appostamento temporaneo sull'albero

Re: appostamento temporaneo sull'albero

ciao marco nessun problema a chiarire, allora io reso un'occhiata in giro per quel che riguarda la legge sugli appostamenti temporanei ci sono pochi articoli e tutti recitano la solita musica: che l'appostamento deve esser fatto con materiale non boschivo che NON deve essere fiassato al terreno e che va fatto al momento che se ne usufruisce e disfatto al momento che si smette di cacciare, o ha fine giornata queste sono le cose che sono scritte sia sull'articolo che ha postato il collega roma3 ( Ufficio appostamenti: Appostamenti temporanei
Fondamentale distinzione tra questi e gli Appostamenti fissi è costituita dal carattere di stabilità ovvero dalle caratteristiche intrinseche dell’Appostamento tali da farlo ritenere o meno stabilmente infisso al suolo, avente o meno caratteristiche di persistenza e/o di modifica del sito.
Tale distinzione deve essere ben presente da chi pratica l’attività venatoria al fine di non violare la normativa vigente che nel caso che il sito dal quale si esercita la caccia abbia caratteri di stabilità prevede una particolare disciplina autorizzativi nonchè il pagamento di tasse di concessione regionali.
Rilevante appare anche la correlazione tra la tipologia di appostamento e la opzione di caccia poiché gli appostamenti temporanei di norma rientrano “nelle altre forme di caccia” previste per coloro che hanno optato per la tipologia di caccia prevista dall’art. 28 comma 3) lett. C) della L.R. 3/94.
Per un approfondimento sugli Appostamenti temporanei si rinvia a quanto prescritto dall’art. 59 del DPGRT n° 13/r 2004. Di seguito ci si limita a fornire una definizione di questo tipo di appostamento :
“Costituiscono appostamento temporaneo di caccia, con o senza l'uso di richiami, tutti i momentanei e superficiali apprestamenti di luoghi destinati all'attesa della selvaggina, effettuati utilizzando di norma capanni in tela o altro materiale artificiale o vegetale, che non comportino alcuna modifica di sito e non presentino alcun elemento di persistenza.”) come vedi richiama l'’art. 59 del DPGRT n° 13/r 2004. detto articolo così recita:
art. 59 Appostamentitemporanei
1. Costituiscono appostamento temporaneo di caccia, con o senza l'uso di richiami, tutti i
momentanei e superficiali apprestamenti di luoghi destinati all'attesa della selvaggina, effettuati utilizzando di norma capanni in tela o altro materiale artificiale o vegetale, che non comportino alcuna modifica di sito e non presentino alcun elemento di persistenza.
2. Sono altresì considerati appostamenti temporanei le zattere e le altre imbarcazioni, purché
saldamente e stabilmente ancorate durante l'esercizio venatorio.
3. Per la costruzione degli appostamenti temporanei può essere utilizzata vegetazione spontanea, esclusivamente arbustiva o erbacea, purché appartenente a specie non tutelate dalla normativa vigente ed è vietato utilizzare materiale fresco proveniente da colture arboree sia agricole che forestali e da piante destinate alla produzione agricola.
4. Gli appostamenti temporanei devono essere rimossi a cura dei fruitori al momento
dell'abbandono e comunque al termine della giornata venatoria.
5. Gli appostamenti temporanei per la caccia di selezione agli ungulati possono essere lasciati in essere con il consenso del proprietario e del conduttore del fondo.
sono sempre dell'opinione che non si parla ne di altezze ne della NON possibilità di fare un capanno per aria usando un ponteggio da muratore visto che per montarlo non occorre fissarlo al terreno come del resto gli appostamenti alla minuta selvaggina: se i paletti che li sostengono sono fissati al terreno ti fanno il verbale, se li appoggi soltanto allora è fattibile...
sono comunque sempre pronto ad eventuali suggerimenti al fine di migliorare la mia conoscenza....senza però che vengano a darmi dell'ignorante salutoni Stefano [3]
 
Re: appostamento temporaneo sull'albero

ti rispondo con certezza che appostamenti sugli alberi sono regolari solo se fatti come appostamento fisso, quindi con autorizzazione del proprietario e regolare autorizzazione dell provincia (pagamento della tassa, circa 50 euro, e esposizione del numero di tale autorizzazione.
e' assolutamente vietato fare appostamenti temporanei rialzati da terra.
dalle mie parti ogni anno vengono fatte moltissimi verbali per questo motivo.
 
Re: appostamento temporaneo sull'albero

paolino1 ha scritto:
quest'annno ne ho già disfatti diversi di questi appostamenti abusivi [violent.gif] [violent.gif] [violent.gif] è uno schifo di sistema che purtroppo dove caccio io è
molto in voga!!!!
ciao paolino, di che zona di pistoia sei?
son curioso..... :wink:
 
Re: appostamento temporaneo sull'albero

ciao stefano nessuna polemica!io ho trovato questo articolo

Art. 10 – Appostamenti temporanei sopraelevati
L’Amministrazione provinciale può autorizzare, nelle Aree Boscate individuate nel Piano Faunistico Venatorio Provinciale 2006-2010, l’installazione di appostamenti temporanei sopraelevati per la caccia alla selvaggina migratoria.
Le richieste di autorizzazione all’installazione di tali appostamenti temporanei dovranno essere presentate agli ATC su idonea modulistica predisposta dall’Ente entro il 31/01 di ciascun anno e dovranno essere corredate di autorizzazione del proprietario del fondo, ricevuta del versamento della tassa di concessione regionale e relative coordinate geografiche rilevate con metodologia GPS.
Gli ATC provvederanno entro il 28/02 di ciascun anno a comunicare all’Amministrazione provinciale le richieste istruite, la collocazione delle strutture e la loro rispondenza alle disposizioni del Piano Faunistico Venatorio Provinciale. Le date di cui sopra in fase di prima attuazione vengono concordate tra i due enti interessati.
Gli impianti collocati nelle Aree Boscate di cui al presente articolo dovranno mantenere una distanza non inferiore a 100 m da appostamenti dello stesso tipo e rispondere alle disposizioni di cui all’Art. 65, comma 1, lett. b), c), d) e dell’art. 67, comma 3 del DPGR 13/R/2004.
L’Amministrazione provinciale determina, per la durata di ciascun Piano Faunistico Venatorio, la densità massima di appostamenti temporanei da autorizzare per ciascuna area boscata individuata.



in pratica è come un apposamento fisso, devi pagare tassa concessione regionale,autorizzazione del prop del fondo, rilevamento gps,distanza min 100m tra app e app quindi se vuoi fare un appostamento temporaneo sopraelevato devi fare cosi
ciao stefano cordialità!
 
Re: appostamento temporaneo sull'albero

pitte ha scritto:
rainmann ha scritto:
nn volevo insistere perchè mi sembra di essere scorbutico!!!!!
meno male che c' e qulacono che sa come si va a caccia!!!odio l ignoranza!!!sopratutto nella caccia e tuttalpiu essere anche convinti
sai cosa è che mi dà fastidio? che forse non ha letto quello che ho scritto: da quello che mi è stato detto sia all'ufficio caccia e pesca della provincia di Lucca che dalla polizia provinciale è possibile fare un appostamento temporaneo su di una pianta a patto che si abbia il consenso del prorpietario, che si faccia con materiale che non provenga dal bosco e che sia fatto al mattino e sfatto alla sera.
questo è quello che ho detto e ho anche ribadito il fatto che se mi hanno raccontato caxxate io le ho riportate così come me le hanno dette.
non sono venuto a dare dell'ignorante ne dello scorbutico a nessuno, tanto meno a chiedere sul come si và a caccia (non devo insegnare nulla a nessuno, vado e caccio per come lo sò fare..... e mi riesce bene) perciò egregio signore l'ignoranza se la può tenere saluti stefano
Pitte lasciati consigliare da un cacciatore che di capanni fissi ai colombacci sugli alberi ne ha passati diversi, l'unico capanno che si può costruire su di una pianta e uno fisso che presuppone come dice la legge occorre consenso proprietario, domanda in provincia, tassa rilevazione gps per la nuova concessione etc.etc. ti allego quello che dice la Provincia di Lucca relativamente ali appostamenti temporanei, nota bene parla di infissi al suolo

Ufficio appostamenti: Appostamenti temporanei
Fondamentale distinzione tra questi e gli Appostamenti fissi è costituita dal carattere di stabilità ovvero dalle caratteristiche intrinseche dell’Appostamento tali da farlo ritenere o meno stabilmente infisso al suolo, avente o meno caratteristiche di persistenza e/o di modifica del sito.
Tale distinzione deve essere ben presente da chi pratica l’attività venatoria al fine di non violare la normativa vigente che nel caso che il sito dal quale si esercita la caccia abbia caratteri di stabilità prevede una particolare disciplina autorizzativi nonchè il pagamento di tasse di concessione regionali.
Rilevante appare anche la correlazione tra la tipologia di appostamento e la opzione di caccia poiché gli appostamenti temporanei di norma rientrano “nelle altre forme di caccia” previste per coloro che hanno optato per la tipologia di caccia prevista dall’art. 28 comma 3) lett. C) della L.R. 3/94.
Per un approfondimento sugli Appostamenti temporanei si rinvia a quanto prescritto dall’art. 59 del DPGRT n° 13/r 2004. Di seguito ci si limita a fornire una definizione di questo tipo di appostamento :
“Costituiscono appostamento temporaneo di caccia, con o senza l'uso di richiami, tutti i momentanei e superficiali apprestamenti di luoghi destinati all'attesa della selvaggina, effettuati utilizzando di norma capanni in tela o altro materiale artificiale o vegetale, che non comportino alcuna modifica di sito e non presentino alcun elemento di persistenza.”

Se ti sarò stato utile per il tuo dubbio nè sarò stato felice
Un saluto
Marino
 
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