Re: Guardie Volontarie....
>Ti allego questo pubblicato su altro sito
NORME COMPORTAMENTALI DEL CACCIATORE E DEGLI AGENTI DI VIGILANZA
ECCO ALCUNI ASPETTI MOLTO IMPORTANTI SPERO VI POSSANO AIUTARE A RISOLVERE ALCUNI DUBBI!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Va innanzitutto ricordato che il proprietario di un fondo non può impedire che vi si entri per
l'esercizio della caccia, a meno che il fondo sia chiuso nei modi stabiliti dalla legge o vi siano
colture in atto suscettibili di danno (art. 842 c.c.). L'esercizio dell'attività venatoria è consentito,
dunque, purché non contrasti con l'esigenza di conservazione della fauna selvatica e non arrechi
danno effettivo alle produzioni agricole.
Al diritto di accesso ai fondi agricoli senza l'autorizzazione del proprietario e/o del conduttore del
fondo, si contrappone sempre il dovere del cacciatore di rispettare comunque la proprietà stessa e,
in particolare, le produzioni agricole ed i fondi in attualità di coltivazione.
Il cacciatore che provoca danno alle colture agricole ha il dovere di risarcire personalmente il
danno causato (art. 2043 c.c.: "qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno
ingiusto obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno"), ed è soggetto, nel caso di
accertamento del fatto illecito da parte degli agenti di vigilanza, alle sanzioni amministrative
previste dalla legge per l'esercizio della caccia su terreni in attualità di coltivazione.
ATTIVITA' VENATORIA E RAPPORTO CON GLI ALTRI CITTADINI
Il cacciatore, durante l'esercizio dell'attività venatoria, deve rispettare i diritti di tutti gli altri cittadini
ad usufruire del territorio. Per tale motivo, si ricorda che è vietato l'esercizio dell'attività venatoria
nei giardini, nei parchi, pubblici e privati, nei terreni adibiti ad attività sportive, nei parchi storici ed
archeologici; è altresì vietato cacciare nelle aie e nelle corti od altre pertinenze di fabbricati rurali,
nelle zone comprese nel raggio di 100 mt. da immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione o a
posto di lavoro e a distanza inferiore a 50
mt. da vie di comunicazione ferroviaria e da strade carrozzabili, eccettuate le strade poderali ed
interpoderali, nonché consortili o vicinali ad uso pubblico. E' inoltre vietato sparare a distanza
inferiore a 150 mt. con uso di fucile da caccia con canna ad anima liscia, o da distanza
corrispondente a meno di una volta e mezza la gittata massima in caso di uso di altre armi, in
direzione di immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione o a posto di lavoro; di vie di
comunicazione ferroviaria e di strade carrozzabili, eccettuate le strade poderali ed interpoderali, di
funivie o altri impianti di trasporto a sospensione; di stabbi, stazzi, recinti ed altre aree
delimitate destinate al ricovero ed all'alimentazione del bestiame nel periodo di utilizzazione agrosilvopastorale.
Il cacciatore, a sua volta, può pretendere di non essere disturbato durante l’esercizio dell'attività
venatoria, sempre in base al principio generale previsto dall'art. 2043 c.c. che impone a chiunque
di non recare molestie o disturbo che possano cagionare danno.
RAPPORTI CON GLI ALTRI CACCIATORI
Richiamando il principio generale civilistico che impone anche al cacciatore di non recare ingiusto
danno agli altri, si ricorda che la fauna selvatica abbattuta durante l'esercizio venatorio nel rispetto
delle disposizioni di legge appartiene a chi l'ha cacciata. Ne consegue che il cacciatore che
abbatte un capo di fauna scovato e/o inseguito da altro cacciatore lo deve consegnare a
quest'ultimo.
Si ricorda poi che il cacciatore da appostamento temporaneo deve rispettare la distanza minima di
mt. 200 da altro appostamento di caccia in funzione.
RAPPORTI CON GLI ADDETTI ALLA VIGILANZA
Coloro che esercitano la vigilanza venatoria si distinguono in due categorie e hanno funzioni
differenti.
a) - Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria;
Rivestono tale qualifica gli appartenenti alla Polizia di Stato, all’Arma dei carabinieri, al Corpo della
Guardia di Finanza, al Corpo di Polizia Penitenziaria, al Corpo Forestale dello Stato, ai Corpi o
Servizi di Polizia Locale, tra cui il Corpo di Polizia Provinciale, nonché coloro ai quali leggi
specifiche affidano poteri di polizia giudiziaria per l'accertamento dei reati venatori. Coloro che
esercitano funzioni di polizia giudiziaria possono effettuare perquisizioni e sequestri nei casi
espressamente indicati dalla legge.
PERQUISIZIONI E SEQUESTRI
Le perquisizioni in materia di reati venatori sono atti di polizia giudiziaria finalizzati nella grande
maggioranza dei casi alla ricerca del corpo di reato o delle cose pertinenti al reato. Possono
essere sia locali che personali.
La perquisizione è personale quando viene svolta sulla persona del cacciatore o su beni
strettamente personali come il carniere o lo zaino.
La perquisizione è locale quando viene svolta presso luoghi di privata dimora, come l’abitazione e
le sue pertinenze, presso il capanno fisso o temporaneo adibito ad attività venatoria,
sull'autovettura.
La perquisizione viene ordinata dal giudice e può essere effettuata dagli Ufficiali di polizia
giudiziaria incaricati dal Magistrato.
Tuttavia , anche in mancanza dell'ordine del Magistrato, gli Ufficiali di polizia giudiziaria (ed in caso
di particolare necessità e urgenza anche gli agenti di polizia giudiziaria) possono procedere alla
perquisizione, nella flagranza del reato, quando hanno fondato motivo di ritenere che sulla persona
si trovino occultate cose o tracce pertinenti al reato che possano essere cancellate o disperse,
ovvero che tali cose o tracce si trovino in un determinato luogo o che ivi si trovi la persona
sottoposta alle indagini.
Due sono gli elementi dunque per cui l'Ufficiale o Agente di Polizia Giudiziaria possa procedere a
perquisizione:
1) la flagranza di reato (ai sensi dell’art. 382 c.p.p. è in stato di flagranza chi viene colto nell'atto di
commettere il reato ovvero chi, subito dopo il reato, è inseguito dalla polizia giudiziaria, ovvero è
sorpreso con cose o tracce dalle quali appaia che egli abbia commesso il reato immediatamente
prima").
2) il fondato sospetto che sulla persona si trovino occultate cose o tracce pertinenti al reato.
Il cacciatore sottoposto a perquisizione ha diritto di farsi assistere da un difensore di propria
fiducia, il quale può essere presente alla perquisizione, purché sia prontamente reperibile.
L'Ufficiale o Agente di Polizia Giudiziaria che ha proceduto al sequestro deve enunciare nel
relativo verbale il motivo del provvedimento, con la descrizione di ciò che è stato eventualmente
trovato, e ne consegna copia alla persona alla quale le cose sono state sequestrate.
Il Pubblico Ministero del luogo dove il sequestro è stato eseguito deve convalidare il sequestro se
ne ricorrono i presupposti ovvero deve disporre la restituzione delle cose sequestrate.
Contro la convalida del sequestro può essere presentata richiesta di riesame, anche nel merito, nei
termini si legge. Il sequestro operato da Ufficiali e Agenti di Polizia Giudiziaria può riguardare le
armi, la fauna selvatica ed i mezzi di caccia, con esclusione del cane e dei richiami vivi autorizzati.
IDENTIFICAZIONE e/o INVITO A RECARSI IN UFFICI DI POLIZIA
Nel caso in cui Ufficiali e Agenti di Polizia Giudiziaria accertino un reato debbono redigere verbale
di identificazione della persona indagata, contestualmente alla elezione o dichiarazione di domicilio
e di eventuale nomina del difensore di fiducia da parte della persona indagata, copia del quale
deve essere consegnata all’interessato.
Nel caso in cui il cacciatore rifiuti di farsi identificare ovvero fornisca documenti o generalità tali da
ingenerare sospetto sulla loro falsità, gli Ufficiali e gli Agenti di Polizia Giudiziaria possono
accompagnare il cacciatore nei propri uffici per procedere alla sua identificazione. Il cacciatore
potrà essere trattenuto per il tempo strettamente necessario all'identificazione e all'accertamento
della veridicità delle generalità fornite o dei documenti di identificazione esibiti e, comunque, di
norma, non oltre le 12 ore (art. 349, 4 comma, c.p.p.).
b) – Guardie Volontarie
E’ noto che, nonostante le disposizioni della legge 157/92 e dello stesso Codice Penale (art. 57), le
posizioni della dottrina e della giurisprudenza non sono uniformi circa le funzioni che l’ordinamento
attribuisce alle guardie volontarie delle associazioni venatorie ambientali ed agricole, anche se una
recente sentenza della Corte di Cassazione ha escluso che esse abbiano i poteri propri della
Polizia Giudiziaria.
In linea generale, le guardie volontarie possono accertare la violazione delle disposizioni
sull’attività venatoria, possono chiedere a qualsiasi persona trovata in possesso di armi o altri
strumenti atti alla caccia, in esercizio o in attitudine di caccia, la esibizione della licenza di porto di
fucile per uso caccia, del tesserino venatorio, del contrassegno della polizza di assicurazione,
nonchè della fauna selvatica abbattuta o catturata.
Le guardie volontarie, accertata la violazione delle disposizioni sull'attività venatoria, redigono
verbali conformi alla legislazione vigente, nei quali devono essere specificate tutte le circostanze
del fatto e le eventuali osservazioni del contravventore, e li trasmettono all'ente da cui dipendono.
Le guardie volontarie, non essendo né Ufficiali né Agenti di Polizia Giudiziaria, in nessun caso
possono procedere a perquisizioni e non hanno il potere di accompagnare il cacciatore presso i
loro uffici, mentre possono solo chiedere al cacciatore di attendere sul posto l’arrivo di Ufficiali o
Agenti di Polizia Giudiziaria.
L'invito ad attendere sul posto non può trasformarsi nel fermo di indiziato di delitto (art. 384 c.p.c.),
consentito solo agli Ufficiali e Agenti di Polizia Giudiziaria e solo nei confronti di persone indagate
di delitti di una certa gravità.
Le considerazioni sopra svolte riguardano i poteri ed i doveri delle guardie volontarie; poteri e
doveri che risultano quasi sempre di difficile comprensione da parte del cacciatore. Ed è per
questo motivo che il cacciatore, nei confronti delle guardie volontarie, dovrà tenere un
comportamento improntato alla massima collaborazione e comunque volto ad evitare
atteggiamenti che
concretino il reato di resistenza a Pubblico Ufficiale. Viceversa, nel caso in cui la guardia
volontaria, quale Pubblico Ufficiale, abbia abusato dei propri poteri, il cacciatore potrà presentare
denuncia all’Autorità Giudiziaria, direttamente o per il tramite di Uffici di Polizia.
Pertanto, se la guardia volontaria fa uso legittimo dei poteri che le sono attribuiti, il cacciatore è
obbligato a consentirne l'esercizio, evitando così il rischio di essere denunciato per violazione
dell'art. 337 c.p., mentre nel caso in cui la guardia volontaria abusasse dei propri poteri, sarà il
cacciatore a poterla denunciare. In tal caso, ove fosse accertato che la stessa guardia ha
commesso un reato, potrà essere chiamata a rispondere dei danni morali e materiali.
ADEMPIMENTI IN MATERIA DI ARMI E MUNIZIONI
Si ricorda che, ai sensi della legislazione in materia di armi, è obbligatoria la denuncia all'Autorità
di Pubblica Sicurezza non solo dell'arma, ma anche delle parti dell'arma (la canna del fucile) e che
sono considerate clandestine le armi e le canne sprovviste del numero di matricola, dei
contrassegni e delle sigle previste dalla stessa legge.
Il cacciatore che trasferisce le armi dal luogo indicato nella denuncia ad altro luogo, deve
provvedere a denunciarne il trasferimento.Entro e non oltre le 24 ore.
Si sottolinea la necessità di assicurare la custodia delle armi e delle munizioni con ogni diligenza
nell'interesse della sicurezza pubblica e che dello smarrimento e del furto di armi o di parti di esse
deve essere fatta immediata denunzia al locale Ufficio di Pubblica Sicurezza.
E’ vietato consegnare a minori di anni 18, ovvero a persone anche parzialmente incapaci, a
tossicodipendenti o a persone impedite nel maneggio, un'arma e le munizioni e il cacciatore deve
adoperare tutte le cautele necessarie per impedire che alcune delle persone indicate possano
impossessarsi delle armi e delle munizioni.
Nessuna norma, invece, impone l'obbligo di portare la denuncia dell'arma, ma è buona abitudine
che il cacciatore porti con sé quantomeno una fotocopia della stessa, al fine di evitare inutili perdite
di tempo nel caso in cui durante il controllo si proceda alla verifica della provenienza dell'arma o
della legittimità della sua detenzione.
La stessa identica cautela che il cacciatore deve tenere nella custodia delle armi è obbligatoria per
le cartucce o munizioni.