Calendario venatorio Puglia 2010\2011

Re: Calendario venatorio Puglia 2010\2011

CONFERMO PIENAMENTE......SENZA DIRE DOVE,SI è APERTA IL 15 AGOSTO LA CACCIA E L'AMICO CHE E' ANDATO MI HA CHIAMATO IERI SERA DICENDOMI NUMERI STRATOSFERICI...ANCHE CON 2 ZERI A MATTINATA. [****.gif] [****.gif]
 
Re: Calendario venatorio Puglia 2010\2011

cmq sia noi anke quest'anno ci divertiremo ne sono sicuro!!!!!!!!!!!!!fiero di essere PUGLIESE E CACCIATORE!!!!!!!!!!! UN SALUTO A TUTTI VOI E UN SINCERO AUGURIO DI INIZIO ANNO VENATORIO A TUTTI VOI!!! W LA CACCIA
 
Re: Calendario venatorio Puglia 2010\2011

Sulla ipotesi 4: posso dire che in pineta negli anni 80 si era imposto il 2 colpi ..... ma senza doppietta obbligatoria, che però mio padre mi comprò con sacrificio (una beretta 686s che ancora custodisco con grande affetto e fiducia balistica): tutti usavano l'automatico nel bosco ..... ed i 3 colpi. Dopo pochi anni ..... si è così tornati al 3 colpi, come oggi e si pensò allora al bossolo in cartone obbligatorio x limitare le cariche e favorire l'ecologia (prima c'era l'obbligo di raccolta munizioni .... ça va sans dire).
Oggi sarebbe cartone con pallino no toxic nella parte valliva di pineta ..... un controsenso rischioso anche in senso di sicurezza oltre che balistico (fanno solo le tinzinc clever che a 20-25m ..... e delle fiocchi steel x chi le trova), lasciando immaginare cosa succede in realtà.

Soluzioni meno draconiane, ma più controllabili a priori x evitare comportamenti da furbettini italici del quartierino, ovvero doppietta obbligatoria in certi territori o x certi tipi di caccia forse (x esperienza) consentirebbero risultati certi e monitoraggio assicurato di educazione e rispetto venatorio, che il colpo singolo invece sulle ns armi (che non è il monocolpo .....) non garantisce.
Inoltre si potrebbe ragionare sul "comportamento" british e francese più sportivo: 2 colpi obbligatori a chi fa la stanziale e/o la vagante in genere; 3 colpi solo x appostamento, ma ..... il colpo singolo non lo vorrebbero nemmeno lobby di armieri e produttori di munizioni. In ogni caso può anche essere "un ragionamento di scambio" che potrebbe servire, non solo ad educare in senso europeo e sportivo i cacciatori (la stanziale poi .....), in "cambio" di altre modifiche normative più utili x TUTTI i cacciatori.
 
Re: Calendario venatorio Puglia 2010\2011

Dal sito della Regione Puglia questa mattina:

"Approvato dalla Giunta regionale il Programma Venatorio regionale stagione 2010-2011 ed il relativo calendario.L’apertura della stagione venatoria è fissata al 19 settembre 2010 ed il termine al 30 gennaio 2011 per i residenti nella Region3. Per gli extraregionali invece, l’esercizio venatorio è consentito da domenica 3 ottobre 2010 fino a domenica 16 gennaio 2011".

Non ho letto cenni di preapertura!!!! Qualcuno è a conoscenza di notizie più certe?

Vincenzo
 
Re: Calendario venatorio Puglia 2010\2011

ciao gabriele, Benvenuto tra noi! c'è un'apposita sezione dove potrai presentarti a tutto il forum, inoltre ti invito ad aggiornare il tuo profilo inserendo la Località da cui ci scrivi, servirà a capire molti post di settore che riguardano la tua zona.
 
Re: Calendario venatorio Puglia 2010\2011

dux ha scritto:
ti ricordo, l'attuale governo centrale ha fatto di peggio, oppure hanno modificato la 157 ed io nn me ne sono accorto?
E quello della Regione Puglia sta finendo di rovinare tutto, ringraziamo quel sig.re che si chiama DARIO STEFANO che si è venduto ai verdastri.
Non credo Dux che ti conviene continuare, non ci sono ne i numeri ne dati alla mano anzi ti dirò che stanno dimostrando di essere "anticaccia", e si si stanno mangiando quel poco che rimane di una regione che si chiama Puglia che era stata lasciata con un tesoretto di qualche milione di euro da un Sig.re che si chiama RAFFAELE FITTO, ma è chiaro le cose in Italia non possono andar bene perchè alla base ci sono solo sporchi interessi a danno dei cittadini che pagano le tasse.
 
Re: Calendario venatorio Puglia 2010\2011

avvocatocb ha scritto:
Ragazzi la soluzione era semplicissima, ma nessuna associazione venatoria ha ritenuto di perseguirla. Bisognava contestare le indicazioni dell'ISPRA con un documento scentifico-tecnico. Da lì nascono tutti i problemi. L'ISPRA è un carrozzone inadeguato priva di mezzi tecnici e finanziari che si basano su pareri di esperti che non sempre hanno la possibilità di fare valutazioni concrete sulle singole specie di uccelli. Le associazioni venatorie contestano formalmente l'istituto suddetto senza contrapporre un documento scentifico valido.
Consentimi Luca,chi fece le tabelline dei kc erano e sono dottori molto affermati in Italia e all'estero,il Dott Spina e il Dott Volponi,hanno redatto studi accurati,ovviamente ha prevalso la loro anima anti-caccia,se leggi l'ultimo atlante dell'ispra ti accorgi che hanno usato un metro di valutazione molto diverso da quello usato nel lontano 2002 -04 nel consegnare all'europa i dati per l'Italia,le associazioni venatorie all'epoca come oggi sono absolete in questo.Tu non lo sai, eri troppo piccolo,la famosa riunione al minambiente con loro, duro esattamente 20 minuti Spina li liquido a calci in culo,non avevano dati scientifici di spessore per contrastare i sui titoli...

Questo è il problema!
Quando si chiede di opporsi giuridicamente a questo calendario non si dice una cosa sbagliata. Ma vi faccio una domanda? Nel momento in cui io avvocato predispongo un ricorso devo allegare un documento scentifico di altissimo livello che dimostri l'illegittimità delle linee guida dell'ISPRA. Chi mi fa questo documento scentifico??????????? Sapete perchè gli ambientalisti molto spesso impugnano gli atti amministrativi in materia di caccia e a volte vincono? Perchè hanno associazioni ben organizzate e fondi economici che noi ci scordiamo. Noi abbiamo associazioni venatorie che purtroppo sono alla frutta. O decidiamo di fare una battaglia per l'unità delle associazioni venatorie oppure perderemo sempre e continueremo a scontrarci senza ottenere nulla.
Io faccio parte del comitato tecnico provincile della Provincia di Bari e ho votato per mantenere il calendario uguale a quello dello scorso anno. Purtroppo il comitato provinciale ha solo un potere consultivo quindi in "soldoni" non conta nulla.
Però ho una curiosità: voglio sapere cosa è successo nel comitato regionale e come si sono comportate le nostre amate associazioni venatorie...
Avv. Luca Cecinati


Anche qui i documenti ispra o infs sono documenti tecnico scientifici di spessore riconosciuti dalla 157,e sono validissimi ai fini di una impugnativa al tar.Ci sono associazioni venatorie ricchissime che nel l'arco di venti anni non hanno fatto nulla su studi o altro che potesse aiutarci....
 
Re: Calendario venatorio Puglia 2010\2011

sasà ha scritto:
io ribadisco ,assicurazione privata,4 amici mi anno appena chiesto di farla dove la faccio io,4 tessere federcaccia in meno. [3] [violent.gif] [3]
speriamo ci seguino in molti ma come già detto siamo dei pecoroni e ti farò vedere che anche quest'anno le associazioni "galleggeranno". Saluti
 
Re: Calendario venatorio Puglia 2010\2011

complimenti.
siamo veramente una categoria di persone equilibrate. dei gran signori cacciatori.
Per fortuna che qualcuno (a parte qualche energumeno verbale ) utilizza questo forum per esprimere, su moltissimi argomenti di grande interesse, pareri legali e professionali e non solo insulti di bassa lega.
Ribadisco ciò che ho espresso anche in precedenza. Attenzione!!! Gli insulti sminuiscono di più chi li trasmette, rispetto a chi li riceve. Chi ha (o pensa di avere) argomenti validi e professionali (e ce ne sono sicuramente tantissimi) li esprima. ma con educazione.
Cerchiamo di non cadere troppo in basso.
Questo, naturalmente, è solo un mio modestissimo e personale parere.
Saluti. MaurizioSulas
 
Re: Calendario venatorio Puglia 2010\2011

Urika ha scritto:
Una vergogna totale....

Grazie "Urika", quindi questo in allegato è quello definitivo......... scusatemi ma mi viene il voltastomaco ........ stò valutando seriamente se l'anno prossimo alla scadenza del PdA (6anni) rinnovare.....o vendere tutto.... ed uscire da questo tunnel. Aspetto settembre per vedere come andrà a finire con la legge sulle armi e ricarica..... poi.... (mi è passata la voglia anche di andare in ferie)
Un saluto
[censored.gif] [42] [censored.gif] [42]
 
Re: Calendario venatorio Puglia 2010\2011

tanto per sdrammatizzare proponete questo come calendario....si che era caccia allora.



I titolari di licenza di caccia, rilasciata ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, possono praticare l'
esercizio venatorio nel territorio della Regione Puglia a parita' di diritti e di doveri e nella osservanza
delle norme della presente legge.
ARTICOLO 2
Ai fini della tutela della selvaggina e delle colture agricole, il territorio della Regione Puglia, ai sensi dell'
art. 10 della legge 27 dicembre 1977, n. 968, e' sottoposto a regime gratuito di caccia controllata con le
limitazioni di tempo, di luogo e di capi di selvaggina da abbattere per ciascuna delle specie indicate
dall'art. 11 della citata legge n. 968 del 27- 12- 1977.
ARTICOLO 3
E' vietato abbattere, catturare o detenere esemplari di qualsiasi specie di mammiferi ed uccelli
appartenenti alla fauna selvatica non compresi tra le specie di cui al successivo art. 4.
ARTICOLO 4
L' esercizio venatorio nel territorio della Regione Puglia, puo' essere esercitato esclusivamente nei
periodi ed alle specie di uccelli e di mammiferi sotto specificati nei soli giorni di: MERCOLEDI' -
GIOVEDI' - DOMENICA
a) Specie cacciabili dal 20 agosto 1978 fino al 31 dicembre 1978:
2 quaglia (Coturnix coturnix), tortora (Streptopelia turtur), calandro (Anthus campestris), prispolone
(Anthus trivialis) e merlo (Turdus merula).
b) Specie cacciabili dal 20 agosto 1978 fino al 28 febbraio 1979:
germano reale (Anas platyrhynchos), folaga (Fulica atra), gallinella di acqua (Gallinula chloropus).
c) Specie cacciabili dal 20 agosto 1978 fino al 31 marzo 1979:
passero (Passer Italiae), passera mattugia (Passer montanus), passera oltremontana (Passer
domesticus), storno (Sturnus vulgaris), porciglione (Rallus aquaticus), alzavola (Anas crecca),
canapiglia (Anas strepesa), fischione (Anas penelope), codone (Anas acuta), marzaiola (Anas
querquedula), mestolone (Anas clypeata), moriglione (Aythya ferina), moretta (Aythya fuligula),
beccaccino (Capella gallinago), colombaccio (Columba palumbus), frullino (Lymocryptes minimus),
chiurlo (Numenius arquata), pittima minore (Limosa lapponica), pettegola (Tringa totanus), donnola
(Mustela nivalis), volpe (Vulpes vulpes), piviere (Charadrius apricarius) e combattente (Philomahus
pugnax).
d) Specie cacciabili dal 17 settembre 1978 fino al 31 dicembre 1978:
MAMMIFERI: coniglio selvatico (Oryctolagus cuniculus), lepre comune (Lepus europaeus), lepre
sarda (Lepus capensis), lepre bianca (Lepus timidus), camoscio (Rupicapra rupicapra rupicapra),
capriolo (capreolus capreolus), cervo (Cervus elaphus capreilus), cervo (Cervus elaphus
hippelaphus), daino (dama dama), muflone (Ovis musimon), con esclusione della popolazione
sarda.
UCCELLI: pernice bianca (Lagopus Mutus), fagiano di monte (Lyrurus tetrix), gallo cedrone (Tetrao
urogallus, coturnice (Alectoris graeca), pernice sarda (Alectoris barbara), pernice rossa (Alectoris
rufa), starna (Perdix perdix), fagiano (Phasianus colchicus), fringuello (Fringilla coelebs), pispola
(anthus pratensis), peppola (Fringilla montifringilla), frosone (coccothraustes coccothraustes),
strillozzo (Emberizza calandra), colino della virginia, verdone (Chloris chloris), fanello (Carduelis
Cannabina) e spioncello (Anthus spinoletta).
e) Specie cacciabili dal 17 settembre 1978 fino al 28 febbraio 1979:
beccaccia (Scolopax rusticola).
f) Specie cacciabili dal 17 settembre 1978 fino al 31 marzo 1979:
cappellaccia (Galerida cristata), tottavilla (Lullula arborea), allodola (Alauda arvensis), cesena
(turdus Pilaris), tordo bottaccio (Turdus Philomelos), tordo sassello (Turdus Iliacus), taccola
(Coloeus monedula), corvo (Corvus frugilegus), cornacchia nera (Corvus corone) e pavoncella
(Vanellus vanellus).
g) Specie cacciabili dal 1°novembre 1978 fino al 31 gennaio 1979:
cinghiale.
ARTICOLO 5
3 L' esercizio venatorio ha inizio da una ora prima del sorgere del sole fino al tramonto secondo i seguenti
specifici orari:
AGOSTO: dalle 5,30 alle ore 20,15;
SETTEMBRE: dalle 6,00 alle ore 19,30;
OTTOBRE: dalle 6,00 alle ore 17,40;
NOVEMBRE: dalle 6,15 alle ore 16,45;
DICEMBRE: dalle 6,45 alle ore 16,30;
GENNAIO: dalle 7,00 alle ore 17,00;
FEBBRAIO: dalle 6,30 alle ore 17,40;
MARZO: dalle 5,45 alle ore 18,15;
I sopra specificati orari tengono conto dell'ora legale e fanno riferimento all' Osservatorio di Brera.
ARTICOLO 6
I mezzi consentiti per l' esercizio venatorio sono quelli previsti all' art. 9 della legge 27- 12- 1977, n. 968.
ARTICOLO 7
Per ciascuna giornata di caccia e' consentito ad ogni titolare di licenza di caccia di abbattere i seguenti
capi di selvaggina:
SELVAGGINA STANZIALE: N. 2 capi, di cui una sola lepre, fatta eccezione per gli ungulati il cui numero
non puo' superare un capo annuale; per il cinghiale e' consentito l' abbattimento di un capo per giornata
di caccia e secondo eventuale regolamento provinciale.
SELVAGGINA MIGRATORIA: N. 30 capi complessivi di cui: N. 10 colombacci; N. 10 tra palmipedi e
trampolieri e N. 5 beccacce.
Nessuna limitazione e' prevista per passeri e storni.
ARTICOLO 8
Le limitazioni di tempo e di capi di selvaggina migratoria da abbattere previsti dalla presente legge, sono
estese a tutte le riserve di caccia ricadenti nel territorio della Regione.
ARTICOLO 9
Per quanto riguarda gli appostamenti fissi e temporanei la Regione Puglia provvedera' ad emanare i
relativi regolamenti ai sensi dell' art. 16 della legge 27- 12- 1977, n. 968.
In attesa dell' emanazione dei sopra citati regolamenti, il cacciatore dovra' attenersi alle norme in
materia previste dal RD 5- 6- 1939, numero 1016.
4 ARTICOLO 10
L' addestramento e l' allenamento dei cani da ferma e da cerca e' consentita dal 20 luglio 1978 al 14
agosto 1978.
L' addestramento e l' allenamento dei cani da seguito e', invece, consentito dal 31 luglio 1978 al 10
settembre 1978 nei soli giorni di: MARTEDI' e VENERDI'.
Dopo il 31 dicembre 1978 e' vietato l' uso del cane da seguito, salvo che per la caccia al cinghiale fino al
31 gennaio 1979 e per eventuali battute alla volpe se necessario e se autorizzate dagli Enti delegati.
L' addestramento e l' allenamento dei cani e' consentito solo nei territori incolti o liberi da coltivazioni in
atto o comunque in tutte quelle zone ove non si arreca danno effettivo alle colture agricole.
ARTICOLO 11
Al fine di consentire un ordinato e disciplinato svolgimento dell' attivita' venatoria in regime di caccia
controllata, i titolari di licenza per l' esercizio della caccia devono essere in possesso di un tesserino
unico nazionale previsto dall' ultimo comma dell' art. 8 della legge 27 dicembre 1977, n. 968.
In attesa di apposita normativa regionale di delega, prevista dall' articolo 5 della legge 27- 12- 1977,
numero 968, le Province sono incaricate del rilascio dei tesserini e del disbrigo di tutte le pratiche
inerenti l' applicazione del presente Calendario venatorio.
Tale tesserino, valido in tutto il territorio Nazionale, e' rilasciato gratuitamente dall' Ente di cui al
precedente comma, previa esibizione delle licenze di caccia e del certificato in carta semplice di
residenza nel territorio provinciale.
Il tesserino e' stampato a cura della Regione Puglia.
Per ogni giornata di caccia, l' intestatario del tesserino deve annotare sullo stesso, immediatamente
dopo l' abbattimento, in modo indelebile, negli spazi all' uopo destinati, il numero e la specie dei capi di
selvaggina stanziale abbattuti.
Per quanto riguarda la selvaggina migratoria, il cacciatore deve indicare, in modo indelebile, il numero
dei capi complessivamente abbattuti.
Le Amministrazioni Provinciali pugliesi sono tenute a comunicare all' Assessorato Regionale all'
Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca, entro e non oltre il 10 aprile 1979, il numero dei tesserini rilasciati.
ARTICOLO 12
Nel territorio regionale e' vietato a chiunque:
a) l' esercizio venatorio nei giardini, nei parchi pubblici e privati e nei terreni adibiti ad attivita' sportive;
b) l' esercizio venatorio nei parchi nazionali, parchi regionali, riserve naturali; oasi di protezione e nelle
zone di ripopolamento e cattura, fatte salve le finalita' della rispettiva costituzione, nelle foreste
demaniali qualora gia' costituite in bandita di caccia; nei centri pubblici e privati di produzione di
selvaggina istituiti ai sensi dell' articolo 6 della legge 27- 12- 1977, numero 968.
5 c) l' esercizio venatorio ove vi siano opere di difesa dello Stato ed ove il divieto sia richiesto a giudizio
insindacabile dell' Autorita' militare o dove esistono monumenti nazionali purche' dette zone siano
chiaramente delimitate da tabelle esenti da tasse;
d) l' esercizio venatorio nelle aie e nelle corti o altre pertinenze di fabbricati rurali; nelle zone comprese
nel raggio di 100 metri da immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione o a posti di lavoro, e di 50
metri da vie di comunicazione ferroviarie e da strade carrozzabili eccettuate le strade poderali ed
interpoderali;
e) sparare da distanza minore di 150 metri con uso di fucile da caccia a canna liscia o da distanza
corrispondente a meno di una volta e mezza la gittata massima in caso di uso di altre armi in direzione
di immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione e posti di lavoro; di vie di comunicazione ferroviarie
e di strade carrozzabili eccettuate quelle poderali ed interpoderali; di funivie, filovie ed altri trasporti a
sospensione; di stabbi, stazzi, recinti ed altre aree delimitate ed individuate ai sensi del 4° comma
dell' art. 17 della legge 968 del 27- 12- 77 e destinate al ricovero ed alla alimentazione del bestiame
nel periodo di utilizzazione agro - silvo - pastorale.
f) portare armi da sparo per uso di caccia cariche anche se in posizione di sicurezza all'interno dei
centri abitati o a bordo di veicoli di qualunque genere; trasportare o portare le stesse armi cariche nei
periodi e nei giorni non consentiti per la caccia dalla presente legge;
g) cacciare a rastrello in piu' di tre persone e utilizzare a scopo di caccia, scafandri o tute impermeabili
da sommozzatore negli specchi o corsi d' acqua;
h) cacciare sparando da veicoli a motore, o da natanti a motore in movimento o da aeromobili;
i) cacciare su terreni coperti in tutto o nella maggior parte di neve ad eccezione dei corsi o specchi d'
acqua e per le specie acquatiche consentite;
l) prendere e detenere uova, nidi e piccoli nati di mammiferi e uccelli appartenenti alla fauna selvatica,
salvo che per i fini di cui all' art. 18 della legge 27- 12- 1977, n. 968 o nelle zone di ripopolamento e
cattura e nei centri di produzione selvaggina, o nelle oasi di protezione per sottrarli a sicura distruzione
o morte, purche' in tale ultimo caso se ne dia avviso entro 24 ore all' Organo venatorio piu' vicino che
adottera' le decisioni del caso;
m) detenere o commerciare esemplari di mammiferi ed uccelli presi con mezzi non consentiti dalla
presente legge;
n) usare richiami vivi appartenenti alle specie selvatiche oltre i tempi e all' infuori delle specie di cui all'
art. 18 della legge 968/ 77, salvo che si tratti della civetta da utilizzare quale zimbello per la caccia agli
alaudidi, nei limiti e nei modi stabiliti da eventuale successiva normativa regionale;
o) usare richiami vivi accecati o richiami acustici a funzionamento meccanico, elettromeccanico o
elettromagnetico con o senza amplificatore del suono;
p) cacciare in qualsiasi specchio d' acqua dove si esercita l' industria della pesca o la pescicoltura,
nonche' dei canali delle valli da pesca quando il possessore li circonda con tabelle esenti da tasse;
q) usare volatili, esclusi quelli di allevamento, nelle esercitazioni, nelle gare e nelle manifestazioni
sportive di tiro a volo;
6 r) usare selvaggina morta non proveniente da allevamenti per sagre e manifestazioni a carattere
gastronomico;
s) usare munizioni spezzate nella caccia agli ingulati; usare esche o bocconi avvelenati; usare armi
da sparo munite di silenziatore o impostate con scatto provocato dalla preda;
t) commerciare beccacce, comunque confezionate, nonche' uccelli morti di dimensione inferiore al
tordo, fatta eccezione per gli storni, passeri e le allodole, nel periodo in cui ne e' consentita la caccia;
u) rimuovere o danneggiare o comunque rendere inidonea al loro fine le tabelle legittimate apposte ai
sensi di legge, salvo restando l' applicazione dell' art. 635 del Codice Penale;
v) la posta alla beccaccia e l' esercizio venatorio da appostamento sotto qualsiasi forma al beccaccino;
y) l' esercizio venatorio nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di
altezza non inferiore a m. 1,80 o da corsi o da specchi d' acqua perenni il cui letto abbia la profondita'
di m. 1,50 e la larghezza di almeno m. 3,00.
I proprietari di detti fondi provvederanno ad apporre, a loro carico, tabellazione esente da tasse.
z) l' esercizio venatorio in forma vagante nei territori in attualita' di coltivazione quando arrechi danno
effettivo alle produzioni agricole;
w) ogni forma di uccellagione salvo che per i fini previsti dall' art. 18 della legge n. 968 del 27- 12-
1977.
k) l' esercizio venatorio nelle seguenti localita' interessate da intenso fenomeno turistico (gia' istituite e
disciplinate ai sensi dell' art.23 del TU 5- 6- 1939, n. 1016) Villaggio Valtour (Brindisi), Rosa Marina
(Brindisi), Monte Guarini - Zoo Safari (Brindisi), Isole Tremiti (Foggia), Costa d' Otranto (Lecce -
localita' Alimini); in questa ultima localita' il divieto e' limitato al periodo 20- 8- 1978 2 ottobre 1978.
ARTICOLO 13
Al fine di assicurare un ordinato e disciplinato svolgimento dell' attivita' venatoria, la vigilanza all'
applicazione della presente legge e' affidata ai guardiacaccia dipendenti dall' Amministrazione
Provinciale, alle Guardie volontarie delle Associazioni venatorie – Protezionistiche nazionali
riconosciute. E' affidata altresì agli Ufficiali, Sottufficiali e Guardie di Finanza, del Corpo Forestale dello
Stato, agli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria, alle Guardie Giurate Comunali e Campestri.
I Guardiacaccia dipendenti dall' Amministrazione Provinciale, ai sensi dell' art. 27 della Legge 968 del 27
dicembre 1977 esercitano funzioni di polizia giudiziaria, nell' ambito del territorio di ciascuna provincia.
ARTICOLO 14
Il contravventore alle disposizioni contenute nella presente legge, e' soggetto alle sanzioni previste all'
articolo 31 della legge 27- 12- 1977, n. 968.
ARTICOLO 15
E' istituito nel Bilancio regionale a decorrere dall' esercizio 1978 il seguente capitolo: Cap. 256 bis( CNI)


[Trilly-11-11.gif] peccato tutto questo non ce piu.....magari facessero un calendario cosi dalla contentezza forse non riusciremmo nemmeno ad andare a caccia [Trilly-77-24.gif] (scherzo ovviamente).
 
Re: Calendario venatorio Puglia 2010\2011

Toto 391 ha scritto:
Ciao ieri sono stato al campo di tiro a volo e alcuni cacciatori vocificavano che la deroga a settembre per tortore e quaglie non cera, e chiusura ai tordi 31 dicembre [26] [Backstab_emoticon.gif] [protesta.gif]

addirittura! speriamo sia una delle tante assurdità; Toto io aspetterei ancora qualche giorno prima di fasciarmi la testa, a breve uscirà il nostro calendario e finalmente avremo le idee chiare [Trilly-11-11.gif]
 
Re: Calendario venatorio Puglia 2010\2011

dux ha scritto:
è ufficiale. preapertura 1 5 12 sttembre rispettivamente a tortora e gazza.
giornate fisse tutto l'anno, chiusura generale 31/01/2011, chiusura al tordo 20 gennaio!.

maggiori dettagli domani quando avro' il cartaceo in mano!


buona stagione atutti!

[mifaivomitare.gif]
 
Re: Calendario venatorio Puglia 2010\2011

colvi ha scritto:
emmedibi ha scritto:
SpiritoLibero ha scritto:
Colvi, ma quel ricorso al Piano Faunistico Venatorio, poi come è andato a finire??
Come ci immaginavamo tutti!
Il ricorso si discuterà nel merito e siccome nel Piano Faunistico non era stata inserita la provincia di BAT si dovrà rivedere tutto, la bozza delle modifiche relative al Piano Faunistico della Provincia di Lecce se vogliamo è stata fatta ma è ferma. Cmq a giorni ho un incontro con l'assessore Provinciale per discutere di una possibile soluzione tampone per l'annata venatoria 2010/2011, vi terrò aggiornati.


VENDOLA E DARIO STEFANO???? DUE PAGLIACCI DI PIAZZA VENDUTI AGLI ANTICACCIA, MA LA COLPA E' SEMPRE DI CHI LI HA VOTATI.
Fu fatto ricorso su l'ultimo piano faunistico venatorio?? Ma rimane valido o no? perchè io vado a caccia tranquillamente in zone ripopolamento e cattura ancora tabbellate ma deistituite secondo l'ultimo piano faun. ven.!!
 
Re: Calendario venatorio Puglia 2010\2011

corchillo ha scritto:
Butto ad indovinare il prossimo calendario presenterà:
- salvi per il tordo cacciabile sino al 31 gennaio
- tre giorni fissi mercoledi sabato e domenica
- preapertura solo alla tortora

Non era una bufala la questione del calendario fotocopia dell'anno scorso, purtroppo sembra che l'ISPRA si sia espressa con queste variazioni.

Spero qualcuno mi smentisca.
Anche a me sono arrivate notizie strane:
preapertura solo tortora a gazza e solo la mattina
tre giorni fissi dall'apertura alla chiusura.
 
Re: Calendario venatorio Puglia 2010\2011

mimetico ha scritto:
Urika76 ha scritto:
Secondo me è inutile discutere su destra e sinistra,Berlusconi e Vendola sono tutti uguali e tutti a loro modo ci hanno preso per il c...Non parliamo poi delle associazioni venatorie che di venatorio non hanno niente tranne il nome,non hanno mosso un dito per difendere i cacciatori che poi sono i loro CLIENTI perche noi per loro siamo il loro sostentamento,Si litigano tra loro la tessera in più mentre gli altri si divertono a inc... i cacciatori.
La nostra salvezza secondo me per come stanno le cose ora e la ristesura dei KC fatta da persone competenti per adeguarre la lista a quella delle altre nazioni del bacino del mediterraneo.L'unico problema è chi si batterà per questo?Aspettiamo il messia!!!!!!!

Caro Urika, riscrivo quì quello che ho già scritto in altro post, i politici(tutti) non voglionoaiutare 700.000 persone ed inimicarsi milioni di altre, non sono scemi, finchè tutti quelli che con la caccia ci mangiano(fabbriche-armerie ecc. ecc.)non cominciano ha fare un gran casino, non cambierà mai nulla, questa è la pura e cruda verità.
PS. Scusate l'intrusione

nessuna intrusione Mauro! sono d'accordo anche con la tua analisi, purtroppo i politici oltre alle colpe di cui abbiamo già accennato sopra, hanno anche quella di dover far ciò che più gli conviene, quindi nel nostro caso meglio scontentare 700.000 persone piuttosto che inimicarsi la stragrande maggioranza di persone contrarie a provvedimenti di qualsiasi genere che avvantaggino la nostra passione

un abbraccio
 
Re: Calendario venatorio Puglia 2010\2011

rispondo all AVVOCATO e concordo di quello che ha detto purtroppo leggendo gli ultimi commenti e vedo che si continua a dire tante porole e parlare di qusta aa.vv. e di queste associazioni private che per mio conto non serve a nulla loro ci rappressenteranno come sindacato chi affrontera il governo se ne avremo bisogno non penso propio le associaziono private .
purtroppo AVVOCATO quello che ha detto sul fatto che la maggior parte dei cacciatori andra ha fare le assicurazioni dalle loro amate associazioini e vero perche alla fine li fanno le promesse
io spero che si fonda una nuova associazione senza i partiti politici immezzo e da gestire noi CACCIATORI e fare un po di pulizia tra di noi perche ce tanto marcio AUGURO UN BUON FERRAGOSTO A TUTTI NOI CACCIATORI E FAMIGLIE
 
Armeria online - MYGRASHOP
Sponsor 2024
Indietro
Alto