Re: Calendario venatorio Puglia 2010\2011
tanto per sdrammatizzare proponete questo come calendario....si che era caccia allora.
I titolari di licenza di caccia, rilasciata ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, possono praticare l'
esercizio venatorio nel territorio della Regione Puglia a parita' di diritti e di doveri e nella osservanza
delle norme della presente legge.
ARTICOLO 2
Ai fini della tutela della selvaggina e delle colture agricole, il territorio della Regione Puglia, ai sensi dell'
art. 10 della legge 27 dicembre 1977, n. 968, e' sottoposto a regime gratuito di caccia controllata con le
limitazioni di tempo, di luogo e di capi di selvaggina da abbattere per ciascuna delle specie indicate
dall'art. 11 della citata legge n. 968 del 27- 12- 1977.
ARTICOLO 3
E' vietato abbattere, catturare o detenere esemplari di qualsiasi specie di mammiferi ed uccelli
appartenenti alla fauna selvatica non compresi tra le specie di cui al successivo art. 4.
ARTICOLO 4
L' esercizio venatorio nel territorio della Regione Puglia, puo' essere esercitato esclusivamente nei
periodi ed alle specie di uccelli e di mammiferi sotto specificati nei soli giorni di: MERCOLEDI' -
GIOVEDI' - DOMENICA
a) Specie cacciabili dal 20 agosto 1978 fino al 31 dicembre 1978:
2 quaglia (Coturnix coturnix), tortora (Streptopelia turtur), calandro (Anthus campestris), prispolone
(Anthus trivialis) e merlo (Turdus merula).
b) Specie cacciabili dal 20 agosto 1978 fino al 28 febbraio 1979:
germano reale (Anas platyrhynchos), folaga (Fulica atra), gallinella di acqua (Gallinula chloropus).
c) Specie cacciabili dal 20 agosto 1978 fino al 31 marzo 1979:
passero (Passer Italiae), passera mattugia (Passer montanus), passera oltremontana (Passer
domesticus), storno (Sturnus vulgaris), porciglione (Rallus aquaticus), alzavola (Anas crecca),
canapiglia (Anas strepesa), fischione (Anas penelope), codone (Anas acuta), marzaiola (Anas
querquedula), mestolone (Anas clypeata), moriglione (Aythya ferina), moretta (Aythya fuligula),
beccaccino (Capella gallinago), colombaccio (Columba palumbus), frullino (Lymocryptes minimus),
chiurlo (Numenius arquata), pittima minore (Limosa lapponica), pettegola (Tringa totanus), donnola
(Mustela nivalis), volpe (Vulpes vulpes), piviere (Charadrius apricarius) e combattente (Philomahus
pugnax).
d) Specie cacciabili dal 17 settembre 1978 fino al 31 dicembre 1978:
MAMMIFERI: coniglio selvatico (Oryctolagus cuniculus), lepre comune (Lepus europaeus), lepre
sarda (Lepus capensis), lepre bianca (Lepus timidus), camoscio (Rupicapra rupicapra rupicapra),
capriolo (capreolus capreolus), cervo (Cervus elaphus capreilus), cervo (Cervus elaphus
hippelaphus), daino (dama dama), muflone (Ovis musimon), con esclusione della popolazione
sarda.
UCCELLI: pernice bianca (Lagopus Mutus), fagiano di monte (Lyrurus tetrix), gallo cedrone (Tetrao
urogallus, coturnice (Alectoris graeca), pernice sarda (Alectoris barbara), pernice rossa (Alectoris
rufa), starna (Perdix perdix), fagiano (Phasianus colchicus), fringuello (Fringilla coelebs), pispola
(anthus pratensis), peppola (Fringilla montifringilla), frosone (coccothraustes coccothraustes),
strillozzo (Emberizza calandra), colino della virginia, verdone (Chloris chloris), fanello (Carduelis
Cannabina) e spioncello (Anthus spinoletta).
e) Specie cacciabili dal 17 settembre 1978 fino al 28 febbraio 1979:
beccaccia (Scolopax rusticola).
f) Specie cacciabili dal 17 settembre 1978 fino al 31 marzo 1979:
cappellaccia (Galerida cristata), tottavilla (Lullula arborea), allodola (Alauda arvensis), cesena
(turdus Pilaris), tordo bottaccio (Turdus Philomelos), tordo sassello (Turdus Iliacus), taccola
(Coloeus monedula), corvo (Corvus frugilegus), cornacchia nera (Corvus corone) e pavoncella
(Vanellus vanellus).
g) Specie cacciabili dal 1°novembre 1978 fino al 31 gennaio 1979:
cinghiale.
ARTICOLO 5
3 L' esercizio venatorio ha inizio da una ora prima del sorgere del sole fino al tramonto secondo i seguenti
specifici orari:
AGOSTO: dalle 5,30 alle ore 20,15;
SETTEMBRE: dalle 6,00 alle ore 19,30;
OTTOBRE: dalle 6,00 alle ore 17,40;
NOVEMBRE: dalle 6,15 alle ore 16,45;
DICEMBRE: dalle 6,45 alle ore 16,30;
GENNAIO: dalle 7,00 alle ore 17,00;
FEBBRAIO: dalle 6,30 alle ore 17,40;
MARZO: dalle 5,45 alle ore 18,15;
I sopra specificati orari tengono conto dell'ora legale e fanno riferimento all' Osservatorio di Brera.
ARTICOLO 6
I mezzi consentiti per l' esercizio venatorio sono quelli previsti all' art. 9 della legge 27- 12- 1977, n. 968.
ARTICOLO 7
Per ciascuna giornata di caccia e' consentito ad ogni titolare di licenza di caccia di abbattere i seguenti
capi di selvaggina:
SELVAGGINA STANZIALE: N. 2 capi, di cui una sola lepre, fatta eccezione per gli ungulati il cui numero
non puo' superare un capo annuale; per il cinghiale e' consentito l' abbattimento di un capo per giornata
di caccia e secondo eventuale regolamento provinciale.
SELVAGGINA MIGRATORIA: N. 30 capi complessivi di cui: N. 10 colombacci; N. 10 tra palmipedi e
trampolieri e N. 5 beccacce.
Nessuna limitazione e' prevista per passeri e storni.
ARTICOLO 8
Le limitazioni di tempo e di capi di selvaggina migratoria da abbattere previsti dalla presente legge, sono
estese a tutte le riserve di caccia ricadenti nel territorio della Regione.
ARTICOLO 9
Per quanto riguarda gli appostamenti fissi e temporanei la Regione Puglia provvedera' ad emanare i
relativi regolamenti ai sensi dell' art. 16 della legge 27- 12- 1977, n. 968.
In attesa dell' emanazione dei sopra citati regolamenti, il cacciatore dovra' attenersi alle norme in
materia previste dal RD 5- 6- 1939, numero 1016.
4 ARTICOLO 10
L' addestramento e l' allenamento dei cani da ferma e da cerca e' consentita dal 20 luglio 1978 al 14
agosto 1978.
L' addestramento e l' allenamento dei cani da seguito e', invece, consentito dal 31 luglio 1978 al 10
settembre 1978 nei soli giorni di: MARTEDI' e VENERDI'.
Dopo il 31 dicembre 1978 e' vietato l' uso del cane da seguito, salvo che per la caccia al cinghiale fino al
31 gennaio 1979 e per eventuali battute alla volpe se necessario e se autorizzate dagli Enti delegati.
L' addestramento e l' allenamento dei cani e' consentito solo nei territori incolti o liberi da coltivazioni in
atto o comunque in tutte quelle zone ove non si arreca danno effettivo alle colture agricole.
ARTICOLO 11
Al fine di consentire un ordinato e disciplinato svolgimento dell' attivita' venatoria in regime di caccia
controllata, i titolari di licenza per l' esercizio della caccia devono essere in possesso di un tesserino
unico nazionale previsto dall' ultimo comma dell' art. 8 della legge 27 dicembre 1977, n. 968.
In attesa di apposita normativa regionale di delega, prevista dall' articolo 5 della legge 27- 12- 1977,
numero 968, le Province sono incaricate del rilascio dei tesserini e del disbrigo di tutte le pratiche
inerenti l' applicazione del presente Calendario venatorio.
Tale tesserino, valido in tutto il territorio Nazionale, e' rilasciato gratuitamente dall' Ente di cui al
precedente comma, previa esibizione delle licenze di caccia e del certificato in carta semplice di
residenza nel territorio provinciale.
Il tesserino e' stampato a cura della Regione Puglia.
Per ogni giornata di caccia, l' intestatario del tesserino deve annotare sullo stesso, immediatamente
dopo l' abbattimento, in modo indelebile, negli spazi all' uopo destinati, il numero e la specie dei capi di
selvaggina stanziale abbattuti.
Per quanto riguarda la selvaggina migratoria, il cacciatore deve indicare, in modo indelebile, il numero
dei capi complessivamente abbattuti.
Le Amministrazioni Provinciali pugliesi sono tenute a comunicare all' Assessorato Regionale all'
Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca, entro e non oltre il 10 aprile 1979, il numero dei tesserini rilasciati.
ARTICOLO 12
Nel territorio regionale e' vietato a chiunque:
a) l' esercizio venatorio nei giardini, nei parchi pubblici e privati e nei terreni adibiti ad attivita' sportive;
b) l' esercizio venatorio nei parchi nazionali, parchi regionali, riserve naturali; oasi di protezione e nelle
zone di ripopolamento e cattura, fatte salve le finalita' della rispettiva costituzione, nelle foreste
demaniali qualora gia' costituite in bandita di caccia; nei centri pubblici e privati di produzione di
selvaggina istituiti ai sensi dell' articolo 6 della legge 27- 12- 1977, numero 968.
5 c) l' esercizio venatorio ove vi siano opere di difesa dello Stato ed ove il divieto sia richiesto a giudizio
insindacabile dell' Autorita' militare o dove esistono monumenti nazionali purche' dette zone siano
chiaramente delimitate da tabelle esenti da tasse;
d) l' esercizio venatorio nelle aie e nelle corti o altre pertinenze di fabbricati rurali; nelle zone comprese
nel raggio di 100 metri da immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione o a posti di lavoro, e di 50
metri da vie di comunicazione ferroviarie e da strade carrozzabili eccettuate le strade poderali ed
interpoderali;
e) sparare da distanza minore di 150 metri con uso di fucile da caccia a canna liscia o da distanza
corrispondente a meno di una volta e mezza la gittata massima in caso di uso di altre armi in direzione
di immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione e posti di lavoro; di vie di comunicazione ferroviarie
e di strade carrozzabili eccettuate quelle poderali ed interpoderali; di funivie, filovie ed altri trasporti a
sospensione; di stabbi, stazzi, recinti ed altre aree delimitate ed individuate ai sensi del 4° comma
dell' art. 17 della legge 968 del 27- 12- 77 e destinate al ricovero ed alla alimentazione del bestiame
nel periodo di utilizzazione agro - silvo - pastorale.
f) portare armi da sparo per uso di caccia cariche anche se in posizione di sicurezza all'interno dei
centri abitati o a bordo di veicoli di qualunque genere; trasportare o portare le stesse armi cariche nei
periodi e nei giorni non consentiti per la caccia dalla presente legge;
g) cacciare a rastrello in piu' di tre persone e utilizzare a scopo di caccia, scafandri o tute impermeabili
da sommozzatore negli specchi o corsi d' acqua;
h) cacciare sparando da veicoli a motore, o da natanti a motore in movimento o da aeromobili;
i) cacciare su terreni coperti in tutto o nella maggior parte di neve ad eccezione dei corsi o specchi d'
acqua e per le specie acquatiche consentite;
l) prendere e detenere uova, nidi e piccoli nati di mammiferi e uccelli appartenenti alla fauna selvatica,
salvo che per i fini di cui all' art. 18 della legge 27- 12- 1977, n. 968 o nelle zone di ripopolamento e
cattura e nei centri di produzione selvaggina, o nelle oasi di protezione per sottrarli a sicura distruzione
o morte, purche' in tale ultimo caso se ne dia avviso entro 24 ore all' Organo venatorio piu' vicino che
adottera' le decisioni del caso;
m) detenere o commerciare esemplari di mammiferi ed uccelli presi con mezzi non consentiti dalla
presente legge;
n) usare richiami vivi appartenenti alle specie selvatiche oltre i tempi e all' infuori delle specie di cui all'
art. 18 della legge 968/ 77, salvo che si tratti della civetta da utilizzare quale zimbello per la caccia agli
alaudidi, nei limiti e nei modi stabiliti da eventuale successiva normativa regionale;
o) usare richiami vivi accecati o richiami acustici a funzionamento meccanico, elettromeccanico o
elettromagnetico con o senza amplificatore del suono;
p) cacciare in qualsiasi specchio d' acqua dove si esercita l' industria della pesca o la pescicoltura,
nonche' dei canali delle valli da pesca quando il possessore li circonda con tabelle esenti da tasse;
q) usare volatili, esclusi quelli di allevamento, nelle esercitazioni, nelle gare e nelle manifestazioni
sportive di tiro a volo;
6 r) usare selvaggina morta non proveniente da allevamenti per sagre e manifestazioni a carattere
gastronomico;
s) usare munizioni spezzate nella caccia agli ingulati; usare esche o bocconi avvelenati; usare armi
da sparo munite di silenziatore o impostate con scatto provocato dalla preda;
t) commerciare beccacce, comunque confezionate, nonche' uccelli morti di dimensione inferiore al
tordo, fatta eccezione per gli storni, passeri e le allodole, nel periodo in cui ne e' consentita la caccia;
u) rimuovere o danneggiare o comunque rendere inidonea al loro fine le tabelle legittimate apposte ai
sensi di legge, salvo restando l' applicazione dell' art. 635 del Codice Penale;
v) la posta alla beccaccia e l' esercizio venatorio da appostamento sotto qualsiasi forma al beccaccino;
y) l' esercizio venatorio nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di
altezza non inferiore a m. 1,80 o da corsi o da specchi d' acqua perenni il cui letto abbia la profondita'
di m. 1,50 e la larghezza di almeno m. 3,00.
I proprietari di detti fondi provvederanno ad apporre, a loro carico, tabellazione esente da tasse.
z) l' esercizio venatorio in forma vagante nei territori in attualita' di coltivazione quando arrechi danno
effettivo alle produzioni agricole;
w) ogni forma di uccellagione salvo che per i fini previsti dall' art. 18 della legge n. 968 del 27- 12-
1977.
k) l' esercizio venatorio nelle seguenti localita' interessate da intenso fenomeno turistico (gia' istituite e
disciplinate ai sensi dell' art.23 del TU 5- 6- 1939, n. 1016) Villaggio Valtour (Brindisi), Rosa Marina
(Brindisi), Monte Guarini - Zoo Safari (Brindisi), Isole Tremiti (Foggia), Costa d' Otranto (Lecce -
localita' Alimini); in questa ultima localita' il divieto e' limitato al periodo 20- 8- 1978 2 ottobre 1978.
ARTICOLO 13
Al fine di assicurare un ordinato e disciplinato svolgimento dell' attivita' venatoria, la vigilanza all'
applicazione della presente legge e' affidata ai guardiacaccia dipendenti dall' Amministrazione
Provinciale, alle Guardie volontarie delle Associazioni venatorie – Protezionistiche nazionali
riconosciute. E' affidata altresì agli Ufficiali, Sottufficiali e Guardie di Finanza, del Corpo Forestale dello
Stato, agli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria, alle Guardie Giurate Comunali e Campestri.
I Guardiacaccia dipendenti dall' Amministrazione Provinciale, ai sensi dell' art. 27 della Legge 968 del 27
dicembre 1977 esercitano funzioni di polizia giudiziaria, nell' ambito del territorio di ciascuna provincia.
ARTICOLO 14
Il contravventore alle disposizioni contenute nella presente legge, e' soggetto alle sanzioni previste all'
articolo 31 della legge 27- 12- 1977, n. 968.
ARTICOLO 15
E' istituito nel Bilancio regionale a decorrere dall' esercizio 1978 il seguente capitolo: Cap. 256 bis( CNI)
[Trilly-11-11.gif] peccato tutto questo non ce piu.....magari facessero un calendario cosi dalla contentezza forse non riusciremmo nemmeno ad andare a caccia [Trilly-77-24.gif] (scherzo ovviamente).