uNA MAIL DELL'ASCN MI COMUNICA COME SARA' IL CALENDARIO 2010/2011
COPIO E ICOLLO....
ADESSO E’ UFFICIALE.
A seguito attenti esami e valutazioni scientifiche, l’Assessore Giambattista Bufardeci, oggi, 4 giugno 2010 ore 13,30, ha promulgato definitivamente il calendario venatorio per la stagione 2010/2011.
Il travaglio e stato lungo, l’attesa affannosa ma soddisfacente.
Vogliamo ringraziare pubblicamente l’Assessore e qualche dirigente del suo ufficio per le scelte operate a riscontro di dati reali e scientifici.
A.S.C.N.
Allegato “A”
CALENDARIO VENATORIO 2010/2011
ART. 1 - Negli ambiti di cui al Piano Regionale Faunistico Venatorio 2006/2011, l’attività venatoria è consentita nei giorni di sabato e di domenica e, a scelta del cacciatore, di lunedì o di mercoledì o di giovedì per i seguenti periodi e per le specie sotto elencate:
a) dal 1 settembre 2010 al 12 dicembre 2010 incluso:
uccelli: Tortora (Streptopeia turtur) e Merlo (Turdus merula); Merlo (Turdus merula) unicamente nella forma da appostamento temporaneo fino al 4 settembre 2010. Fino a questa data è fatto obbligo al cacciatore di raggiungere il sito d’appostamento con fucile in custodia.
b) dal 1 settembre 2010 al 12 gennaio 2010 incluso:
uccelli: Colombaccio (Colomba palumbus) unicamente nella forma da appostamento temporaneo fino al 4 settembre 2010. Fino a questa data è fatto obbligo al cacciatore di raggiungere il sito d’appostamento con fucile in custodia.
c) dal 4 al 19 dicembre 2010 icluso:
mammiferi: Coniglio selvatico (oryctolagus cuniculua)
d) dal 19 settembre 2010 al 29 novembre 2010 incluso:
uccelli: Quaglia (Coturnix coturnix);
e) dal 19 settembre 2010 al 31 gennaio 2011
uccelli:
- Alzavola (Anas crecca), beccaccino (Gallinago gallinago), canapiglia (Anas strepera), cesena (Turdus pilaris), codone (Anas acuta), fischione (Anas penelope), folaga (Fulica atra), gallinella d’acqua (Gallinula chloropus), gazza (Pica pica), germano reale (Anas
platyrhynchos), ghiandaia (Garrulus glandarius), mestolone (Anas clipeata), moretta (Aythya fuligula), moriglione (Aythya ferina), pavoncella (Vanellus vanellus), tordo bottaccio (Turdus philomelos), tordo sassello (Turdus iliacus).
- Fagiano (Fasianus colchicus), solo nelle aziende faunistico-venatorie e nelle aziende agro-venatorie;
mammiferi:
- Volpe (Vulpes vulpes).
Dal 1° al 31 gennaio 2011 la caccia alla volpe con l’ausilio dei cani da seguita è consentita esclusivamente in battuta, regolata con provvedimento da emanarsi, a cura della Ripartizione Faunistico Venatoria ed Ambientale competente per territorio, entro il 1° ottobre 2010. Si può esercitare la caccia alla volpe non in battuta, previa autorizzazione delle Ripartizioni Faunistico Venatorie e Ambientali competenti per territorio.
f) dall’ 10 ottobre 2010 al 21 novembre 2010 incluso:
mammiferi: lepre italica (Lepus corsicanus);
Nell’A.T.C. C.T.1 l’attività venatoria alla lepre italica è consentita soltanto nei Comuni di: Adrano, Belpasso, Biancavilla, Bronte, Calatabiano, Castel di Judica, Castiglione di Sicilia, Catania, Fiumefreddo, Linguaglossa, Maletto, Maniace, Militello Val di Catania, Mineo, Misterbianco, Motta S.A., Palagonia, Paternò, Piedimonte Eteneo, Raddusa, Ragalna, Ramacca, Randazzo, Sant’Alfio, Santa Maria di Licodia, Santa Venerina e Scordia;
Nell’A.T.C. CT2 è consentita soltanto nei Comuni di: Caltagirone, Grammichele, Licodia Eubea,Mazzarrone, Mirabella Imbaccari, San Cono, San Michele di Ganzaria, e Vizzini. Nell’A.T.C. SR1 è consentita soltanto nei Comuni di: Buccheri, Buscemi, Cassaro, Ferla, Melilli, Palazzolo Acreide e Sortino; Nell’A.T.C. SR2 è consentita soltanto nei Comuni di: Canicattini Bagni, Noto e Rosolini.
g) dal 17 ottobre 2010 al 30 dicembre 2010 incluso:
uccelli: allodola (Alauda arvensis);
h dal 1° novembre 2010 al 31 gennaio 2011 incluso:
mammiferi: cinghiale (Sus scrofa).
La caccia al cinghiale non è prevista negli A.T. C. della provincia di Catania e Siracusa in quanto la specie non risulta presente.
La caccia al cinghiale negli A.T. C. della provincia di Trapani e di Palermo è consentita con l’utilizzo di cani da seguita.
La caccia al cinghiale in battuta, previa autorizzazione della Ripartizione Faunistico Venatoria ed Ambientale competente per territorio, è consentita esclusivamente un giorno la settimana: lunedì o mercoledì o giovedì.
Dal 1° al 31 gennaio 2011 la caccia al cinghiale con l’ausilio dei cani da seguita è consentita esclusivamente in battuta.
i) dal 1° novembre 2010 al 15 gennaio 2011 incluso:
uccelli: beccaccia (Scolopax rusticola).
Con il divieto di caccia alla posta o da appostamento durante i transiti mattutini e serali.
Dal 1° gennaio al 31 gennaio 2011 l’esercizio venatorio sottoforma di caccia vagante è consentita soltanto con l’ausilio dei cani da ferma, ad eccezione della caccia in battuta alla volpe ed al cinghiale.
ART. 2 – a) Il cacciatore residente in Sicilia è autorizzato ad esercitare la caccia nell’ambito territoriale di caccia di residenza e negli ambiti territoriali nei quali è stato ammesso. Il cacciatore, inoltre, può esercitare la caccia alla sola selvaggina migratoria in un massimo di n° 4 AA.TT.CC. della Regione, a sua scelta, con esclusione dell’A.T.C. PA3 (Ustica).
Il prelievo venatorio alla selvaggina migratoria è possibile per un numero massimo complessivo di 28 giornate, nel rispetto delle limitazioni di cui appresso e delle disposizioni contenute nel presente calendario venatorio. L’ambito o gli ambiti territoriali di caccia scelti per la migratoria devono essere indicati nel tesserino venatorio al momento del suo rilascio dal funzionario comunale incaricato, previa esibizione della ricevuta di versamento di € 5,16 ad ambito. Il versamento, che può essere cumulativo per i quattro ambiti, va effettuato su c/c n.10575900 intestato al Banco di Sicilia, cassiere della Regione Siciliana, recante la causale “Tassa per caccia alla selvaggina migratoria nello o negli AA.TT.CC. scelti”. La sezione del bollettino di c/c postale relativa all’attestazione di versamento, deve essere consegnata all’Ufficio del Comune all’atto del rilascio del tesserino.
Le suddette 28 giornate di caccia all’avifauna migratoria potranno essere utilizzate secondo il seguente calendario:
n° 16 giornate dal 1 settembre al 13 novembre 2010;
n° 12 giornate dal 15 novembre 2010 al 31 gennaio 2011.
Le giornate previste per il primo periodo, se non fruite, non potranno essere utilizzate nell’ultimo periodo.
b) I cacciatori provenienti da altre regioni italiane in cui viene attuato il principio di reciprocità, possono esercitare l’attività venatoria soltanto nell’ambito territoriale di caccia in cui vengono ammessi (art. 22, comma 5, lettera “d” della L.R. 33/97).
ART. 3 - Nelle isole di Favignana, Marettimo e Levanzo (TP3) la caccia alla sola selvaggina migratoria, ai cacciatori non residenti, è consentita a partire dall’10 ottobre 2010-06-05.
Nell’isola di Capo Passero l’esercizio venatorio è consentito a partire dal 16 ottobre 2010. Nel Lago Trinità il prelievo venatorio agli anatidi è consentito a partire dal 15 novembre 2010.
ART. 4 - Il cacciatore può abbattere, per ogni giornata di caccia, complessivamente 15 capi di selvaggina.
Per le singole specie il cacciatore deve, inoltre, rispettare le ulteriori limitazioni di seguito riportate:
SELVAGGINA MIGRATORIA LIMITE MASSIMO GIORNALIERO
quaglia 4 con il tetto massimo di 40 capi annui
beccaccia 2 con il tetto massimo di 20 capi annui
tortora 10
allodola 10
alzavola, beccaccino, codone, fischione, folaga, gallinella
d’acqua, germano reale, mestolone, moretta, moriglione e
pavoncella 5
canapiglia 1 con il tetto massimo di 4 capi annui
cesena, tordo sassello, tordo bottaccio 15
SELVAGGINA STANZIALE LIMITE MASSIMO GIORNALIERO
Coniglio 3
lepre italica 1 con il tetto massimo di 2 capi annui
volpe 15
cinghiale 2
colombaccio, gazza, ghiandaia, merlo 15
Per coniglio selvatico e lepre italica, il numero di capi abbattuti giornalmente non può, comunque, essere superiore a 3.
Nell’isola di Pantelleria (TP4) il cacciatore può abbattere, nel rispetto dei periodi consentiti, fino ad un massimo di 10 conigli selvatici per ogni giornata di caccia.
ART. 5 - La caccia è consentita da un’ora prima del sorgere del sole fino al tramonto.
Le Ripartizioni Faunistico Venatorie ed Ambientali provvederanno alla divulgazione degli orari ufficiali nel territorio di propria competenza.
ART. 6 - L’attività di allenamento e di addestramento dei cani può essere svolta, nel territorio cacciabile, senza possibilità di sparo, nelle tre settimane che precedono l’apertura della caccia alla selvaggina stanziale e con l’esclusione dei due giorni precedenti l’apertura stessa.
Le attività cinofile potranno essere esercitate nell’arco temporale compreso tra un’ora dopo l’alba alle ore 12,00 e dalle ore 16,00 ad un’ora prima del tramonto.
Nelle ZPS l’attività di allenamento e di addestramento dei cani è vietata prima del 1° settembre e dopo la chiusura della stagione venatoria, in adempimento all’art. 5 lett. h) del D.M. del 17/10/2007 e succ. mod. ed integr.