visto che avete fatto i bravi vi giro pure il testo a cui mi riferivo....
Prot.:250356/51.00.00.19.00 Venezia, 19 aprile 2006
Preg.mo Signor
Dott. Gianfranco ZONIN
Assessore alla Caccia
Amministrazione Provinciale di VICENZA
Oggetto: Esercizio venatorio da appostamento.
Preg.mo Assessore,
in riferimento alla richiesta di parere in merito all’ esercizio venatorio da
appostamento ( Vs. prot. 62997/05 ) a firma del dott. Giancarlo Bonavigo, sono a chiarire quanto segue:
Non è la tipologia del capanno o dell’appostamento in genere a determinare la
classificazione come appostamento fisso ma la scelta di caccia prescelta da colui che vi esercita
l’attività venatoria ( riportata nel tesserino regionale di ciascun cacciatore ) ed il numero dei
richiami utilizzati per l’esercizio venatorio. Tutti gli appostamenti che non sono considerati “fissi”
devono ricadere nella fattispecie considerata alla lettera c) dell’art. 12 comma 5 della legge
157/92. Non pare dunque condivisibile l’interpretazione della provincia di Vicenza che classifica
come appostamento fisso un appostamento solo perché vengono applicati dei posatoi (rami secchi)
in prossimità del capanno, posatoi che hanno insita la loro temporaneità.
Fermo restando che l’art. 5 comma 3 della 157/92 affida esplicitamente alle regioni il
compito di emanare norme per l’autorizzazione degli appostamenti fissi e che le modifiche del
Titolo V della Costituzione hanno trasferito totalmente la materia caccia alle regioni, la
motivazione secondo la quale l’art. 14 comma 13 della l.s. 157/92 prevede che “l’appostamento
temporaneo è consentito a condizione che non si produca modifica del sito” risulta inappropriata
in quanto, come giustamente sancito anche dalla sentenza del Tribunale di Bassano n. 198/98, se
non è sufficiente l’installazione di un capanno di qualsiasi dimensione o materia per creare
modifica di sito, a maggior ragione l’installazione di un ramo secco non potrà essere considerata
come modifica di sito.
Diversa invece, la considerazione da farsi sulla costruzione di arginature per la
creazione di specchi d’acqua, soprattutto se queste arginature possono provocare un evidente
modifica dell’assetto morfologico del terreno oggetto dell’intervento.
Non si ravvisa inoltre, alcuna differenza nella natura degli appostamenti agli
ungulati ed ai colombacci rispetto agli altri tipi di appostamento. Valgono quindi le stesse
considerazioni fatte per i precedenti appostamenti. Il legislatore ha volutamente equiparato queste
tipologie di appostamento a quelli temporanei ai sensi della scelta della forma dell’esercizio
venatorio in via esclusiva prevista alla lettera c) dell’art. 12 comma 5 della l.s. 157/92.
Non compare in nessuna parte della l.s. 157/92 e nemmeno in nessuna norma
regionale vigente, la preclusione per qualsiasi cacciatore di praticare l’attività venatoria a
qualcuna delle specie cacciabili previste dall’art. 18 della 157/92, a seconda della scelta della
forma di caccia praticata in via esclusiva. Ne risulta pertanto che il cacciatore potrà esercitare
l’attività venatoria a tutte le specie cacciabili, ovviamente nei periodi consentiti, indipendentemente
dalla forma di caccia prescelta.
Nella riscrittura della legge regionale 50/93 saranno comunque tenuti in debita
considerazione gli elementi di criticità sollevati dalla provincia di Vicenza in modo da rendere più
chiara l’applicazione della norma.
Cordiali Saluti.
Elena Donazzan
Assessore Regionale alle Politiche Faunistiche Venatorie