I nostri politici una ne fanno solitamente male e in mala fede e cento ne pensano malissimo e con la coscienza nera.
Cosi' hanno deciso di renderci la vita impossibile ed additarci alla pubblica disapprovazione come potenziali Killer domestici.
Beccatevi questa proposta di Legge al Senato:
Modif.Concessione del Porto d’armi
E’ iniziato al Senato il lavoro, in sede referente, sulla proposta di legge n. 1558 “Modifiche alla normativa per la concessione del porto d’armi e la detenzione di armi comuni da sparo e per uso sportivo” presentata dalla senatrice Marilena Adamo (PD) nella 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) con la nomina del relatore Sen. Filippo Saltamartini (PdL).
Sono stati richiesti i pareri delle Commissioni 2ª (Giustizia), 4ª (Difesa), 5ª (Bilancio), 7ª (Pubblica. istruzione.), 10ª (Industria), 12ª (Sanita’), 13ª (Ambiente), Questioni regionali
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Tratto dal sito del Senato Italiano
Legislatura 16º – Disegno di legge N. 1558 – RELAZIONE
Onorevoli Senatori. – Il presente disegno di legge si propone di aggiornare la disciplina sul porto d’armi e sulla detenzione di armi ad uso sportivo, al fine di introdurre dei controlli sul rilascio delle licenze più stringenti e al tempo stesso più efficaci.
La presente proposta di legge riprende in parte un disegno di legge presentato, sull’analogo tema, nella XIV legislatura dal senatore Cortiana (atto Senato n. 2256) e vi unisce delle proposte provenienti dal progetto di legge in materia di assicurazione civile per la detenzione di armi, presentato dall’onorevole Naccarato nella corrente legislatura alla Camera (atto Camera n. 1019). Questo ad evidenziare come, anche in precedenza, la materia sia stata oggetto dell’interesse del legislatore – nonché di progetti di legge largamente convergenti – senza che poi si sia pervenuti ad un’organica modifica della disciplina vigente.
Tuttavia l’inerzia del legislatore su questi temi non è più tollerabile. Giorno dopo giorno in Italia si ripetono gravi fatti di sangue in cui innocenti perdono la vita perché vittime di persone che sottoposte a gravi stress, traumi psicologici o sotto l’influsso di sostanze stupefacenti abusano tragicamente delle armi che troppo facilmente lo Stato ha concesso loro.
Impossibile dimenticare i gravi e tragici fatti di sangue di Via Carcano a Milano, di Aci Castello in provincia di Catania e di tanti altri casi simili. È un preciso dovere morale per il legislatore dare una risposta concreta ai parenti delle vittime di quelle stragi cercando di modificare la disciplina vigente in materia. Non è più pensabile che nel nostro Paese per ricevere la licenza per il porto d’armi sia sufficiente un certificato medico e che non siano previsti periodici controlli sulla permanenza dei requisiti. Attualmente, infatti, la legge 6 marzo 1987, n. 89, stabilisce che per poter ottenere e per potere rinnovare la licenza di porto d’armi, sia necessario dimostrare, semplicemente attraverso presentazione di un certificato medico, di essere in possesso di determinati requisiti psicofisici, i quali sono specificati dal decreto del Ministro della sanità 28 aprile 1998, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 143 del 22 giugno 1998. Compito del legislatore dovrebbe essere proprio quello di dare dignità di normativa primaria a delle disposizioni che finora sono affidate ad un regolamento ministeriale.
In quest’ottica, l’articolo 1 prevede la modifica alla legge 6 marzo 1987, n. 89, stabilendo che al fine di ottenere il porto d’armi debba essere prodotto dal richiedente un certificato medico di idoneità psicofisica; tale certificato dovrà poi essere ripresentato anche al momento del rinnovo annuale della licenza. La verifica dei suddetti requisiti spetta a un collegio medico costituito presso l’azienda sanitaria locale competente, composto da tre medici, pubblici dipendenti, di cui almeno uno specialista in neurologia e psichiatria. Nel caso in cui vengano riscontrati segni di disturbi psico-comportamentali, la licenza è immediatamente revocata, ovvero si prescrive il divieto di rilascio della licenza. Di tali provvedimenti deve essere data tempestiva comunicazione all’autorità di pubblica sicurezza competente per il territorio di residenza anagrafica dell’interessato.
L’articolo 2 stabilisce che la durata della licenza per il porto d’armi del fucile da caccia abbia durata triennale e che al momento del rinnovo debba essere prodotto nuovamente dal richiedente un nuovo certificato di idoneità psico-fisica.
L’articolo 3 modifica il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza introducendo una nuova condizione che deve essere attestata dal certificato medico ovvero l’assenza di malattie mentali o di segni di disturbi psico-comportamentali.
L’articolo 4 modifica l’articolo 9 della legge 18 aprile 1975, n. 110, alla luce delle disposizioni che il presente disdegno di legge propone.
L’articolo 5 istituisce un’anagrafe informatizzata dei detentori di armi, nel rispetto della normativa sulla privacy e sulla base dei dati trasmessi dalle aziende sanitarie locali. Il secondo comma stabilisce che le aziende unità sanitarie locali sono tenute a trasmettere alle questure, entro sette giorni dal rilascio del certificato, i nominativi dei soggetti che hanno loro richiesto il certificato e segnalare coloro che sono risultati affetti da malattie mentali o da segni di disturbi psico-comportamentali. Nei confronti di detti soggetti le forze dell’ordine sono autorizzate a procedere al sequestro amministrativo delle armi in loro possesso, compresi i fucili per uso di caccia.
L’articolo 6 stabilisce che le armi ad uso sportivo debbano essere custodite esclusivamente presso il Tiro a segno nazionale o presso associazioni di tiro iscritte ad una federazione sportiva affiliata al CONI e che chiunque acquisti un’arma ad uso sportivo sia tenuto a farne immediata denuncia alle autorità competenti. Il comma 2 prevede una modifica all’articolo 38 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza al fine di specificare che il possessore dell’arma è tenuto alla denuncia e non il titolare della sezione del tiro a segno o della federazione affiliata al CONI.
L’articolo 7 introduce l’obbligo per i detentori di armi comuni da sparo, elencate all’articolo 2 della legge n. 110 del 1975, di stipulare un’assicurazione per la responsabilità civile verso terzi, così come prevista dagli articoli 2050 e 2051 del codice civile. Inoltre tale articolo stabilisce che l’adempimento dell’obbligo di stipulazione della polizza di assicurazione deve essere attestato da apposito certificato rilasciato dall’agente di assicurazione, da cui risultino il numero di matricola dell’arma e il periodo di assicurazione per il quale sono stati pagati il premio e la rata del premio.
L’articolo 8 reca la norma sanzionatoria prevedendo che il trasgressore delle norme introdotte dall’articolo 6 venga punito con l’arresto fino a dodici mesi o con l’ammenda fino a 371 euro secondo quanto già previsto dall’articolo 697 del codice penale per la detenzione abusiva di armi.
Per questo motivo, si auspica un esame in tempi rapidi del presente disegno di legge.
E'LA FINE