Re: Appostamento fisso di caccia e atc
LEGGE REGIONALE N. 8 DEL 10-04-1996 REGIONE CAMPANIA
ARTICOLO 6
Esercizio venatorio da appostamento fisso
1. Sono considerati fissi gli appostamenti di caccia costruiti con adeguati
materiali, con preparazione di sito, destinati all' esercizio venatorio almeno per
un' intera stagione di caccia e/ o ogni altro appostamento realizzato con
strutture fisse o mobili che comportino preparazione di sito o modifica delle
condizioni del luogo.
2. Sono anche considerati appostamenti fissi di caccia le tine, le zattere e le
imbarcazioni stabilmente e saldamente ancorate nelle paludi e negli stagni o
sui margini di specchi di acqua naturali o artificiali e quelli ubicati al largo dei
laghi e dei fiumi, destinati all' esercizio venatorio agli acquatici.
3. Gli appostamenti fissi di caccia non possono avere più di un impianto
stabile e non più di due postazioni di osservazione o di sparo.
4. Per gli appostamenti all' avifauna selvatica acquatica, collocati in terra
ferma, gli impianti devono avere una stabile occupazione di sito ed
apprestamenti idonei a consentire il costante allagamento del suolo pena la
revoca dell'autorizzazione.
5. L' autorizzazione per l' impianto di appostamento fisso è rilasciata dalla
Provincia, ha validità minima per 5 anni, salvo revoca, deve essere corredata
da planimetria in scala 1: 2000 indicante l' ubicazione dell' appostamento ed è
inoltre subordinata al possesso, da parte del richiedente, del consenso scritto
del proprietario e del conduttore del terreno, lago o stagno privato qualora
trattasi di diversa persona.
6. La Provincia autorizza la costituzione e il mantenimento degli
appostamenti fissi anche con uso di richiami vivi di allevamento che richiedono
l' opzione per la forma di caccia in via esclusiva e la cui ubicazione non deve
comunque ostacolare l' attuazione del piano faunistico - venatorio.
7. Ai fini dell' attuazione di quanto previsto al 3 comma dell' art. 5 della
legge 11 febbraio 1992, n. 157, il numero degli appostamenti autorizzati non
potrà essere superiore a un appostamento per ogni 3000 ha di superficie
provinciale utile alla caccia e non potranno essere ubicati a meno di 1.000
metri dalla battigia del mare nè avere superficie inferiore a 10.000 mq.
8. Ogni appostamento fisso è soggetto al versamento annuale della tassa di
concessione regionale prevista dalle tabelle annesse al decreto legislativo 23
giugno 1991, n. 230 e successive modificazioni ed integrazioni.
9. Non è consentito costruire appostamenti fissi di caccia a distanza inferiore
a 400 metri dai confini di parchi e riserve naturali, dalle oasi di protezione e
dalle zone di ripopolamento e cattura. La distanza fra appostamenti non deve
essere inferiore a 500 metri.
10. Ferma restando l' esclusività della forma di caccia ai sensi e per gli
effetti del disposto di cui al comma 5 dell' art. 12 della legge 11 febbraio 1992,
n. 157 è consentito al titolare ed alle persone autorizzate il vagare o il
soffermarsi in attitudine di caccia, entro il raggio di 200 metri dall'
appostamento fisso per il recupero della selvaggina ferita anche con l' uso del
cane da riporto.
11. E' vietata la caccia in forma vagante ad una distanza minore di metri 100
dagli appostamenti fissi segnalati con apposite tabelle a cura del titolare,
durante l' effettivo esercizio di essi, salvo il consenso del titolare.
12. L' accesso all' appostamento fisso con armi proprie e con l' uso di
richiami è consentito unicamente a coloro che abbiano esercitato l' opzione
per la specifica forma di caccia. Oltre al titolare, possono accedere all'
appostamento fisso le persone autorizzate dal titolare medesimo.
13. Le Province, nel limite di cui al comma 7, possono rilasciare
autorizzazioni dando priorità alle domande di ultrasessantenni, di inabili, di
portatori di handicap fisici e di coloro che per sopravvenuto impedimento fisico
non siano più in condizioni di esercitare la caccia in forma vagante.
14. Per motivate ragioni le Province possono consentire al titolare di
impiantare l' appostamento fisso di caccia in una zona diversa da quella in cui
era stato in precedenza autorizzato.
15. Gli appostamenti che non comportino modificazione del sito e siano
destinati all' esercizio venatorio per non più di una giornata di caccia sono
considerati temporanei. Al termine della giornata il cacciatore deve rimuovere
il materiale usato per la costruzione dell' appostamento.
16. La preparazione dell' appostamento temporaneo non può essere
effettuata mediante taglio di piante, nè con impiego di parti di piante
appartenenti alla flora spontanea protetta.
17. Il titolare dell' autorizzazione dell' appostamento fisso di caccia, previo
accordo con il proprietario o conduttore del fondo, provvede di norma, durante
il corso dell' anno, al mantenimento delle caratteristiche naturali dell' ambiente
circostante, per la tutela della fauna selvatica e della flora, almeno nel raggio
di 100 metri dal centro dell' impianto.
18. E' vietato l' uso di richiami vivi che non siano identificati mediante anello
inamovibile numerato ed apposto sul tarso di ogni singolo esemplare.