Alla fine non gli fanno niente.... sono solo articoli gonfiati a dovere con paroloni che metton paura alla folla. . PENALE .. DENUNCIA Ecc.
Non farà neanche il processo perché è un reato oblabile.. il giudice deciderà quasi sicuramente x l oblazione... pagara i suoi 600 euro di multa dopo un paio di mesi riavrá il suo fucile e Buonanotte ai suonatori!
Anch'io la penso come te postabs, ma in ogni caso io personalmente mi chiedo quanto ne valga la pena tutto ciò....non è neanche per me un reato grave anche perché il fringuello, per quanto a me personalmente non appassiona come selvatico lasciando perdere il discorso cacciabile / non cacciabile, fino a qualche anno fa era cacciabile e non c'erano problemi per la specie....ma fatto sta che al momento e chissà fino a quando il fringuello non si può cacciare, poi essendoci anche il discorso che abbattere specie particolarmente protette e protette è un reato penale dovrebbe far desistere chiunque a sparare determinati selvatici....quindi a questo punto mi dispiace ma come al solito ce le andiamo pure cercando e veniamo messi immancabilmente alla gogna....
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non esiste oblazione . e quindi reato penale ( garantito da chi gia ce passato ) non io ovviamente
Art. 162.
Oblazione nelle contravvenzioni.
Nelle contravvenzioni, per le quali la legge stabilisce la sola pena dell'ammenda, il contravventore è ammesso a pagare, prima dell'apertura del dibattimento, ovvero prima del decreto di condanna, una somma corrispondente alla terza parte del massimo della pena stabilita dalla legge per la contravvenzione commessa, oltre le spese del procedimento.
Il pagamento estingue il reato.
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Cfr. Cassazione Penale, sez. I, sentenza 10 ottobre 2007, n. 37354 in Altalex Massimario.
Art. 162-bis.
Oblazione nelle contravvenzioni punite con pene alternative.
Nelle contravvenzioni per le quali la legge stabilisce la pena alternativa dell'arresto o dell'ammenda, il contravventore può essere ammesso a pagare, prima dell'apertura del dibattimento, ovvero prima del decreto di condanna, una somma corrispondente alla metà del massimo dell'ammenda stabilita dalla legge per la contravvenzione commessa, oltre le spese del procedimento.
Con la domanda di oblazione il contravventore deve depositare la somma corrispondente alla metà del massimo dell'ammenda.
L'oblazione non è ammessa quando ricorrono i casi previsti dal terzo capoverso dell'articolo 99, dall'articolo 104 o dall'articolo 105, né quando permangono conseguenze dannose o pericolose del reato eliminabili da parte del contravventore.
In ogni altro caso il giudice può respingere con ordinanza la domanda di oblazione, avuto riguardo alla gravità del fatto.
La domanda può essere riproposta sino all'inizio della discussione finale del dibattimento di primo grado.
Il pagamento delle somme indicate nella prima parte del presente articolo estingue il reato.
[In caso di modifica dell'originaria imputazione, qualora per questa non fosse possibile l'oblazione, l'imputato è rimesso in termini per chiedere la medesima, sempre che sia consentita] (1).
(1) Comma abrogato dall'art. 2-quattuordecies, D.L. 7 aprile 2000, n. 82.
Per farla breve, in caso di reato di abbattimento di specie protetta o particolarmente protetta, reato che prevede l'arresto da 2 a 8 mesi e un'ammenda da 750 € a 2000 € + sospensione della licenza da 1 a 3 anni (giusto per ricordare), il contravventore in questo caso alla modica cifra di 1000 € se ho fatto bene i calcoli più le spese processuali, può estinguere il reato contestato. L'oblazione, come dice l'articolo 162-bis, non è ammessa in caso di recidiva, abitualità nelle contravvenzioni o professionalità nel reato e in ogni caso il giudice può rigettare la domanda di oblazione. Ma l'oblazione nel caso di esame a mio parere sussiste e ha ragione postabs, per quanto io ancora non abbia studiato diritto penale ma alla fine basta consultare il codice penale.