Caccia e Normativa: Puglia, Marmo interroga sui controlli Guardie Venatorie

piu le leggo e piu' ho le idee confuse.... sasa' perche' nn ci fai un bel riassunto di tutto ??? grazieeeeeeeeeeeee da parte di tutti hiihihiihih

In sintesi.........................
L'assessore regionale Marmo ha chiesto per iscritto, ai funzionari dell'ufficio preposto quali sono i documenti che il cacciatore è tenuto a portare con se quando esercita l'esercizio venatorio; viste le continue lamentele di molti verbalizzati specialmente dalla guardie volontarie, su l'obbligo o meno di versare l'importo dell'atc. e da questo il sequestro del fucile ecc., la domanda è:........ possono le GG.VV. fare questo ???? NO... poichè loro hanno solo funzione di controllo ed eventualmente contestare una sanzione amministrativa ... non altro.
La regione ha risposto con la citazione di una sentenza in cui si riconosce alle GG.VV. la funzione di "polizia giudiziaria" forse è l'unica che hanno trovato ??? io ho messo un "link" che dice il contrario dal sito del Dott. MORI.
Spero di essere stato capace a sintetizzare.
Saluti
 
Se le guardie venatorie volontarie hanno il riconoscimento di G.P.G. (guardie particolari giurate), allora hanno poteri di polizia giudiziaria, limitatamente ai compiti loro assegnati.
 

Alberto 69

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Caccia e Normativa: Puglia, il consigliere regionale Marmo presenta interrogazione riguardo i controlli effettuati dalle Guardie Volontarie Venatorie. Possono contestare il mancato versamento della quota ATC?

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Il consigliere della Regione Puglia, Nino Marmo, ha presentato un’interrogazione a risposta scritta al Presidente della Regione ed all’Assessore all’Agricoltura riguardo i controlli effettuati dalle Guardie Volontarie Venatorie a seguito delle proteste di molti cacciatori per la contestazione da parte dei volontari del mancato versamento della quota di iscrizione annuale all’ATC. “Molti cacciatori contestano l’eccesso di potere che si paleserebbe da parte degli addetti alla vigilanza venatoria che notificano verbali, a chi esercita le battute di caccia, contestando il mancato versamento della quota annuale di partecipazione all’ATC (Ambito Territoriale di Caccia). Detti cacciatori affermano che l’articolo 28 della legge 11 febbraio 1992 n. 157, e l’art. 23 della Legge Regionale n.27 del 13/08/1998, definiscono in maniera chiara ed inequivocabile quali sono i poteri ed i compiti degli addetti alla vigilanza venatoria, che non prevedono la dimostrazione, da parte dei cacciatori, dell’avvenuto versamento della quota annuale di partecipazione al proprio ATC”.“Concetto rafforzato – prosegue Marmo - dalla Corte di Cassazione Penale con sentenza n.6454 del 2/2/2006, che ha acclarato che le competenze degli addetti alla vigilanza venatoria si limitano alle materie - per l’appunto - “venatorie” e non di altro tenore. Tale pronuncia ha dato inequivocabilmente ragione in particolare alla battaglia che da tanti anni porta avanti Giuseppe Testone, un cacciatore monopolitano munito della licenza di caccia sin dal 1951, che da sempre respinge la richiesta di pagare, nella stessa regione in cui paga la tassa di concessione regionale, un’ulteriore somma di 42,00 € a favore dei comitati di gestione “ATC”, anche perché è la stessa Legge Regionale, n.27 del 13/8/1998, che destina automaticamente il 20% dei proventi della tassa regionale a detti Organismi”.“La sentenza richiamata afferma, in maniera definitiva, - scrive Marmo - quali sono i documenti che il cacciatore deve possedere per poter svolgere l’esercizio venatorio e che, quindi, deve esibire all’atto di un eventuale controllo da parte degli addetti alla vigilanza venatoria. Testone ha sempre sostenuto che la tassa regionale di concessione regionale (prevista dall’art. 23 della legge n. 157 dell’11/02/1992) e la licenza di caccia, autorizzano l’esercizio venatorio su tutto il territorio nazionale. La Regione Puglia si documenti ed adegui i comportamenti dei suoi aventi causa”.Di seguito la sentenza della Corte di Cassazione Penale n.6454 datata 21 febbraio 2006:

CORTE DI CASSAZIONE Penale, Sez. III, 21/2/2006 (C.c. 2/2/2006), Sentenza n. 6454
(Pres. Postiglione - Est. Teresi - Ric. Lancellotti - annulla senza rinvio ordinanza del Tribunale di Salerno del 26.09.2005)


CAMERA DI CONSIGLIO DEL 2/2/2006

SENTENZA N.174


REGISTRO GENERALE N. 43773/2005

Composta dagli Ill.mi Sigg.:
Dott. Amedeo Postiglione
1.Dott. Franco Mancini
2.Dott. Alfredo Teresi
3.Dott. Alfredo Maria Lombardi
4.Dott. Amedeo Franco
ha pronunciato la seguente


SENTENZA

sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Salerno avverso l'ordinanza del Tribunale di Salerno del 26.09.2005 che ha annullato il decreto di convalida di sequestro emesso dal PM il 6.09.2005 ed ha ordinato la restituzione in favore di Lancellotti Giovanni, indagato del reato di cui agli art. 2, comma 1 lett. c e 30 comma 1 lett. b legge n. 157/1.992, del fucile da caccia calibro 12, marca Beretta e di una cartucciera con 20 cartucce calibro 12;

Visti gli atti, l'ordinanza denunciata e il ricorso;

Sentita in Camera di Consiglio la relazione del Consigliere dott. Alfredo Teresi;

Sentito il PM nella persona del PG, dr. Francesco Salzano, il quale ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza;
osserva

Con ordinanza in data 26.09.2005 il Tribunale del riesame di Salerno annullava il decreto di convalida di sequestro emesso dal PM il 6.09.2005 ed ha ordinato la restituzione in favore di Lancellotti Giovanni, indagato del reato di cui agli art. 2, comma 1 lett. c e 30 comma 1 lett. b legge n. 157/1992, del fucile da caccia calibro 12, e di una cartucciera con 20 cartucce allo stesso sequestrati.
Riteneva il Tribunale che il sequestro fosse stato illegittimamente operato da guardie volontarie del WWF alle quali la legge n. 157/1992 non riconosce il relativo potere.
Proponeva ricorso per cassazione il PM denunciando violazione di legge; mancanza e manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione per avere il Tribunale escluso che gli agenti del WWF possano procedere a sequestro nella materia venatoria e chiedendo l'annullamento dell'ordinanza.
Il ricorso è fondato alla stregua della giurisprudenza di questa Corte secondo cui le guardie volontarie delle associazioni di protezioni dell'ambiente riconosciute dal Ministero dell'Ambiente (come il WWF) hanno la qualifica di agenti di polizia giudiziaria- "perché la legge 11 febbraio 1992 n. 157 espressamente attribuisce ad esse un compito di vigilanza venatoria sulla "applicazione della presente legge" compreso l'art. 30 relativo alle sanzioni penali (vedi art. 27 lett. D);- perché l'articolo 28 stessa legge nel definire poteri e compiti degli addetti alla vigilanza venatoria ricomprende sia il potere ispettivo (la richiesta di esibizione della licenza di porto del fucile per uso di caccia; la richiesta di esibizione del tesserino rilasciato dalla Regione; la richiesta del contrassegno di assicurazione), sia il potere di controllo della fauna abbattuta o catturata (vedi art. 28, 1^ comma) e il potere di accertamento (redazione del verbale) (art. 28, 5^ comma);- perché la qualifica di polizia giudiziaria a favore delle guardie volontarie non richiedeva una specifica menzione, essendo tali soggetti competenti solo per la materia venatoria, mentre appariva necessaria per altri soggetti pure menzionati nella legge aventi competenza generale;- perché nel contenuto degli art. 55 e 57 c.p.p. "il prendere notizia dei reati" e' collegato logicamente in via funzionale al dovere di "impedire che vengano portati a ulteriori conseguenze" e ciò sembra debba valere anche per le guardie venatorie, naturalmente solo nei limiti del servizio cui sono destinate, anche per una esigenza operativa essenziale nella specifica materia, onde assicurare gli elementi probatori, evitarne la dispersione ed impedire che l'azione antigiuridica possa proseguire (in tal senso si esprime anche la nota 28.3.1994, prot. 1467-44/6 U.L. del Ministero Giustizia)" (Cassazione sezione III n. 1151/1998 RV. 211205).Ne consegue che il sequestro del fucile e delle cartucce è stato legittimamente operato nell'esercizio dei poteri assegnati alle guardie volontarie delle associazioni di protezione dell'ambiente riconosciute dal Ministero dell'ambiente nella materia venatoria.

L'ordinanza va annullata senza rinvio, sicché rivive il provvedimento annullato
P.Q.M.

La Corte annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata.

Cosi deciso nella Camera di Consiglio in Roma il 2.02.2006


M A S S I M E


Sentenza per esteso

1) Caccia - Guardie volontarie - Associazioni ambientaliste riconosciute dal Ministero dell'Ambiente - Funzioni - Sequestro di un fucile e delle munizioni- Legittimità - Polizia giudiziaria. E' legittimo il sequestro di un fucile e delle munizioni operato da guardie volontarie delle associazioni di protezione ambientale riconosciute dal Ministero dell'Ambiente nella materia venatoria (come il WWF) avendo le stesse qualifica di agenti di polizia giudiziaria (Pres. Postiglione - Est. Teresi - Ric. Lancellotti - annulla senza rinvio ordinanza del Tribunale di Salerno del 26.09.2005). CORTE DI CASSAZIONE Penale, Sez. III, 21/2/2006 (Ud 2/2/2006), Sentenza n. 6454.

( 16 maggio 2013 )



Regione Puglia
 

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Io non ho mai letto "contributo volontario", ma piuttosto "spese di partecipazione" o "quota di iscrizione". Al di là di tutto, la legge parla chiaro e dice che per praticare la caccia in una determinata zona bisogna essere iscritti al relativo ATC. In caso di mancata iscrizione all'ATC è prevista una sanzione amministrativa.
 
invece si..........nel bolettino del versamento all'atc di residenza alla voce causale le aavv fanno scrivere "contributo volontario" come mai?

Io non ho mai letto sta cosa.....pero' se non verso l'obolo......entro il 31/12 me ne sto a casa.....e non volontariamente......quest'anno 160 sacchi.....piu' 50 di lagunare......
 
nel caso fosse obbligatorio ( io lo faccio sempre ) quanto cavolo pesa questo benedetto foglio che non si puo' portare insieme agli altri versamenti.....
gia abbiamo alle spalle gente ignorante e che e' pronta sempre a speculare sulla nostra minima distrazione , se poi noi siamo i primi ad andarli incontro e ci intestardiamo contro chi ci controlla e' finita.....
ammesso e concesso che i volontari non possono e nn devono controllare il versamneto dell'atc ci costa molto mostrarlo ed evitare sanzioni , perdite di tempo , soldi , salute o sbaglio ??????
 
A quanto si legge ( spero di aver capito bene), la Regione Puglia considera le Guardie Venatorie Volontarie agenti di P.G. .....??? se non ricordo male, questa qualifica è data solo ad Ufficiali ed agenti di Polizia di Stato, Carabinieri, Corpo Forestale dello Stato, Polizia Provinciale, in alcuni casi anche alla Polizia Locale...... ma dei Volontari ????
A supporto di quanto esposto sopra:
http://www.earmi.it/diritto/giurisprudenza/guardie giurate1.htm

Saluti
 
nel caso fosse obbligatorio ( io lo faccio sempre ) quanto cavolo pesa questo benedetto foglio che non si puo' portare insieme agli altri versamenti.....
gia abbiamo alle spalle gente ignorante e che e' pronta sempre a speculare sulla nostra minima distrazione , se poi noi siamo i primi ad andarli incontro e ci intestardiamo contro chi ci controlla e' finita.....
ammesso e concesso che i volontari non possono e nn devono controllare il versamneto dell'atc ci costa molto mostrarlo ed evitare sanzioni , perdite di tempo , soldi , salute o sbaglio ??????
Premesso che sono contro le guardie venatorie volontarie, con che titolo un pingo pallino qualsiasi viene a controllarmi?
Sono delle specie di ronde autorizzate, contro i cacciatori...
Premesso questo, ha ragione Gaetano, che ci costa portarci dietro il versamento dell'atc?
Io mi porto dietro tutte le ricevute dei versamenti fatti per quell'anno e a casa conservo tutte quelle degli anni precedenti...
Poi comunque se ce lo chiede uno della forestale il versamento? quindi conviene comunque portarselo dietro...
 
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