Re: Abbatimento specie consentite dalla legge 157/92 al di fuori dei periodi previsti
QUESTO è quello che mi hanno risposto dall' URP di Siena
Gent.mo sig. Cannizzaro,
le giro quanto comunicatoci dai nostri agenti di Polizia Provinciale.
“Ciò che rende di natura diversa le due infrazioni è proprio l'art. 18 della L. 157/92.
Per determinare se l'abbattimento di una specie sia di natura penale o amministrativa bisogna considerare, infatti, quanto previsto dalla legge nazionale, la 157/92 relativamente al periodo di caccia alla specie.
Per il fagiano il periodo è dalla terza domenica di Settembre al 31 gennaio, per il merlo e la lepre dalla terza domenica di Settembre al 31 dicembre.
Ne deduciamo che il fagiano è una specie, comunque,cacciabile nel mese di gennaio mentre le altre due specie assolutamente no.
La Provincia di Siena, con suo provvedimento, per ragioni legate alla gestione delle popolazioni delle specie di cui si parla, ha deciso di limitarne il periodo di caccia con un provvedimento di natura amministrativa, quale è, infatti, il calendario venatorio provinciale.
Per questo abbattere un fagiano a gennaio quindi, non può essere un reato in quanto non previsto da legge dello stato.
Per spiegarmi meglio le dico ancora che il calendario venatorio provinciale pone il divieto per la caccia al fagiano solo nel territorio sottoposto a gestione programmata della caccia, ovvero il cosidetto territorio "libero". Ed infatti nelle aziende faunistiche, per esempio, il fagiano è cacciabile a gennaio, mentre la lepre continua ad essere invece assolutamente non cacciabile.
Spero di aver sciolto ogni dubbio in merito.
Polizia Provinciale”
Se ha qualche altro dubbio non esiti a contattarci
Cordiali saluti
Urp Provincia di Siena