VISTO il parere dell’ISPRA, trasmesso con nota protocollo generale N. 0046553 del 6.12.2012, espressamente riferito alla richiesta della Regione Lazio, che evidenzia la compatibilità del provvedimento in oggetto con lo stato di conservazione delle specie indicate e con il quadro normativo vigente purché siano rispettate le seguenti prescrizioni:
gli appostamenti utilizzati devono essere collocati:
- a non meno di 500 metri dalle zone umide, frequentate dagli uccelli acquatici in quanto sensibili al disturbo causato dalla caccia; - a distanza superiore a 500 metri dalle pareti rocciose o parzialmente tali, ciò a tutela dell’inizio delle attività riproduttive del Falco pellegrino (Falco peregrinus) e del Lanario (Falco biarmicus); il limite del carniere giornaliero per la specie Colombaccio ((Columba palumbus) deve essere limitato a cinque capi;
l’estensione della stagione venatoria non deve superare l’arco temporale massimo, secondo quanto previsto dall’art. 18, comma 2 della legge n. 157/72;
CONSIDERATO che, in conformità con la procedura di cui all’articolo 34 della legge regionale n. 17 del 1995, sono stati sentiti:
- le Amministrazioni provinciali;
- l’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale;
- il Comitato Tecnico Faunistico Venatorio Regionale;
VISTI i propri precedenti Decreti, per la stagione venatoria 2012/2013, il n. T00270 del 6.08.2012 recante "Calendario Venatorio e regolamento per la stagione venatoria 2012/2013" e il n. T00413 del 4.12.2012 recante "Calendario venatorio regionale 2012/2013, disciplina dell’esercizio venatorio nell’area di protezione esterna al Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise, versante laziale";
PRESO ATTO che il vincolo del non superamento dell’arco temporale massimo, come previsto dall’art. 18, comma 2, della legge n. 157/1992, risulta rispettato in quanto la Regione Lazio, con proprio Decreto n. T00270 del 6.08.2012 recante "Calendario Venatorio e regolamento per la stagione venatoria 2012/2013" ha previsto, per le specie colombaccio (Columba palumbus), cornacchia grigia (Corvus corone cornix), gazza (Pica pica) e ghiandaia (Garrulus glandarius), una apertura dell’attività venatoria posticipata al 1° ottobre 2012, rispetto alla data 16.09.2012 potenzialmente prevista ai sensi dell’art. 18, comma 1, legge 157/1992;
CONSIDERATO che nelle Zone di Protezione Speciale (ZPS) nel mese di gennaio, ai sensi della Deliberazione della Giunta Regionale del 16 dicembre 2011 n. 612 Allegato B, la caccia è consentita per soli due giorni, fissati dal calendario venatorio 2012-2013 nei giorni di giovedì e domenica;
RITENUTO opportuno nelle Zone di Protezione Speciale (ZPS) prevedere anche nel periodo dal 2 al 10 febbraio 2013, compresi, l’esercizio dell’attività venatoria nei soli giorni di giovedì e domenica;
RITENUTO opportuno, ai sensi dell’art. 18, comma 2, della l. 157/1992, disporre, nel territorio della Regione Lazio, il posticipo della chiusura dell’attività venatoria alle seguenti specie:
−colombaccio (Columba palumbus);
−cornacchia grigia (Corvus corone cornix);
−gazza (Pica pica);
−ghiandaia (Garrulus glandarius);
al 10 febbraio 2013, compresa tale data;RITENUTO necessario, ai sensi del richiamato art. 18, comma 2, della l. 157/1992, conformarsi alle prescrizioni indicate da ISPRA nel proprio parere trasmesso con nota n. 0046553 del 6.12.2012, e che pertanto, nel periodo compreso tra il 2 ed il 10 febbraio 2013, l’attività venatoria alle sopra riportate specie dovrà svolgersi con le seguenti modalità:
−l’esercizio venatorio è consentito esclusivamente da appostamento fisso e/o da appostamento temporaneo;
−gli appostamenti utilizzati devono essere collocati a non meno di 500 metri dalle zone umide ed a distanza superiore a 500 metri dalle pareti rocciose o parzialmente tali;
−l’esercizio venatorio è consentito senza l’ausilio del cane;
−l'esercizio venatorio è consentito dalle ore 6.15 alle ore 17.30;
−nelle Zone di Protezione Speciale (ZPS) la caccia è consentita nei soli giorni di giovedì e domenica;
−il limite di carniere giornaliero, per ciascun cacciatore, è stabilito nella misura di venti capi complessivi delle specie autorizzate, dei quali, comunque, non più cinque capi per la specie Colombaccio (Columba palumbus);
−ogni cacciatore che usufruisce della proroga della chiusura della caccia al 10 febbraio 2013, dovrà riportare, a penna con inchiostro indelebile, sul proprio Tesserino Venatorio, nella pagina "FEBBRAIO 2013", nelle colonne riservate al prelievo della "selvaggina stanziale" le specie: cornacchia grigia, gazza e ghiandaia; nelle colonne riservate al prelievo della "selvaggina migratoria", la specie: colombaccio.
DECRETA
In conformità con le premesse che qui si intendono integralmente richiamate:
1. Ai sensi delle previsioni dell’art. 18, comma 2, della l. 157/1992, il posticipo della chiusura dell’attività venatoria al 10 febbraio 2013, compresa tale data, nel territorio della Regione Lazio, alle seguenti specie:
−colombaccio (Columba palumbus);
−cornacchia grigia (Corvus corone cornix);
−gazza (Pica pica);
−ghiandaia (Garrulus glandarius).
2. Nel periodo compreso tra il 2 ed il 10 febbraio 2013, compresi, l’esercizio venatorio è consentito esclusivamente da appostamento fisso e/o da appostamento temporaneo.
3. Gli appostamenti utilizzati devono essere collocati a non meno di 500 metri dalle zone umide ed a distanza superiore a 500 metri dalle pareti rocciose o parzialmente tali.
4. L’esercizio venatorio è consentito senza l’ausilio del cane.
5. L'esercizio venatorio è consentito dalle ore 6.15 alle ore 17.30.
6. Nelle Zone di Protezione Speciale (ZPS) la caccia è consentita nei soli giorni di giovedì e domenica.
7. Il limite di carniere giornaliero, per ciascun cacciatore, è stabilito nella misura di venti capi complessivi delle specie autorizzate, dei quali, comunque, non più cinque capi per la specie Colombaccio (Columba palumbus).
8. Ogni cacciatore che usufruisce della proroga della chiusura della caccia al 10 febbraio 2013, dovrà riportare, a penna con inchiostro indelebile, sul proprio Tesserino Venatorio, nella pagina "FEBBRAIO 2013", nelle colonne riservate al prelievo della "selvaggina stanziale" le specie: cornacchia grigia, gazza e ghiandaia; nelle colonne riservate al prelievo della "selvaggina migratoria", la specie: colombaccio.
9. Per quanto non espressamente previsto dal presente decreto, si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 157/92 e successive modificazioni ed integrazioni, alla Legge regionale n. 17/95 e successive modificazioni ed integrazioni, alla Deliberazione del Consiglio Regionale n. 450/98 e successive modificazioni ed integrazioni, alla Deliberazione della Giunta Regionale del 16 dicembre 2011, n. 612, ai Decreti della Presidente della Regione Lazio n. T00270 del 6.08.2012 recante "Calendario Venatorio e regolamento per la stagione venatoria 2012/2013" e n. T00413 del 4.12.2012 recante "Calendario venatorio regionale 2012/2013, disciplina dell’esercizio venatorio nell’area di protezione esterna al Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise, versante laziale".
Avverso il presente Decreto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.
Il presente Decreto, redatto in duplice originale, uno per gli atti della Direzione regionale Attività della Presidenza, l’altro per i successivi adempimenti della struttura competente per materia, sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.
La Presidente
Renata Polverini