Re: appostamento temporaneo sull'albero
ciao marco nessun problema a chiarire, allora io reso un'occhiata in giro per quel che riguarda la legge sugli appostamenti temporanei ci sono pochi articoli e tutti recitano la solita musica: che l'appostamento deve esser fatto con materiale non boschivo che NON deve essere fiassato al terreno e che va fatto al momento che se ne usufruisce e disfatto al momento che si smette di cacciare, o ha fine giornata queste sono le cose che sono scritte sia sull'articolo che ha postato il collega roma3 ( Ufficio appostamenti: Appostamenti temporanei
Fondamentale distinzione tra questi e gli Appostamenti fissi è costituita dal carattere di stabilità ovvero dalle caratteristiche intrinseche dell’Appostamento tali da farlo ritenere o meno stabilmente infisso al suolo, avente o meno caratteristiche di persistenza e/o di modifica del sito.
Tale distinzione deve essere ben presente da chi pratica l’attività venatoria al fine di non violare la normativa vigente che nel caso che il sito dal quale si esercita la caccia abbia caratteri di stabilità prevede una particolare disciplina autorizzativi nonchè il pagamento di tasse di concessione regionali.
Rilevante appare anche la correlazione tra la tipologia di appostamento e la opzione di caccia poiché gli appostamenti temporanei di norma rientrano “nelle altre forme di caccia” previste per coloro che hanno optato per la tipologia di caccia prevista dall’art. 28 comma 3) lett. C) della L.R. 3/94.
Per un approfondimento sugli Appostamenti temporanei si rinvia a quanto prescritto dall’art. 59 del DPGRT n° 13/r 2004. Di seguito ci si limita a fornire una definizione di questo tipo di appostamento :
“Costituiscono appostamento temporaneo di caccia, con o senza l'uso di richiami, tutti i momentanei e superficiali apprestamenti di luoghi destinati all'attesa della selvaggina, effettuati utilizzando di norma capanni in tela o altro materiale artificiale o vegetale, che non comportino alcuna modifica di sito e non presentino alcun elemento di persistenza.”) come vedi richiama l'’art. 59 del DPGRT n° 13/r 2004. detto articolo così recita:
art. 59 Appostamentitemporanei
1. Costituiscono appostamento temporaneo di caccia, con o senza l'uso di richiami, tutti i
momentanei e superficiali apprestamenti di luoghi destinati all'attesa della selvaggina, effettuati utilizzando di norma capanni in tela o altro materiale artificiale o vegetale, che non comportino alcuna modifica di sito e non presentino alcun elemento di persistenza.
2. Sono altresì considerati appostamenti temporanei le zattere e le altre imbarcazioni, purché
saldamente e stabilmente ancorate durante l'esercizio venatorio.
3. Per la costruzione degli appostamenti temporanei può essere utilizzata vegetazione spontanea, esclusivamente arbustiva o erbacea, purché appartenente a specie non tutelate dalla normativa vigente ed è vietato utilizzare materiale fresco proveniente da colture arboree sia agricole che forestali e da piante destinate alla produzione agricola.
4. Gli appostamenti temporanei devono essere rimossi a cura dei fruitori al momento
dell'abbandono e comunque al termine della giornata venatoria.
5. Gli appostamenti temporanei per la caccia di selezione agli ungulati possono essere lasciati in essere con il consenso del proprietario e del conduttore del fondo.
sono sempre dell'opinione che non si parla ne di altezze ne della NON possibilità di fare un capanno per aria usando un ponteggio da muratore visto che per montarlo non occorre fissarlo al terreno come del resto gli appostamenti alla minuta selvaggina: se i paletti che li sostengono sono fissati al terreno ti fanno il verbale, se li appoggi soltanto allora è fattibile...
sono comunque sempre pronto ad eventuali suggerimenti al fine di migliorare la mia conoscenza....senza però che vengano a darmi dell'ignorante salutoni Stefano [3]
ciao marco nessun problema a chiarire, allora io reso un'occhiata in giro per quel che riguarda la legge sugli appostamenti temporanei ci sono pochi articoli e tutti recitano la solita musica: che l'appostamento deve esser fatto con materiale non boschivo che NON deve essere fiassato al terreno e che va fatto al momento che se ne usufruisce e disfatto al momento che si smette di cacciare, o ha fine giornata queste sono le cose che sono scritte sia sull'articolo che ha postato il collega roma3 ( Ufficio appostamenti: Appostamenti temporanei
Fondamentale distinzione tra questi e gli Appostamenti fissi è costituita dal carattere di stabilità ovvero dalle caratteristiche intrinseche dell’Appostamento tali da farlo ritenere o meno stabilmente infisso al suolo, avente o meno caratteristiche di persistenza e/o di modifica del sito.
Tale distinzione deve essere ben presente da chi pratica l’attività venatoria al fine di non violare la normativa vigente che nel caso che il sito dal quale si esercita la caccia abbia caratteri di stabilità prevede una particolare disciplina autorizzativi nonchè il pagamento di tasse di concessione regionali.
Rilevante appare anche la correlazione tra la tipologia di appostamento e la opzione di caccia poiché gli appostamenti temporanei di norma rientrano “nelle altre forme di caccia” previste per coloro che hanno optato per la tipologia di caccia prevista dall’art. 28 comma 3) lett. C) della L.R. 3/94.
Per un approfondimento sugli Appostamenti temporanei si rinvia a quanto prescritto dall’art. 59 del DPGRT n° 13/r 2004. Di seguito ci si limita a fornire una definizione di questo tipo di appostamento :
“Costituiscono appostamento temporaneo di caccia, con o senza l'uso di richiami, tutti i momentanei e superficiali apprestamenti di luoghi destinati all'attesa della selvaggina, effettuati utilizzando di norma capanni in tela o altro materiale artificiale o vegetale, che non comportino alcuna modifica di sito e non presentino alcun elemento di persistenza.”) come vedi richiama l'’art. 59 del DPGRT n° 13/r 2004. detto articolo così recita:
art. 59 Appostamentitemporanei
1. Costituiscono appostamento temporaneo di caccia, con o senza l'uso di richiami, tutti i
momentanei e superficiali apprestamenti di luoghi destinati all'attesa della selvaggina, effettuati utilizzando di norma capanni in tela o altro materiale artificiale o vegetale, che non comportino alcuna modifica di sito e non presentino alcun elemento di persistenza.
2. Sono altresì considerati appostamenti temporanei le zattere e le altre imbarcazioni, purché
saldamente e stabilmente ancorate durante l'esercizio venatorio.
3. Per la costruzione degli appostamenti temporanei può essere utilizzata vegetazione spontanea, esclusivamente arbustiva o erbacea, purché appartenente a specie non tutelate dalla normativa vigente ed è vietato utilizzare materiale fresco proveniente da colture arboree sia agricole che forestali e da piante destinate alla produzione agricola.
4. Gli appostamenti temporanei devono essere rimossi a cura dei fruitori al momento
dell'abbandono e comunque al termine della giornata venatoria.
5. Gli appostamenti temporanei per la caccia di selezione agli ungulati possono essere lasciati in essere con il consenso del proprietario e del conduttore del fondo.
sono sempre dell'opinione che non si parla ne di altezze ne della NON possibilità di fare un capanno per aria usando un ponteggio da muratore visto che per montarlo non occorre fissarlo al terreno come del resto gli appostamenti alla minuta selvaggina: se i paletti che li sostengono sono fissati al terreno ti fanno il verbale, se li appoggi soltanto allora è fattibile...
sono comunque sempre pronto ad eventuali suggerimenti al fine di migliorare la mia conoscenza....senza però che vengano a darmi dell'ignorante salutoni Stefano [3]