Re: distanze tra appostamenti
Regolamenti Regionali n 3/R del 25/02/2004 - (modificato con DPGR 29 luglio 2005 n. 48R) - TESTO UNICO DEI REGOLAMENTI REGIONALI IN MATERIA DI GESTIONE FAUNISTICO VENATORIA IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 12 GENNAIO 1994, N. 3
Art. 61 Distanze dagli appostamenti fissi alla minuta selvaggina
1. Nella costruzione degli appostamenti fissi alla minuta selvaggina devono essere rispettate le seguenti
distanze:
a) 200 metri dagli appostamenti dello stesso tipo;
b) 200 metri dagli appostamenti fissi per trampolieri;
c) 200 metri da appostamenti fissi per colombacci;
d) 400 metri da appostamenti fissi per palmipedi e trampolieri.“
2. La provincia, su richiesta del comitato di gestione degli ATC, può modificare fino a 200 metri la distanza
di cui al comma 1, lettera d).”
Spero di esserti stato utile...