Re: Caccia abusiva fuori provincia, multate 300 doppiette tr
Re: Caccia abusiva fuori provincia, multate 300 doppiette tr
Borrik ha scritto:
Ma se un cacciatore trentino viene a caccia in Lombardia in iserva (Azienda Faunistico Venatoria o Azienda Agri Turistica Venatoria) rischia di commettere anche lui infrazione?
Mi sembrerebbe veramente assurdo.
no ..è consentito. la cosa che non è chiara è cacciare fuori da dette aziende.
Presentato un emendamento alla legge nazionale 157/92
CACCIA AL DI FUORI DEL TRENTINO: LA PROVINCIA STA LAVORANDO DA MESI
Da tempo il problema, che tocca centinaia di cacciatori trentini, connesso alla disciplina dell'esercizio della caccia al di fuori del territorio della regione di residenza è all'attenzione della Provincia autonoma di Trento, che per risolvere la questione legata all'applicazione interpretativa della norma nazionale data dalle singole Amministrazioni provinciali si è mossa fin dall'inizio della scorsa estate. L'intervento provinciale - che si è sviluppato in un allargato confronto in sede di Conferenza delle Regioni e Province autonome, che ha attivato uno specifico tavolo tecnico per affrontare il problema - ha portato alla presentazione, lo scorso 30 settembre, alla Commissione Politiche agricole ministeriale di una proposta di emendamento alla legge nazionale n. 157/92, art. 12, intesa a chiarire e regolarizzare la posizione dei cacciatori trentini.
Alla riunione della Commissione che ha discusso la proposta tecnica intesa a modificare la legge 157/92 presentata dal Trentino, su incarico della Conferenza delle Regioni e Province autonome, era presente l'assessore Tiziano Mellarini. "Un'interpretazione restrittiva della normativa nazionale - spiega Mellarini - aveva portato a precludere ai cacciatori trentini la possibilità di esercitare la caccia anche in altri ambiti del territorio nazionale, esterni alla cosiddetta "zona Alpi". Ciò ha generato un contenzioso ancora in corso ed una situazione di poca chiarezza, alla quale si intende ora porre rimedio attraverso l'emendamento che abbiamo proposto e che abbiamo presentato alla Conferenza Stato Regioni per il definito avvallo".
La questione è così riassumibile.
L'attività venatoria sul territorio nazionale è praticata, ai sensi dell'art. 5 della Legge 157/92 "in via esclusiva in una delle seguenti forme: a) vagante in zona Alpi; b) da appostamento fisso; c) nell'insieme delle altre forme praticate nel rimanente territorio.
Il territorio della provincia di Trento è interamente compreso nella "zona faunistica delle Alpi" e quindi i cacciatori trentini che chiedono il permesso per esercitare la caccia in provincia (ai sensi della legge provinciale n. 24/91) di fatto non esercitano alcuna opzione tra le tre forme di caccia citate sopra, rientrando "automaticamente" nella categoria a) (caccia vagante in zona Alpi).
Un'interpretazione restrittiva della normativa nazionale ha portato invece a ritenere, in alcuni casi, che i cacciatori trentino esercitino comunque un'opzione nel momento in cui chiedono il permesso di caccia in provincia di Trento, con la conseguenza che, dovendo essere tale scelta effettuata "in via esclusiva", essa preclude ai cacciatori stessi la possibilità di esercitare la caccia anche in altri ambiti del territorio nazionale (esterni alla cosiddetta "zona Alpi").
Ciò ha generato un contenzioso ancora in corso ed una situazione di poca chiarezza, alla quale si intende appunto porre rimedio attraverso l'emendamento presentato dalla Provincia autonoma di Trento. (cz)