia i caricatori e:
1) vieta la cattura degli uccelli da richiamo salvo deroghe ex art. 19 bis;
2) consente la detenzione di richiami vivi non di cattura solo per «allodola; cesena; tordo sassello; tordo
bottaccio; merlo; pavoncella e colombaccio» ;
3) vieta la vendita, detenzione per vendita, trasporto per vendita «anche se importati dall'estero, appartenenti a tutte le
specie di uccelli viventi naturalmente allo stato selvatico nel territorio europeo degli Stati membri dell'Unione europea, ad
eccezione di fagiano, germanio, pernici varie e colombaccio;
4) vieta il commercio di esemplari vivi di «di specie di uccelli viventi naturalmente allo stato selvatico nel territorio europeo degli Stati membri dell'Unione europea anche se importati dall'estero.»;
allego comunque la parte che interessa tratta da normattiva.it
DECRETO-LEGGE 24 giugno 2014, n. 91
Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e
l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e
universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il
contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonche' per
la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa
europea. (14G00105)
Vigente al: 25-6-2014
CAPO II
DISPOSIZIONI URGENTI PER L'EFFICACIA DELL'AZIONE PUBBLICA DI TUTELA
AMBIENTALE, PER LA SEMPLIFICAZIONE DI PROCEDIMENTI IN MATERIA
AMBIENTALE E PER L'ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI DERIVANTI
DALL'APPARTENENZA ALL'UNIONE EUROPEA
ART. 16
(Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la
protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo
venatorio. Procedura di infrazione 2014/2006, Caso EU-Pilot
4634/13/ENVI, Caso EU-Pilot 5391/13/E1TE1 - Modifiche al decreto
legislativo 27 gennaio 2010, n. 32, recante attuazione della
direttiva 2007/2/CE, che istituisce un'infrastruttura per
l'informazione territoriale nella Comunita' europea. Caso EU-Pilot
4467/13/ENVI)
1. Alla legge 11 gennaio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 4, il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. Non
e' consentita la cattura degli uccelli ai fini di richiamo, salvo nei
casi previsti dall'articolo 19-bis.»;
b) all'articolo 4, il comma 4 e' abrogato;
c) all'articolo 5, al comma 2, le parole: «di cattura» sono
soppresse e le parole: «di cui all'articolo 4, comma 4», sono
sostituite dalle seguenti: «allodola; cesena; tordo sassello; tordo
bottaccio; merlo; pavoncella e colombaccio»
2. All'articolo 13, comma 1, della legge 11 febbraio 1992, n.157,
e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I caricatori dei fucili
ad anima rigata a ripetizione semiautomatica impiegati nella caccia
non possono contenere piu' di due cartucce.».
3. All'articolo 21, comma 1, della legge 11 febbraio 1992, n. 157,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera bb) le parole: «appartenenti alla fauna selvatica;
che non appartengano alle seguenti specie:» sono sostituite dalle
seguenti: «anche se importati dall'estero, appartenenti a tutte le
specie di uccelli viventi naturalmente allo stato selvatico nel
territorio europeo degli Stati membri dell'Unione europea, ad
eccezione delle seguenti:»;
b) alla lettera cc) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «di
specie di uccelli viventi naturalmente allo stato selvatico nel
territorio europeo degli Stati membri dell'Unione europea anche se
importati dall'estero.».