...ecco altre sentenze, tutte nella medesima direzione contro la caccia....stavolta della Corte Costituzionale....non sarà facile per nessuno tutelare la nostra passione....
Con la sentenza 63 (101), sono stati dichiarate ammissibili due richieste di referendum popolare relative all'abrogazione di numerose disposizioni della legge quadro sulla caccia e dell'art. 842, 1° e 2° comma, c.c. Nella motivazione, la corte ha, fra l'altro, chiarito come, secondo una moderna e sempre più ampia concezione, per caccia non sia da intendersi soltanto l'attività concernente l'abbattimento di animali selvatici, ma anche quella congiuntamente diretta alla protezione dell'ambiente naturale e di ogni forma di vita, a cui resta subordinata qualsiasi attività sportiva.
A questa concezione della caccia si ricollegano sia la sentenza 577 (102), con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale di una norma della legge della provincia autonoma di Bolzano n. 14 del 1987, che include tra le specie cacciabili animali appartenenti a specie non comprese nell'elenco di cui all'art. 11 della legge quadro: una disposizione, ha precisato la corte, che, costituendo norma fondamentale di una riforma economico-sociale (v. sentenza 1002 del 1988 (103)), è derogabile dalle regioni e province autonome solo nel senso dell'estensione delle specie non cacciabili e non certo dell'estensione delle specie cacciabili; sia la sentenza 578 (104), la quale, dopo aver ricompreso nell'ambito dell'attività venatoria il tiro al volo che si realizzi in atti diretti all'abbattimento della selvaggina, cioè di specie di volatili appartenenti alla fauna selvatica, ha, facendo uso degli stessi criteri ermeneutici adottati nella sentenza 63 (105) appena richiamata, ritenuto non illegittima l'estensione - operata dall'art. 37 l. reg. Lombardia n. 47 del 1978 - del relativo divieto anche a volatili di allevamento; con il che l'uso di tale pratica sportiva ha subìto un considerevole ridimensionamento.
Da ricordare, altresì, la sentenza 124 (106), che - richiamando la legge quadro sulla caccia n. 968 del 1977, nonché la convenzione di Berna - ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli art. 1, 2 e 10 l. reg. Friuli-Venezia Giulia n. 17 del 1969, nella parte in cui autorizzano l'uccellagione praticata con appostamenti fissi.