Re: calendario venatorio sicilia 2012 2013
Per quanto riguarda i numeri in sicilia li hanno fatti sempre tutti chi nn ha peccato scagli la prima pietra e solo un amico conosco ke nn ha peccato ma perke sbaglia la media di 99 pezzi di caccia su 100 ehehehehehe...
Il decreto ke cmq deve essere discusso giorno 7 è questo.
salto tutti i visto e parto dal decreta.
D E C R E T A
Art. 1
(Interpretazioni di norme)
1. I termini del 28 febbraio e 30 marzo di cui all'art. 8, co. 2, lett. n), L.R. n. 33/97 entro i quali le
Ripartizioni Faunistico Venatorie debbono individuare e comunicare all'Assessorato Regionale delle
Risorse Agricole ed Alimentari "le zone del demanio forestale ricadenti nell'ambito della
circoscrizione territoriale di competenza ove è consentito l'esercizio venatorio", nonché il termine
del 30 novembre di cui all'art. 11, co.2, lett. c) in forza del quale i sindaci possono inoltrare alla
ripartizione faunistico-venatoria competente per territorio proposte concernenti la possibilità di
svolgimento dell'attività venatoria in particolari zone del demanio forestale ricadenti nell'ambito
della propria circoscrizione territoriale" sono da intendersi ordinatori.
2. L'individuazione da parte delle Ripartizioni Faunistiche Venatorie dei terreni appartenenti al
demanio forestale da destinare alla fruizione venatoria, salvo necessita' di modifiche e/o
integrazioni, e' da intendersi confermata di anno in anno.
3. Con riferimento all'intesa ex art. 8, co. 2, lett. n), L.R. n. 33/97 tra Ripartizione Faunistico
Venatoria ed Ufficio Azienda delle Foreste Demaniali, quest'ultimo individuato a livello
provinciale, la competenza di valutare che le aree demaniali destinate alla fruizione venatoria non
presentino condizioni favorevoli alla riproduzione ed alla sosta della fauna selvatica spetta
esclusivamente alla Ripartizione Faunistico Venatoria competente per territorio, sentito il parere
dell'Istituto Superiore per la Protezione Ambientale (ISPRA). Pertanto, detta intesa dovrà
riguardare l'eventuale apposizione, all'interno dell'area demaniale interessata, di limiti all'esercizio
dell'attività venatoria ulteriori rispetto a quelli già previsti dalla legislazione vigente e dal presente
regolamento. In particolare, i responsabili delle due strutture dovranno condividere la necessita' o
l'opportunità di limitare ulteriormente, in termini di tempo, di luoghi, di modi l'attività venatoria
nella prospettiva: a) - di evitare potenziali danni agli impianti; b) - di garantire sicurezza agli
eventuali operai addetti ai lavori ed al pubblico che potrebbe usufruisce, se esistenti, di zone
attrezzate. Nell'ipotesi in cui non si dovesse raggiungere l'intesa tra i rappresentanti delle due
diverse strutture, la decisione compete al Dirigente Generale del Dipartimento Interventi Strutturali
dell'Assessorato Regionale Risorse Agricole e Alimentari, sentito il parere del Dirigente Generale
dell'Azienda Foreste Demaniali.4. La idoneità di un'area demaniale alla riproduzione ed alla sosta della fauna selvatica ex art. 21,
co. 1, lett. c, L. 157/92 va intesa in senso relativo. Infatti, tenuto conto che qualsiasi ambiente,
seppur seminaturale ed anche antropizzato, è sempre idoneo alla riproduzione ed alla sosta della
fauna selvatica (v.di anche parere ISPRA), un'applicazione stringente del dettato normativo
porterebbe al divieto assoluto di fruibilità venatoria di dette aree: ciò in contrasto con la volontà del
legislatore che, comunque, ha posto detta norma. Pertanto, la idoneità di un'area demaniale alla
riproduzione ed alla sosta della fauna selvatica deve essere intesa con riguardo alle specie presenti,
sì da escluderne la fruibilità venatoria ogni qual volta si accerti in essa la presenza di specie
faunistiche di particolare o rilevante valenza ambientale. D'altronde, sarebbe assolutamente
irragionevole, contraddittorio e contrastante con lo spirito della norma in esame ritenere che le aree
demaniali idonee all'esercizio dell'attività venatoria siano quelle in cui è assente qualsiasi specie
faunistica.
Art. 2
(Divieti)
1. Non sono usufruibili all'attività venatoria le aree del demanio forestale regionale:
a) - che ricadono all'interno di superfici comunque sottratte alla fruizione venatoria;
b) - che ricadono all'interno di Z.P.S. di cui alla Direttiva 409/79/CEE come sostituita dalla
Direttiva 147/2009/CE;
c) - che ricadono a distanza inferiore di 500 mt. da Parchi e Riserve naturali di cui alla L.R. n. 98/81
e s.m.i., da oasi di protezione e zone di ripopolamento e cattura. Il divieto si applica limitatamente
alla fascia di 500 mt. di demanio.
d) - che ricadono a distanza inferiore di 250 mt. dalle Z.P.S. di cui al punto b). Il divieto si applica
limitatamente alla fascia di 250 mt. di demanio.
Le aree del Demanio forestale regionale che ricadono all’interno delle Z.S.C. (ex S.I.C.) sono
usufruibili all’attività venatoria nel rispetto dei limiti fissati dal Decreto del Ministero
dell’Ambiente n. 28223 del 17-10-2007 che detta i criteri minimi uniformi per la definizione di
misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di protezione
speciale (ZPS) pubblicato nella Gazz. Uff. 6 novembre 2007, n. 258, nonché nel rispetto degli
eventuali ulteriori limiti fissati nei rispettivi piani di gestione ex art. 4, co. 2, D.P.R. 08/09/1997 n.
357 come modificato dall’art. 4 del D.P.R. 12 marzo 2003, n. 120.
2. Nelle aree demaniali destinate alla fruizione venatoria, oltre ai divieti previsti dalla
legislazione vigente e', altresì, vietato:
a) - autorizzare appostamenti fissi di caccia;
b) - utilizzare il furetto nella caccia al coniglio selvatico;c) - cacciare a partire dal 01/11 di ogni anno prima delle ore 8 e dopo le ore 15,30;
d) - effettuare ripopolamenti di fauna selvatica, salvo consenso dell'Ufficio Prov.le
Azienda delle Foreste Demaniali competente per territorio;
e) - istituire zone di addestramento cani.
3. Devono, inoltre, essere osservate le seguenti prescrizioni:
a) - indossare un corpetto colorato in rosso o arancione al fine di essere facilmente riconoscibile da
tutti coloro che frequentano l’area interessata;
b) - effettuare battute di caccia al cinghiale con le modalità specificatamente previste per tale forma
di caccia, previa segnalazione del pericolo attraverso tabelle poste lungo il perimetro dell’area
interessata. La data e gli orari di inizio e fine battuta devono essere comunicati all' Ufficio Prov.le
Azienda delle Foreste Demaniali competente per territorio almeno dieci giorni prima della battuta;
4. Al fine di evitare un impatto eccessivo, nelle aree demaniali destinate alla fruizione venatoria
l'accesso non e' consentito ai cacciatori ammessi nell'A.T.C. in cui ricade l'area demaniale
limitatamente alla sola selvaggina migratoria.
Art. 3
(Criteri tecnici di individuazione delle aree del demanio regionale forestale
da destinare all'attività venatoria)
1. Ai fini del presente regolamento, la inidoneità delle aree demaniali alla riproduzione ed alla sosta
della fauna selvatica va valutata previo sopralluogo effettuato da funzionari delle Ripartizioni
Faunistico Venatorie competenti per territorio attraverso il quale si accerti l'assenza di specie
d'interesse venatorio non cacciabili, nonché della coturnice siciliana (alectoris graeca whitakeri) e
della lepre italica (lepus corsicanus). La loro eventuale presenza deve ritenersi fortuita o
accidentale.
Art. 4
(Computo delle aree del demanio forestale regionale destinato alla
fruizione faunistca)
1. Ai sensi dell'art. 10, co. 3, L. 157/92, le superfici del demanio forestale regionale nelle quali e'
esercitabile l'attività venatoria vanno sottratte dalla percentuale di S.A.S.P. regionale destinata a
protezione.
2. Negli A.T.C. in cui la S.A.S.P. destinata a protezione è uguale o inferiore al 30% di quella totale,
le superfici del demanio forestale, sussistendone le altre condizioni, possono essere utilizzate per
l'esercizio venatorio previa destinazione a protezione di una superficie di analoghe dimensioni, e di
uguale o maggiore rilevanza faunistica.
Art. 5
(Procedimento)
1. Successivamente alla pubblicazione del presente regolamento, i Dirigenti delle Ripartizioni
Faunistico Venatorie agendo d'ufficio, su indicazione dei comuni interessati, anche su sollecitazione delle associazioni venatorie, inizieranno l'esecuzione del procedimento qui disciplinato
individuando le aree del demanio forestale regionale di loro competenza territoriale ove non vigono
ulteriori divieti di caccia.
2. Nelle aree individuate le Ripartizioni Faunistico Venatorie, previo accertamento di cui all'art. 3,
co. 2, avvieranno il processo d'intesa con l'Ufficio Prov.le Azienda delle Foreste Demaniali di cui
all'art. 1, co. 3, prospettando a questo le loro proposte. Tale processo dovrà concludersi entro trenta
giorni dal suo inizio. Il silenzio dell'Ufficio Prov.le Azienda delle Foreste Demaniali equivarrà al
raggiungimento dell'intesa nel senso prospettato dalle Ripartizioni.
3. Raggiunta l'intesa, le Ripartizioni Faunistico Venatorie chiederanno all'I.S.P.R.A. il parere ai
sensi dell'art. 21, co. 1, lett. c), L. 157/92. Se l'intesa non è stata raggiunta il parere può essere
ugualmente richiesto qualora si ritiene di continuare a procedere ai sensi dell'ultima parte del
successivo comma.
4. Le Ripartizioni Faunistico Venatorie, valutato il parere dell'I.S.P.R.A., provvederanno di
conseguenza. Le aree del demanio forestale in cui sarà possibile esercitare l'attività venatoria
saranno segnalate al competente Servizio dell'Assessorato per l'inserimento nel C.V.. Per le aree
nelle quali non e' stata raggiunta l'intesa, l'inserimento nel C.V. sarà deciso dal Dirigente Generale
del Dipartimento Interventi Strutturali secondo quanto previsto dall'art. 1, co. 3.
5. Se ritenuto utile o necessario, il Dirigente della Ripartizione Faunistico Venatoria indirà la
conferenza di servizi ex artt. 14 e ss.gg. L. 241/90 coinvolgendo gli Enti interessati.
6. Qualora il calendario venatorio sia stato già emanato si provvederà alla sua integrazione.
Dell'integrazione sarà data conoscenza agli interessati attraverso pubblicazione nel sito web della
Regione e nella G.U.R.S..
Art. 6
(Documentazione a corredo della richiesta di parere all'ISPRA)
A corredo della richiesta di parere di cui al comma 2 dell'art. 5 del presente decreto le Ripartizioni
Faunistiche Venatorie dovranno allegare la seguente documentazione:
a)- cartografia aereofotogrammetrica scala 1/10.000 o 1/25.000 dalla quale si evinca, oltre
all'acclività, anche il perimetro dell'area o delle aree interessate;
b)- cartografia a scala 1/100.000 con l'individuazione, all'interno del perimetro dell'A.T.C. in cui
ricadono le aree demaniali interessate, di parchi, riserve naturali, oasi di protezione, Zone di
Ripopolamento e Cattura, ulteriori aree demaniali, Aziende Faunistico Venatorie ed Aziende Agro
Venatorie;
c)- carta forestale - SIF - Regione siciliana informatizzata di cui all'indirizzo
http://sif.regione.sicilia.it con l'individuazione dei confini delle aree demaniali inte- ressate.
d)- relazione tecnica che illustri: l'uso del suolo e la situazione ambientale generale dell'area
demaniale interessata, con particolare riferimento alle specie di fauna presenti; gli eventuali interventi di carattere gestionale che si intendono attuare; la situa- zione ambientale del territorio
circostante; l'indice medio di densità venatoria dell'ATC. interessato calcolato dal rapporto tra il
numero totale dei cacciatori autorizzati ad esercitare la caccia al suo interno nell'ultimo anno, ed il
suo territorio agro silvo pastorale utile all'esercizio venatorio.
Art. 7
(Abrogazione di provvedimenti)
Sono abrogati i provvedimenti assessoriali prot. n. 4533 del 7/8/1998, prot. n. 007 del 5/1/1999,
prot. n. 3875 del 21/5/1999, nonché ogni altra disposizione assessoriale in contrasto o non
compatibile con il presente decreto.
Art. 8
(Sanzioni)
1. Alla violazione del divieto di cui all'art. 2, co. 2, lett. b) del presente decreto si applica la
sanzione ex art. 32, co. 5, L.R. n° 33/1997 in relazione all'art. 18, co. 3, stessa legge.
2. Alla violazione del divieto di cui all'art. 2, co. 2, lett. c) del presente decreto si applica la
sanzione ex art. 31, co. 1, lett. g), L. 157/92.
3. Alla violazione di cui all'art. 2, co. 4 del presente decreto si applica la sanzione prevista dall'art.
31, co. 1, lett. d) L. 157/92.
L'Assessore