REGIONI: CDM IMPUGNA LEGGI LOMBARDIA, TOSCANA, LIGURIA e PUGLIA
(ASCA) – Roma, 18 nov – Il Consiglio dei Ministri, su proposta del ministro per i Rapporti con le Regioni e per la Coesione territoriale, Raffaele Fitto ha impugnato cinque leggi regionali di Lombardia, Toscana, Liguria e Puglia. In particolare, spiega una nota del ministero per i Rapporti con le Regioni, il Cdm ha impugnato: su conforme parere del ministero dell’Ambiente e del Dipartimento per le Politiche europee, la legge della Regione Lombardia n. 16/2010 e, su conforme parere del ministero dell’Ambiente, del ministero delle Politiche Agricole e del Dipartimento per le politiche europee, la legge della Regione Toscana n. 50/2010 che approvano il piano di cattura dei richiami vivi per la stagione venatoria 2010/2011. Per entrambe le Regioni, la Corte Costituzionale, con sentenza n. 266/2010 ha dichiarato illegittime le leggi, dagli analoghi contenuti, valide per la stagione venatoria 2009/2010.
Le norme regionali al vaglio dell’odierno Consiglio dei Ministri presentano aspetti di illegittimita’ costituzionale in relazione al rispetto del diritto comunitario, di cui all’art. 117, comma 1, Cost., nonche’ dei principi statali che stabiliscono gli standard minimi e uniformi di tutela dell’ambiente e dell’ecosistema, di competenza esclusiva statale, secondo quanto disposto dall’ art. 117, comma 2, lettera s, Cost. Le leggi infatti autorizzano la cattura di talune specie di avifauna in assenza dei presupposti e delle condizioni stabiliti dalla direttiva comunitaria in materia e in assenza del parere favorevole dell’ISPRA, obbligatorio e vincolante per le Regioni.
E ancora: su conforme parere del ministero dell’Ambiente, di quello delle Politiche Agricole, nonche’ del Dipartimento del Turismo, il Cdm ha impugnato la legge regionale della Liguria n. 15 del 29 settembre 2010.
Tale legge modifica la vigente normativa regionale sul calendario venatorio, introducendo la possibilita’ di cacciare la selvaggina migratoria fino a mezz’ora dopo il tramonto. La disposizione regionale contrasta con la norma statale di riferimento, contenuta nella legge quadro sul prelievo venatorio n.157/1992, che consente la caccia da un’ora prima del sorgere del sole fino al tramonto. La Corte Costituzionale, con sentenza n. 391/2005 ha dichiarato l’illegittimita’ costituzionale di analoghe disposizioni di altra regione, affermando che procrastinare a dopo il tramonto il periodo venatorio giornaliero ”incide sul nucleo minimo di salvaguardia della fauna selvatica”. Si configura quindi una violazione della competenza esclusiva dello Sato in materia di ”tutela dell’ambiente e dell’ecosistema”, in contrasto con l’art. 117, comma 2, lett. s) della Costituzione.
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(Asca)
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