Nella specie è stata ritenuta non diligente la custodia di due fucili da caccia lasciati in vettura a porte chiuse, in considerazione della facilità e frequenza con cui il furto può essere perpetrato.
*Cass. pen., sez. I, 27 maggio 2004, n. 24271 ( 13 maggio 2004) Ric. Cedro. (L, 18 aprile 1975, n. 110, art. 20).
Cassazione penale , sez. I, 13 maggio 2004, n. 24271 (dep.27 maggio 2004)
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.:
Dott. GEMELLI TORQUATO PRESIDENTE
1. Dott. SANTACROCE GIORGIO CONSIGLIERE
2. Dott. RIGGIO GIANFRANCO "
3. Dott. GRANERO FRANCANTONIO "
4. Dott. PEPINO LIVIO "
ha pronunciato la seguente
SENTENZA / ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) C. G. N. IL ...omissis...
avverso SENTENZA del 13/05/2003
TRIB. SEZ. DIST. di CARINOLA
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere
SANTACROCE GIORGIO
udito il Procuratore Generale in persona del dottor Luigi Ciampoli
che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza
impugnata
Udito, per la parte civile, l'Avv.
Udito il difensore Avv.to Patrizia ENDERLE, che ha insistito per
l'accoglimento del ricorso.
Fatto-Diritto
I. Nel giudizio conseguente ad opposizione a decreto penale di condanna, il tribunale di S. Maria Capua Vetere - Sezione distaccata di Carinola, con sentenza del 13 maggio 2003, condannava C. G. e R. V. alla pena di 350,00 euro di ammenda ciascuno, essendosi resi responsabili di non aver adoperato nella custodia di due fucili da caccia, regolarmente detenuti e denunciati, la diligenza necessaria nell'interesse della sicurezza pubblica (art. 20 legge n. 110/75).
La presenza delle due armi all'interno di un'autovettura Opel Kadett con le portiere chiuse a chiave era stata accertata dal carabiniere M. O., il quale aveva riferito in dibattimento che il veicolo era parcheggiato a distanza di circa 100 metri da un bar dove i suoi occupanti, identificati negli imputati e in una terza persona (A. E.), si erano trattenuti per circa dieci minuti. Secondo il tribunale, le modalità della custodia non potevano ritenersi idonee ad impedire che eventuali malintenzionati potessero impossessarsi dei due fucili lasciati all'interno dell'auto, parcheggiata sulla pubblica via in una zona in cui risultava elevatissimo il tasso di delinquenza, tanto più che le armi erano visibili dall'esterno e quindi facilmente sottraibili infrangendo i vetri dell'auto.
Ricorre per cassazione il C. a mezzo del proprio difensore, il quale deduce, sotto vari profili di erronea applicazione della legge penale e di vizio della motivazione, che l'auto sulla quale si trovavano le armi era regolarmente chiusa a chiave, dotata di antifurto e parcheggiata ad una distanza tale da non sfuggire al controllo dell'imputato (primo motivo); che la dichiarazione dei verbalizzante «auto si trovava a circa 100 metri dal bar dove si erano intrattenuti i suoi tre occupanti) era stata smentita dagli stessi imputati e dall'A., così come non trovava riscontro la tesi che l'auto fosse parcheggiata in una zona ad altissimo tasso di delinquenza (secondo motivo); che, da ultimo, il tribunale aveva omesso di assumere una prova decisiva (disponendo un confronto tra il M. e l'A.), che pure era stata richiesta dalla difesa (terzo motivo).
II. Il ricorso non è fondato.
L'art. 20 comma 1 parte prima della legge 18 aprile 1975, n. 110 impone l'obbligo ai possessori a qualsiasi titolo delle armi di cui agli artt. 1 e 2 della stessa legge (armi e munizioni da guerra ed armi e munizioni di armi comuni da sparo) di custodirle con ogni diligenza ai fini della sicurezza pubblica. Tale dovere generico di massima diligenza non va confuso con quello specifico di adottare efficienti misure antifurto, prescritto dalla seconda parte del comma 1 dello stesso articolo a carico di particolari categorie di soggetti (rivenditori e collezionisti di armi), sicché il contenuto del predetto dovere generico, in assenza dell'indicazione delle specifiche modalità con le quali le armi e le munizioni debbono essere custodite, deve essere individuato, di volta in volta, dal giudice di merito, in rapporto alle singole situazioni contingenti.
Nel caso in esame, il tribunale di S. Maria Capua Vetere ha ritenuto, sulla scia di un orientamento già indicato dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass., Sez. 1, 8 novembre 1984, n. 2617, L., RV 168368), che non può ritenersi diligente la custodia di due fucili da caccia lasciati in una vettura a porte chiuse, in considerazione della facilità e frequenza con cui il furto poteva essere perpetrato.
Tale motivazione appare logica ed adeguata avuto riguardo alla situazione contingente risultante dagli atti, tenendo conto della distanza tra il luogo di parcheggio dell'auto e quello in cui si erano trattenuti i suoi tre occupanti, del lasso di tempo trascorso tra il momento in cui l'auto è stata lasciata e quello in cui i tre sono risaliti a bordo, della particolare pericolosità della zona e della facilità con cui era possibile da parte di terzi impossessarsi dei due fucili.
Da questo angolo visuale, le critiche mosse dalla difesa del ricorrente nel secondo e nel terzo motivo di ricorso si risolvono in una rivalutazione del fatto, che è insindacabile in questa sede.
Al rigetto del ricorso seguono le conseguenze di legge, meglio precisate nel dispositivo.
Inizio documento
P.Q.M
Visti gli artt. 606, 616 c.p.p.
rigetta
il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 13 maggio 2004.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IN DATA 27 MAG. 2004