Cani e disturbo alla quiete pubblica, cosa si rischia

CANI E DISTURBO ALLA QUIETE PUBBLICA: L'OPINIONE DELL'AVV. BONSANTO


“L’art. 659 del codice penale punisce chi disturba le occupazioni o il riposodelle persone anche “suscitando o non impedendo strepiti di animali”. Lo conferma l'Avvocato Franco Bonsanto, Cassazionista al Foro di Bologna, che abbiamo interpellato a seguito della richiesta di un parere legale da parte di una nostra lettrice. Il problema segnalato dalla signora, che abita nella campagna pavese, è molto comune: i latrati dei suoi 5 cani disturbano i vicini, e questi minacciano azioni legali. L’iniziativa legale di qualche vicino dalle orecchie particolarmente sensibili non è da sottovalutare, perchè se il reato viene riconosciuto, può portare all’ammenda fino a 309 euro (suscettibile di estinzione a mezzo oblazione con euro 155) o all'arresto fino a 3 mesi.

“E’ anche vero, però – evidenzia l'Avvocato Bonsanto - , che la giurisprudenza prevalente ritiene che il reato vada escluso nel caso in cui le immissioni sonore siano oggettivamente inidonee a disturbare un numero indeterminato di persone e arrechino disturbo, invece, soltanto ai soggetti che si trovino in un luogo contiguo rispetto alla fonte di provenienza dei rumori (in questi termini, ex multis, Cass. 13 dicembre 2007 e 10 maggio 2002)”. Come conferma più recentemente anche un'altra sentenza (
Cass. pen., sez. I, 11 aprile 2012, n. 15230), escludendo nella specie, la configurabilità del reato, atteso che l'abbaiare del cane era idoneo a disturbare solo i vicini di casa e non un numero indeterminato di persone).

Continua l'Avv. Bonsanto: "di diverso segno, tuttavia, Cass. pen., 24 gennaio 2012, n.7748" che ha rigettato il ricorso basato proprio sull'applicabilità del distubo in termini di vicinanza condannando i ricorrenti
al pagamento delle spese processuali e, ciascuno, al pagamento della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle Ammende . La Cassazione in questo caso ha valutato l'adeguata motivazione in relazione "alla concreta sussistenza di un abbaiare molesto dei cani di proprietà dei ricorrenti, tali da propagarsi per una vasta area circostante il giardino nel quale i cani erano ubicati (cfr. dep. Carabiniere D.S.), sia l'idoneità del loro abbaiare ad arrecare disturbo al riposo di un vasto ed indeterminato numero di persone, abitanti negli alloggi ubicati nella zona circostante".

"Ad ogni modo - precisa infine l'Avv. Bonsanto - , ogni singolo caso va esaminato nel contesto concreto e spetta al giudice di merito, ove si approdi in un’aula giudiziaria, valutare, alla luce delle prove offerte dalle parti, se siano effettivamente ravvisabili gli estremi richiesti dalla norma per la sussistenza del reato. Tutto ruota, in buona sostanza, attorno al concetto di disturbo della tranquillità pubblica e dunque alla latitudine più o meno ampia che alla predetta si ritenga di dare".
 

Alberto 69

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Può capitare a tutti, specialmente ai cacciatori che hanno spesso uno o più cani in giardino, di finire per essere accusati dai vicini di disturbo della quiete pubblica, per il continuo abbaiare dei propri ausiliari. La signora A.G. Ha 5 cani che abbaiano ogni volta che qualcuno passa per strada e si è rivolta a noi per un consiglio legale: “vorrei sapere – ci chiede - se realmente posso incorrere in qualche provvedimento anche abitando in un piccolo paese di campagna dove tutti hanno animali da cortile” e dove quindi i rumori della campagna sono cosa solitamente tollerati.

Risponde l'avvocato Luca Cecinati: “i timori della signora sono fondati. Va infatti rilevato che nella sentenza, n. 715/2010, la Corte di Cassazione ha ricordato che il proprietario di un cane deve evitare che sia arrecato disturbo ai vicini di casa. Diversamente risponderà del reato previsto e punito dall’art. 659 c.p. “Disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone”. Si tratta, spiega la Corte di una contravvenzione in cui “l’elemento psicologico dell’illecito è costituito dalla mera volontarietà della condotta“. Questa volontarietà peraltro si può desumere da oggettive circostanze di fatto “senza che risulti necessaria l’intenzione dell’agente di disturbare la quiete pubblica“. Il reato sussiste quando il fatto di per sè risulta idoneo ad “arrecare fastidio a un numero indeterminato di persone” anche a prescindere da fatto che sia provato l’effettivo disturbo arrecato, e il loro abbaiare supera la normale tollerabilità.

Sul criterio della normale tollerabilità : “il criterio va riferito alla media sensibilità delle persone che vivono nell’ambiente ove i rumori fastidiosi vengono percepiti, mentre e’ irrilevante la eventuale assuefazione di altre persone che abbiano giudicato non molesti i rumori”. Pertanto, Giudice potrebbe valutare patogeno l’ abbaiare del cane, quando ne possa derivare stress.


In un’ altra sentenza della Cassazione, n. 715 del 14 gennaio 2011, I sez. Penale, si puntualizza quanto segue: “La responsabilità dei proprietari di cani che, abbaiando, disturbano il riposo notturno del vicinato sono suscettibili di contravvenzione per disturbo della quiete pubblica”. Anche in tal caso si arriva a una condanna per il reato di cui all’art. 659 cod. pen. (Disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone). Pertanto non si può escludere che qualche vicino della sig.ra possa decidere di ntraprendere un'azione legale nei suoi confronti.

L'unica soluzione - conclude l'Avvocato Cecinati, è adottare le misure (corsi di addestramenti anti-abbaio) o altri strumenti educativi ritenuti opportuni per una pacifica convivenza e poi naturalmente cercare con il buon senso di fare " ragionare" i vicini...."
 
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