miccia

Cacciatore argento (500/1000)
Registrato
27 Agosto 2007
Messaggi
1,839
Punteggio reazioni
4
Località
Genova
Articolo 1
(Caccia programmata)
1. Ai fini della razionale gestione delle risorse faunistiche sull’intero territorio della Liguria si applica il seguente regime di caccia programmata:
A) Periodi di caccia:La caccia alla selvaggina stanziale ed alla selvaggina migratoria sia da appostamento che in forma vagante è consentita in tutto il territorio della Liguria per tre giornate settimanali a scelta del cacciatore.
Per la zona faunistica delle Alpi resta valida la competenza della Provincia ai sensi del successivo punto E);
2) dal 1 ottobre al 30 novembre 2013, sulla base delle consuetudini venatorie locali, delle osservazioni relative alle annate precedenti e dei dati relativi agli abbattimenti delle ultime cinque stagioni venatorie disponibili, suddivisi per decadi, desunti dalla lettura informatizzata dei tesserini venatori e dalla loro analisi preliminare, la caccia alla selvaggina migratoria è consentita, ferma restando l’esclusione nei giorni di martedì e venerdì, per le ulteriori due giornate settimanali in tutto il territorio regionale, su conformi disposizioni emanate dalle Province, esclusivamente se praticata da appostamento;
3) non sono mai consentite né la posta né la caccia da appostamento, sia temporaneo sia fisso, sotto qualsiasi forma alla beccaccia e al beccaccino. A tal fine la caccia alla beccaccia è consentita esclusivamente in forma vagante con l’ausilio del cane da ferma o da cerca.
La caccia alla beccaccia si intende praticabile esclusivamente dal sorgere del sole sino alle ore 16,30;
B) Specie cacciabili e relativi periodi di caccia:
1) lepre comune, coniglio selvatico: dalla terza domenica di settembre all’8 di dicembre;
2) quaglia, tortora: dalla terza domenica di settembre al 31 ottobre;
3) pernice rossa e starna: dalla terza domenica di settembre al 30 novembre sulla base di piani di prelievo provinciali, redatti dagli A.T.C. e C.A., commisurati alla dinamica della popolazione, che prevedano l’adozione di meccanismi di controllo del prelievo. Le Province possono determinare limitazioni relative ad aree e periodi di caccia;
4) fagiano: dalla terza domenica di settembre al 30 novembre; dal 1 dicembre al 31 gennaio sulla base di piani di prelievo provinciali, redatti dagli A.T.C e C.A., commisurati alla dinamica della popolazione che prevedano l’adozione di meccanismi di controllo del prelievo;
5) beccaccia: dal 1 ottobre al 31 dicembre; dal 1 al 20 gennaio sono consentite due giornate settimanali, a scelta del cacciatore, con un prelievo massimo di un capo al giorno. La caccia alla beccaccia nel mese di gennaio può essere esercitata solo in forma esclusiva. A tal fine, il cacciatore che intenda esercitare tale pratica, prima dell’inizio della giornata, deve cerchiare la parola “beccaccia” nell’apposito spazio sulla pagina del tesserino venatorio riservato alla specie e non può esercitare altre forme di caccia;
6) merlo, allodola: dal 1 ottobre al 31 dicembre; per la specie merlo dalla terza domenica di settembre al 30 settembre solo da appostamento, con un massimo, per cacciatore, di 5 capi al giorno;
7) colombaccio: dal 1 ottobre al 31 dicembre; nei periodi: dalla terza domenica di settembre al 30 settembre e dal 1 al 31 gennaio esclusivamente da appostamento;
8) tordo bottaccio: dal 1 ottobre al 31 dicembre; dalla terza domenica di settembre al 30 settembre solo da appostamento raggiunto e lasciato con fucile in custodia e cane al guinzaglio; dal 1 al 31 gennaio sono consentite due giornate settimanali in forma vagante e/o da appostamento con un prelievo massimo di 10 capi complessivi al giorno;
9) tordo sassello: dal 1 ottobre al 31 dicembre; dal 1 al 31 gennaio sono consentite due giornate settimanali in forma vagante e/o da appostamento con un prelievo massimo di 5 capi complessivi al giorno
10) cesena: dal 1 ottobre al 31 dicembre; dal 1 al 20 gennaio sono consentite due giornate settimanali in forma vagante e/o da appostamento con un prelievo massimo di 10 capi complessivi al giorno;
11) germano reale, porciglione, gallinella d’acqua, folaga, pavoncella e beccaccino, dalla terza domenica di settembre al 31 gennaio; specie cacciabili esclusivamente con cartucce atossiche nelle zone umide, quale habitat delle specie acquatiche e palustri, come definite dalla Convenzione internazionale di Ramsar;
12) alzavola, codone, fischione, mestolone, moriglione, marzaiola: dal 1 ottobre al 20 gennaio; specie cacciabili esclusivamente con cartucce atossiche nelle zone umide, quale habitat delle specie acquatiche e palustri, come definite dalla Convenzione internazionale di Ramsar;
13) cornacchia nera, cornacchia grigia, ghiandaia, gazza: dalla terza domenica di settembre al 31 gennaio;
14) fagiano di monte: dal 1 ottobre al 30 novembre:, (limitatamente ai soggetti maschi); le Amministrazioni provinciali di Savona e di Imperia determinano, sulla base di appositi censimenti di campagna, il contingente del fagiano di monte che può essere abbattuto in relazione alla consistenza faunistica censita sul territorio e determinano le modalità di denunzia dei capi abbattuti ai fini della sospensione del prelievo.
Caccia alla volpe: è consentita ai singoli cacciatori dal 1 ottobre al 30 novembre in ogni giornata aperta alla caccia. Nel periodo compreso tra il 1 ottobre ed il 31 gennaio può essere consentita la caccia a squadre, con specifiche autorizzazioni nominative rilasciate dalle Province, alle squadre appositamente costituite, con l’impiego di ausiliari, in località determinate, ed in ogni giornata aperta alla caccia.
C) Specie vietate per insufficiente o non dimostrata consistenza faunistica: pernice bianca, lepre bianca, coturnice, cervo, daino e camoscio, ad esclusione per il daino delle province di Genova e Savona, e per il camoscio della provincia di Imperia.
D) Prelievo venatorio del cinghiale e prelievo degli ungulati in forma selettiva:
1) cinghiale: il prelievo venatorio del cinghiale è consentito nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, secondo le norme regolamentari emanate dalle Province e sino all’esaurimento dei contingenti di abbattimento dalle stesse stabiliti, nei seguenti periodi: dal 1 ottobre al 31 dicembre con facoltà delle Province di poter variare le date di apertura e di chiusura, ai sensi dell’articolo 18, comma 2, della l. 157/1992;
2) prelievo degli ungulati in forma selettiva:
Sulla base delle nuove linee guida nazionali elaborate dall’Istituto per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), l’approvazione di piani annuali di abbattimento in forma selettiva degli ungulati, distinti per sesso e classi di età e indicanti i periodi di prelievo, è conferita alle Province nel rispetto delle disposizioni previste dalle norme statali e regionali vigenti. Di tali piani di abbattimento, ogni fine stagione venatoria, dovrà essere trasmessa, agli uffici competenti regionali, dettagliata relazione.
E) Zona delle Alpi: l’esercizio della caccia nella zona faunistica delle Alpi è consentito su conformi disposizioni emanate dalle Province. Sui terreni ricadenti in Zona Alpi coperti in tutto o nella maggior parte dalla neve, l’esercizio venatorio è consentito esclusivamente per ungulati e tetraonidi secondo le disposizioni del presente calendario.
F) Zone di protezione speciale (Z.P.S.): Nelle Z.P.S., non ricomprese all’interno di zone di divieto venatorio, è consentito cacciare nel rispetto dell’articolo 7, comma 1, della legge regionale 31 ottobre 2006, n. 35 (Attuazione dell’articolo 9 della Direttiva Comunitaria 79/409 del 2 aprile 1979 sulla conservazione degli uccelli selvatici. Misure di salvaguardia per le zone di protezione speciale) e successive modificazioni ed integrazioni. Nel mese di gennaio, l’attività venatoria, è consentita nelle giornate di sabato e domenica.
G) Orario di caccia: La caccia a tutte le specie consentite dal presente calendario è autorizzata da un’ora prima del sorgere del sole sino al tramonto secondo l’orario di seguito riportato, con le eccezioni previste per la caccia di selezione agli ungulati che può terminare sino ad un’ora dopo il tramonto e per la beccaccia come disposto al punto 1., lettera A), 3) del presente calendario:
- dalla terza domenica di settembre al 30 settembre dalle ore 6.15 alle ore 19.15 (ora legale);
- dal 1 ottobre al 15 ottobre dalle ore 6.45 alle ore 18.45 (ora legale);
- dal 16 ottobre all’ultimo giorno di validità dell’ora legale dalle ore 7.00 alle ore 18.30 (ora legale);
- dal giorno di ripristino dell’ora solare al 31 ottobre dalle ore 6.00 alle ore 17.30;
- dal 1 novembre al 15 novembre dalle ore 6.15 alle ore 17.15;
- dal 16 novembre al 30 novembre dalle ore 6.30 alle ore 17.00;
- dal 1 dicembre al 15 dicembre dalle ore 6.45 alle ore 16.45;
- dal 16 dicembre al 31 dicembre dalle ore 7.00 alle ore 17.00;
- dal 1 gennaio al 15 gennaio dalle ore 7.15 alle ore 17.15;
- dal 16 gennaio al 31 gennaio dalle ore 7.00 alle ore 17.30.
H) Caccia con il falco e con l’arco: la caccia con il falco è consentita esclusivamente per le località, le specie, i modi ed i giorni nei quali è consentito il cane da ferma. L’uso dell’arco è consentito per le località, i modi ed i giorni nei quali è consentito l’uso del fucile.
I) Allenamento cani: 1) salvo restrizioni stabilite dalle Province, ai sensi dell’articolo 34, comma 10 della l.r. 29/1994, l’allenamento dei cani nel territorio da aprirsi alla caccia può essere condotto dal 15 agosto alla seconda domenica di settembre, esclusi i giorni di martedì e venerdì, da un’ora prima del sorgere del sole fino alle ore 13.00, fatta salva la possibilità di recupero dei cani da seguita;
2) l’addestramento cani per la caccia al cinghiale è regolamentato dalle Province, fermo restando quanto stabilito dal punto 1).
L) Carniere massimo giornaliero:
1. Fatte salve le limitazioni di carniere indicate nei punti precedenti, per ogni giornata di caccia ciascun cacciatore non può abbattere o catturare un numero di selvatici maggiore di quelli di seguito specificati:
a) Selvaggina stanziale: fagiano, starna, pernice rossa, lepre: complessivamente 2 capi, dei quali una sola pernice rossa, una sola starna e una sola lepre; fagiano di monte: 1 capo.
b) Selvaggina migratoria: 20 capi complessivamente con il limite di :
- tortora: 5 capi;
- allodola: 5 capi
- quaglia: 5 capi;
- beccaccia: 2 capi;
- beccaccino: 2 capi;
- germano reale, gallinella d’acqua, porciglione, pavoncella: complessivamente 5 capi;
- alzavola, fischione, codone, marzaiola, mestolone, moriglione, folaga: complessivamente 2 capi.
2. E’ consentito, oltre a quanto previsto dalla lettera L), il prelievo di 20 capi per specie per la cornacchia nera, cornacchia grigia, gazza e ghiandaia;
M) Carniere massimo stagionale:
1. Ciascun cacciatore non può abbattere, nel corso dell’intera annata venatoria, un numero di selvatici maggiore di quello di seguito specificato:
- quaglia: 25 capi;
- tortora: 25 capi;
- allodola: 25 capi;
- beccaccia: 15 capi;
- beccaccino: 5 capi;
- alzavola: 5 capi;
- fischione, codone, marzaiola, mestolone e moriglione: 3 capi stagionali per specie;
- folaga, porciglione: 5 capi;
- gallinella d’acqua: 10 capi;
- pavoncella: 10 capi;
- fagiano: 20 capi;
- lepre, pernice rossa e starna: complessivamente 8 capi con il limite massimo di 4 capi per specie.
2. E’ vietato esercitare l’attività venatoria alle specie di fauna selvatica non comprese nell’elenco di cui all’articolo 1 ed al di fuori degli orari e dei periodi consentiti.
3. Il prelievo di specie consentite, all’interno delle strutture private per la caccia (aziende faunistico-venatorie e aziende agrituristico-venatorie), è autorizzato nei periodi previsti dal presente calendario e nel rispetto dell’articolo 32, commi 6 e 7, della l.r. 29/1994 e successive modifiche ed integrazioni e dello specifico regolamento regionale 2 aprile 1997, n. 1. Nelle aziende faunistico-venatorie, il prelievo della selvaggina stanziale è consentito fino al raggiungimento dei contingenti di abbattimento stabiliti dai relativi piani autorizzati dalle Province.
Articolo 2
(Limitazioni all’attività venatoria)
1. Le Province possono, per i territori di rispettiva competenza, vietare o ridurre la caccia in determinate zone per periodi prestabiliti a determinate specie di fauna selvatica, tra quelle specificate all’articolo 1, per motivate ragioni connesse alla consistenza faunistica o per sopravvenute particolari condizioni ambientali, stagionali e climatiche nonché per malattie accertate dalle ASL provinciali competenti, o altre calamità.
2. La Regione può adottare le limitazioni ed i divieti di cui al comma 1 sui territori di due o più province per ragioni connesse alla consistenza faunistica o per sopravvenute particolari condizioni ambientali, stagionali e climatiche nonché per malattie accertate dalle ASL provinciali competenti, o altre calamità.
Articolo 3
(Tesserino per l’esercizio venatorio)
1. Il tesserino venatorio regionale deve essere rilasciato annualmente dagli organi preposti e deve essere compilato dal cacciatore in tutte le parti relative alla giornata di caccia, come disposto dall’articolo 38 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni ed integrazioni e dalle istruzioni riportate sul tesserino medesimo. Le annotazioni relative ai prelievi della beccaccia devono essere fatte al momento del recupero di ogni soggetto.
2. Fatto salvo quanto disposto dall’articolo 38, comma 5, della l.r. 29/1994 e successive modificazioni ed integrazioni, il tesserino venatorio relativo alla stagione precedente deve essere riconsegnato entro e non oltre il 15 di ottobre.

3. Il cacciatore è tenuto alla raccolta dei bossoli delle cartucce sparate.
CAPO II
VIGILANZA E SANZIONI
Articolo 4
(Vigilanza)
1. Per quanto riguarda la vigilanza venatoria, trovano specifico riferimento le disposizioni contenute nell’articolo 48, comma 1, della l.r. 29/1994 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Gli organi di vigilanza hanno l’obbligo di segnare l’avvenuto controllo del cacciatore nell’apposito spazio del tesserino regionale.
Articolo 5
(Sanzioni)
1. Il contravventore alle norme contenute nel presente calendario è soggetto alle sanzioni previste dalla l. 157/1992, dalla l.r. 29/1994 e successive modificazioni ed integrazioni e dalle altre norme vigenti in materia. In particolare per l’abbattimento di specie cacciabili, ma proibite dalle Province, si applicano le sanzioni previste dall’articolo 49 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni ed integrazioni.
CAPO III
NORME FINALI
Articolo 6
(Norme finali e transitorie)
1. Al fine di prevenire una possibile diffusione dell’influenza aviaria, la Regione adotta linee guida dirette alla tutela di coloro che praticano l’attività venatoria o che svolgono la vigilanza sul territorio.
2. In attuazione della legge 6 febbraio 2006, n. 66 “Adesione della Repubblica italiana all’Accordo sulla conservazione degli uccelli acquatici migratori dell’Africa – EURASIA, con Allegati e Tabelle, fatto a L’Aja il 15 agosto 1996”, la Regione adotta, qualora si rendano necessarie, misure di tutela volte a garantire la sostenibilità del prelievo venatorio.
3. Le Province, in attuazione delle disposizioni contenute negli Indirizzi regionali per la pianificazione faunistico venatoria provinciale (DGR 387/2011), adottano, tramite il Piano faunistico venatorio di cui all’articolo 6 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni ed integrazioni, misure per la tutela degli habitat e delle specie di fauna selvatica, nel rispetto delle direttive 2009/147/CE e 92/43/CEE, secondo quanto previsto dal d.p.r. 357/1997 “Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche” e successive modificazioni ed integrazioni.
4. Per tutto quanto non indicato nel presente calendario valgono le disposizioni contenute nella disciplina vigente in materia.
 
Mi sembra che sia abbastanza migliorativo rispetto a quello delle passate stagioni...
Mi auguro che sia stato ben redatto e motivato da renderlo inattaccabile al TAR...o quantomeno da risultare vincente in caso di ricorso...il fatto di essere uscito a Maggio è una buona garanzia x iniziare la stagione in tranquillità...
Prego i moderatori di questa stanza di mettere questo THREAD in evidenza ed eliminare quello già esistente.
 
Buon calendario, adesso aspettiamo come andranno i ricorsi, e le eventuali restrizioni provinciali.
 
CHI HA VOTATO CONTRO-CALENDARIO VENATORIO LIGURE
È stato approvato a maggioranza, con cinque voti contrari di Stefano Benzi (Federazione della Sinistra), Maruska Piredda (Di Pietro-Italia dei valori), Giancarlo Manti (Partito Democratico), Aldo Siri, Lorenzo Pellerano (Liste civiche per Biasotti presidente) il provvedimento amministrativo 106 “Calendario venatorio regionale per la stagione 2013-14. Approvati alcuni emendamenti di Francesco Bruzzone (Lega Nord Liguria-Padania) e Valter Giuseppe Ferrando (Partito Democratico) che rafforzano le motivazioni che ispirano il testo.
 
CHI HA VOTATO CONTRO-CALENDARIO VENATORIO LIGURE
È stato approvato a maggioranza, con cinque voti contrari di Stefano Benzi (Federazione della Sinistra), Maruska Piredda (Di Pietro-Italia dei valori), Giancarlo Manti (Partito Democratico), Aldo Siri, Lorenzo Pellerano (Liste civiche per Biasotti presidente) il provvedimento amministrativo 106 “Calendario venatorio regionale per la stagione 2013-14. Approvati alcuni emendamenti di Francesco Bruzzone (Lega Nord Liguria-Padania) e Valter Giuseppe Ferrando (Partito Democratico) che rafforzano le motivazioni che ispirano il testo.

I soliti che votarono contro l'anno scorso, lo posso testimoniare in quanto presente. Anticaccia dichiarati, votano no, a prescindere .... federazione della sinistra, vicino a Sel, (3% a livello nazionale) , Italia dei Valori ( estinta a livello nazionale ), Biasotti, ( centro destra, vicino al Pdl, si estinguera'... ) .
 
I soliti che votarono contro l'anno scorso, lo posso testimoniare in quanto presente. Anticaccia dichiarati, votano no, a prescindere .... federazione della sinistra, vicino a Sel, (3% a livello nazionale) , Italia dei Valori ( estinta a livello nazionale ), Biasotti, ( centro destra, vicino al Pdl, si estinguera'... ) .

Colleghi liguri....avete una motivazione in più su chi votare e chi no alle prossime elezioni regionali.....
 
ASSEMBLEA PUBBLICA
MARTEDI' 11 GIUGNO ORE 21:00 PRESSO LA SALA DELLA REPUBBLICA DI SARZANA ( LA SPEZIA )
INCONTRO CON I CACCIATORI.
ORDINE DEL GIORNO :
1) PRESENTAZIONE CALENDARIO VENATORIO LIGURIA 2013-2014
2) AREE CONTIGUE-ZPS-SIC, QUALE FUTURO A LA SPEZIA
3) MUNIZIONI ATOSSICHE, LINEE GUIDA ISPRA
4) FUSIONE ASSOCIAZIONI VENATORIE, PROSPETTIVE
5) VARIE ED EVENTUALI
PARTECIPERANNO ALL'INCONTRO:
FRANCESCO BRUZZONE Consigliere Regione Liguria
ALESSIO PIANA Presidente Regionale Anuu Liguria
GHERARDO AMBROSINI Presidente Provinciale FIDC La Spezia
MARZIO FAVINI Sindaco Castelnuovo Magra
NICOLA MICHELONI Presidente Anuu Val di Magra

Richiesta la partecipazione dell'Assessore Renata Briano

Per informazioni [email protected]
 
Domani 4 luglio 2013 importante sentenza del TAR Liguria su calendario venatorio 2012/2013, ricordate le varie sospensive cautelative e ricorsi dell'anno scorso, ecco, domani sapremo chi aveva ragione, in ogni caso il tutto sara' utile anche per quest'annata..... Incrociamo le dita.
 
Liguria_indirizzi_cinghiali-.jpg
La Corte Costituzionale ha ritenuto infondata la questione di illegittimità costituzionale sulla Legge regionale della Liguria 6 agosto 2012, n. 27, “Modifiche alla legge regionale 1° luglio 1994, n. 29” avanzata dal Consiglio dei Ministri.

La norma impugnata ha inserito nell’art. 34 della legge della Regione Liguria 1° luglio 1994, n. 29 (Norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio), il comma 4-bis, il quale stabilisce che, "in caso intervenga un provvedimento sospensivo dell’efficacia del calendario venatorio durante la stagione venatoria, la Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente per materia, è autorizzata ad approvare, con provvedimento motivato, un nuovo calendario venatorio riferito all’anno in corso, entro dieci giorni dalla data del provvedimento sospensivo".

Commenta favorevolmente la notizia Francesco Bruzzone, capogruppo della Lega Nord nel Consiglio Regionale della Liguria. "Si tratta di un'ottima notizia", commenta, "e rappresenta la conferma che la Regione Liguria e il Consiglio Regionale avevano agito nel giusto". "Di fatto - conclude Bruzzone - , ritorna a pieno titolo una garanzia in più per chi paga. Siamo soddisfatti. È una piccola, ma significativa boccata di ossigeno per i cacciatori, nei riguardi di ormai insistenti e costanti ricorsi al Tribunale Amministrativo Regionale".

[h=2]Non so se vi riferite a questa, credo di si, cmq rigurda la Liguria

Norma salva-calendario: infondata questione di illegittimità costituzionale[/h]
lunedì 15 luglio 2013
 
No grazie comunque per la notizia. Era un altro ricorso...

Scusa Miccia........riguardava cmq voi liguri.

- - - Aggiornato - - -

E' arrivato puntuale come un orologino Svizzero, evviva gli ambientalisti e la loro voglia di romperci le palle....

Spero non ti riferisca a me Nicola...........:D..tutto ma non quello, tengo a precisare......
 

Utenti che stanno visualizzando questa discussione

Armeria online - MYGRASHOP
Sponsor 2024
Indietro
Alto