Re: Proposta di bozza di Caccia Ambiente per il calendario della Calabria 2012 2013
Quale?? Dove è possibile leggerne l'essenza????
Come al solito il 15 giugno è da tempo passato ed il calendario non è arrivato, dobbiamo aspettarcelo per il 29/08 ?????
Giammi intende questo:
Art. 3
(Specie tacciabili)
1. La caccia è consentita esclusivamente nei confronti delle sotto elencate specie di uccelli e di mammiferi e nei periodi indicati:
a) Tortora: dalla terza domenica di settembre al 31 ottobre;
b) Merlo: dalla terza domenica di settembre al 31 dicembre;
c) Cornacchia grigia, Ghiandaia e Gazza: dalla terza domenica di settembre al 31 gennaio;
d) Quaglia: dalla terza domenica di settembre al lunedì successivo alla seconda domenica di dicembre;
e) Volpe, con l'ausilio del cane: dalla terza domenica di settembre al 31 dicembre;
f) Cinghiale: dal primo ottobre al 31 dicembre;
g) Lepre comune, con l'ausilio del cane: dalla terza domenica di settembre alla terza domenica di dicembre;
h) Allodola: dal primo ottobre al 31 dicembre;
i) Cesena, Tordo bottaccio e Tordo sassello: dal primo ottobre al 31 gennaio. Nell'ultima decade del mese di gennaio è consentita esclusivamente la caccia da appostamento;
j) Alzavola, Beccaccino, Canapiglia, Codone, Fischione, Folaga, Frullino, Gallinella d'acqua, Germano reale, Marzaiola, Mestolone, Moriglione, Pavoncella e Porciglione: dalla terza domenica di settembre al 31 gennaio;
k) Moretta: dal primo novembre al 31 gennaio;
1) Combattente: dalla terza domenica di settembre al 16 ottobre;
m) Fagiano: dalla terza domenica di settembre al 31 gennaio;
n) Colombaccio: dalla terza domenica di settembre al 31 gennaio. Nel mese di gennaio è consentita esclusivamente la caccia da appostamento;
o) Beccaccia: dal 16 ottobre al penultimo giovedì del mese di gennaio;
p) Volpe: dal primo al 31 gennaio, con ausilio del cane, a squadre autorizzate dalle Province con assegnazione del territorio di caccia anche coincidente con quello assegnato per la caccia al Cinghiale;
q) Coturnice e Starna: dal 16 ottobre alla seconda domenica di novembre.
Art. 5
(Anticipo stagione venatoria)
1. In deroga al termine di cui al comma 1 dell'articolo 2 e fatto salvo il divieto di caccia nelle giornate di martedì e venerdì, è consentito l'esercizio anticipato della caccia, per le seguenti specie faunistiche e nei periodi indicati:
a) Tortora: dal primo settembre al sabato precedente la terza domenica di settembre;
b) Quaglia: dal sabato precedente la seconda domenica di settembre al sabato precedente la terza domenica di settembre;
c) Colombaccio: il primo giovedì e la prima domenica di settembre.
2. Nell'ambito dei periodi indicati dal comma 1, l'attività venatoria può essere esercitata dalle ore 6 fino al tramonto del primo giorno di caccia e dalle ore 6 alle ore 13 degli altri giorni utili.