Consiglio di stato: L'addestramento cani non è caccia

Alberto 69

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Con questa recentissima sentenza il Consiglio di Stato conferma chel'addestramento cani si configura come attività indirizzata all’acquisizione di capacità e di destrezza di detti animali*nella ricerca e riporto della selvaggina e si pone, pertanto, in funzione propedeutica e funzionale rispetto ai periodi assegnati per l’esercizio della caccia nell’arco dell’anno solare. Lo dichiaraGiancarlo Bosio, il Presidente della Società Italiana Pro Segugio della regione Lombardia, a commento della sentenza emessa dal consiglio di Stato Sez V l'11 febbraio del 2013.***La sentenza si riferisce all'appello della Provincia di Verona in merito al parziale accoglimento da parte del Tar del ricorso della Lac sull'individuazione delle zone destinate ad allevamento e addestramento dei cani da caccia in applicazione del nuovo piano faunistico venatorio regionale 2007-2012. E' infatti la legge 157/92, argomenta la Provincia di Verona, a stabilire un*regime specifico non riconducibile all’attività venatoria,*con ogni conseguenza sulla possibilità di stabilire, nelle zone a ciò destinate, periodi di esercizio dell’attività con fauna di allevamento non necessariamente coincidenti con l’ordinario calendario venatorio."Per specifica scelta normativa - si legge infatti nel testo della sentenza - , l’addestramento dei cani può formare oggetto di speciale regolamentazione,*ai sensi dell’art. 10, comma 8, lett. e), della legge 11 febbraio 1992, n. 157 quanto alle “zone” ed ai “periodi”, con la conseguenza che l’arco temporale di svolgimento dell’attività non deve necessariamente coincidere, nei casi di sparo consentito su fauna di allevamento appartenente alle specie cacciabili, con quelli ordinariamente stabiliti dall’art. 18 della medesima legge per l’abbattimento di capi appartenenti alla fauna selvatica".
Per specifica scelta normativa - si legge infatti nel testo della sentenza - , l’addestramento dei cani può formare oggetto di speciale regolamentazione,*ai sensi dell’art. 10, comma 8, lett. e), della legge 11 febbraio 1992, n. 157 quanto alle “zone” ed ai “periodi”, con la conseguenza che l’arco temporale di svolgimento dell’attività non deve necessariamente coincidere, nei casi di sparo consentito su fauna di allevamento appartenente alle specie cacciabili, con quelli ordinariamente stabiliti dall’art. 18 della medesima legge per l’abbattimento di capi appartenenti alla fauna selvatica"."L’attività di allenamento e addestramento dei cani alla caccia - continuano i giudici - , sul piano concettuale, si configura indirizzata all’acquisizione di capacità e di destrezza di detti animali nella ricerca e riporto della selvaggina e si pone, pertanto, in funzione propedeutica e funzionale rispetto ai periodi assegnati per l’esercizio della caccia nell’arco dell’anno solare, nel cui ambito le attitudini in precedenza acquisite devono trovare proficua utilizzazione.*Sono proprio le particolari esigenze connesse all’addestramento dei cani che postulano un esercizio temporale più ampio di quanto non sia previsto per le normali attività di caccia alle specie selvatiche".
 
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