La pubblicazione di una foto che ritrae altre persone, e' ammessa solo se consentita dal soggetto ritratto, tranne nei casi in cui la riproduzione dell’immagine è giustificata dalla notorietà o dall’ufficio pubblico coperto dalla persona ritratta, da necessità di giustizia o di polizia, da scopi scientifici, didattici o culturali, o quando la riproduzione è collegata a fatti, avvenimenti, cerimonie di interesse pubblico o svoltisi in pubblico. Il ritratto non può essere esposto o messo in commercio, quando rechi pregiudizio all’onore, alla reputazione o anche al decoro della persona ritrattata. L'uso di opere fotografiche altrui, è necessaria formale autorizzazione dell’autore nel caso di opere fotografiche, oppure, per semplici fotografie, è necessario riportare il nome del fotografo, o della ditta per cui lavora, nonché l’anno di produzione.
L’immagine di un individuo costituisce un po’ il suo segno distintivo, al pari di un’insegna per un’impresa o del marchio per un prodotto. Internet ha intensificato le forme e le possibilità di lesione del diritto all’immagine, tant’è che ormai si parla sempre più di un diritto all’immagine online, In virtù di ciò, qualora l’immagine di una persona o dei genitori, del coniuge o dei figli sia stata esposta o pubblicata fuori dai casi concessi dalla legge, ossia con pregiudizio al decoro o alla reputazione della persona stessa o dei congiunti, il giudice, su richiesta dell’interessato, può disporre che cessi l’abuso, oltre a disporre il risarcimento dei danni.