Re: Fonofili a quaglie

vorrei sapere il male dov è se si fermano delle quaglie solo per farle sentire a un cane giovane quando è agli inizi o per farlo allenare tanto poi comunque le quaglie vanno via lo stesso e continueranno il loro percorso....io penso che non ci sia niente di male se è solo per addestrare il cane.....anzi ne ho sentiti tanti anche dalle mie parti che condannano , additano , rimproverano e altro e poi in segreto sono i primi a farlo......
 
Re: Fonofili a quaglie

io ribadisoc una cosa
il bracconiere che spara anche ora lo fa pure a febbraio a caccia chiusa e il martedi e venrdi e va 7 giorni su sette
io senza richiamo nn potrei far vedere una mazza al cucciolo, abito troppo lontano e lavoro un casino.
e sinceramente a caccia aperta faccio si e no 2 3 quaglie a volta...

***** qui mi arrabbio, la legge 157/92 vieta in assoluto l utilizzo di richiami eletromegnetici e poi la provinci insieme al calendario venatorio fa i piani per l addestramento dei cani con i luoghi e i periodi in cui andarci CI SARÀ UN MOTIVO PER CUI FANNO QUESTO?????
Voi che nn condannate queste persone mi lasciate pensare che siete anche voi a fare questa cosa, e perche essere tanto ipocriti dicendo BASTA CHE NON LI USANO A CACCIA APERTA PER ME E LA STESSA COSA PERCHE QUALCHE INFAME LE PUÓ FERMARE BENISSIMOIN IN SUO APPEZZAMENTO DI TERRENO E PUÓ PRENDERLE CON RETI O ADDIRITTURA SPARARLE CON UN FUCILE TIPO 36 NN FA RUMORE E VI DICO CHE SBIRCIANDO QUI E LI SU INTERNET NOTIZIE DEL GENERE SI TROVANO.
Vi prego basta con questa ipocrisia
 
Re: Fonofili a quaglie

credo che si stia esagerando nel condannare chi usa il richiamo per addestramento,per il solo fine di far vedere un pò di quaglie al proprio cane!!i bracconieri sono ben altri,capisco che si condanna chi lo usa durante la caccia aperta,ma farlo ora nn ci vedo niente di male,anche perchè se oggi fermi 20 quaglie e domani nn suoni,le nostre care amichette hanno già fatto tanta strada!!nn vedo come si possa alterare la loro migrazione o cabiarne la loro natura......!!!siamo seri per favore
 
Re: Fonofili a quaglie

per favore non generiamo scontri, questa situazione si vive ogni anno e sempre ci sono due modi di pensare diversi, l'unico modo di vederla uguale è rispettare le leggi in vigore sia per registratori che per cani, quindi prima di andare in situazioni complicate credo che sia giusto attenersi di scrivere pensieri che vanno contro la legge, noi essendo cacciatori e quindi in possesso di porto d'armi siamo quelle poche persone che visto la pedina penale pulita possono ancora dirsi fiere di essere uomini che vivono nella legalità


Concordo in pieno!!! :D
 
Re: Fonofili a quaglie

Infatti, mi sembra che il tizio sia stato colto mentre rimuoveva il richiamo (senza avere il fucile con sè) ma in periodo di caccia aperta, dunque è una sentenza che non si riferisce a un richiamo usato a caccia chiusa!

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Questa sentenza, non riguarda la commissione di questo tipo di reato. Adesso la caccia è chiusa, quindi si deduce che l'indomani, non si sarebbe andati a caccia.
Il reato che si commetterebbe adesso è: disturbo degli uccelli in fase di accoppiamento_cova e dustruzione di nidi, addestramento cani in periodo non consentito.
Inoltre, non si può usare il richiamo acustico elettrico per l'addestramento dei cani....coì mi sembra, corregetemi se sbaglio.
 
Re: Fonofili a quaglie

Ciao Totonno , sia chiaro nessuna polemica , ma vorrei capire alcune cosette :p
In genere ,il cane allenato su quaglie selvatiche(nei periodi di divieto e con il fonofil)ha delle buone possibilità di diventare anche un buon cane da beccacce...
Domanda ....Tu vai anche a beccacce???
Meglio ...Chi la pensa come te, fa parte del "club" dei beccacciai??
 
Re: Fonofili a quaglie

quoto in pieno
solo che chi suona non vuole intrusi che si appoggino per l'addestramento e questo fa male,così sarebbe carino o per tutti o per nessuno
credo che si stia esagerando nel condannare chi usa il richiamo per addestramento,per il solo fine di far vedere un pò di quaglie al proprio cane!!i bracconieri sono ben altri,capisco che si condanna chi lo usa durante la caccia aperta,ma farlo ora nn ci vedo niente di male,anche perchè se oggi fermi 20 quaglie e domani nn suoni,le nostre care amichette hanno già fatto tanta strada!!nn vedo come si possa alterare la loro migrazione o cabiarne la loro natura......!!!siamo seri per favore
 
Re: Fonofili a quaglie

No penso che sono persone che le alzano poi con il cane, ma cmq io nn lo tollero nemmeno a caccia chiusa perchè penso che si altera
La normale mograzione di questi uccelli
 
Re: Fonofili a quaglie

No penso che sono persone che le alzano poi con il cane, ma cmq io nn lo tollero nemmeno a caccia chiusa perchè penso che si altera
La normale mograzione di questi uccelli

Non credo si alteri, poichè il richiamo fa solo fermare per una notte la quaglia, la quale riparte subito per andare a far il nido in un posto consono per essa... a caccia chiusa non creano danni, il problema è a caccia aperta che servono per far carnieri da coglioni....
 
Re: Fonofili a quaglie

Per fortuna da me in Sardegna nessuno utilizza richiami elettronici per nessun tipo di selvaggina!!
Sarà che si riescono a fare ottimi carnieri senza alcun mezzo illegale...a metà ottobre più volte alle 9 e 30 del mattino simo rientrati a casa perchè avevamo già raggiunto il limite di carniere....
Io odio tutto ciò che stravolge la caccia tradizionale!
 
Re: Fonofili a quaglie

Nella nostra zona ci sono le stesse persone che ci sono nella tua zona.

hai perfettamente ragione solo che io la penso come dario1626 e condanno questa pratica e chi usa cose illegali e continuerò a farlo finchè ci saranno persone che giustificano questi atteggiamenti vantandosene addirittura su un sito serio come questo dove il rispetto per la migratoria viene prima di ogni cosa.
 
Re: Fonofili a quaglie

per favore non generiamo scontri, questa situazione si vive ogni anno e sempre ci sono due modi di pensare diversi, l'unico modo di vederla uguale è rispettare le leggi in vigore sia per registratori che per cani, quindi prima di andare in situazioni complicate credo che sia giusto attenersi di scrivere pensieri che vanno contro la legge, noi essendo cacciatori e quindi in possesso di
porto d'armi siamo quelle poche persone che visto la pedina penale pulita possono ancora dirsi fiere di essere uomini che vivono nella legalità

Pienamente in sintonia con il tuo pensiero!!
Saluti Marco.
 
Re: Fonofili a quaglie

Tralasciando le considerazioni sull'opportunità di sguinzagliare cuccioloni e non in periodo in cui molte specie stanno già nidificando, pratica comunque vietata al di fuori delle zone all'uopo istituite, eccovi la sentenza che acccennavo. L'utilizzo di richiamo anche senza fucile è da considerarsi attività venatoria, per cui in questo periodo anche al di fuori del periodo consentito.

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FERRUA Giuliana - Presidente -
Dott. SQUASSONI Claudia - Consigliere -
Dott. AMOROSO Giovanni - Consigliere -
Dott. SARNO Giulio - Consigliere -
Dott. ROSI Elisabett - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
1) T.G. N. IL (OMISSIS); avverso la sentenza n. 304/2008 TRIB. SEZ. DIST. di MESAGNE, del15/06/2010;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 20/09/2011 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. ELISABETTA ROSI;
udito il P.G. in persona del Dott. SPINACI Sante che ha concluso per
l'inammissibilità.

FATTO
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Brindisi, sez. distaccata di Mesagne, con sentenza del 15 giugno 2010 ha condannato alla pena di 300 Euro di ammenda T.G., per il reato di cui alla L. n. 157 del 1992, art. 30, comma 1, lett. h) per avere esercitato la caccia con l'ausilio di un richiamo acustico di tipo vietato, posizionandolo in un campo, in (OMISSIS);
L'imputati, tramite il proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione lamentando la violazione dell'art. 606, lett. b) ed e), in riferimento alla citata L. n. 152 del 1992, art. 30, comma 1, lett. h) e dell'art. 192 c.p.p., in quanto il T. è stato dichiarato colpevole anche se non era stato trovato in possesso di armi, nè appostato, e quindi mancherebbe qualunque nesso funzionale con lo svolgimento di un'attività venatoria, mentre il giudice aveva ritenuto senza alcun fondamento probatorio che l'imputato avesse collocato il richiamo acustico al fine di agevolare l'attività di caccia di terzi soggetti.
DIRITTO
CONSIDERATO IN DIRITTO
I motivi di ricorso sono manifestamente infondati e propongono un riesame in fatto della vicenda, non ammissibile in sede di legittimità.
In base alla disposizione di cui alla L. n. 157 del 1992, art. 21, lett. r), sono vietati gli apparati a funzionamento elettromagnetico e, come già affermato da questa Corte, costituisce esercizio della caccia mettere in funzione un apparato preregistrato contenente richiami vietati, costituendo esso stesso atto diretto all'abbattimento della fauna selvatica, che con esso viene attirata (sez. 3, n. 14242 dell'8/11/1999, Lorusso, Rv. 215014). Infatti la nozione di esercizio di attività venatoria è ampia e comprende non solo l'effettiva cattura della selvaggina, ma ogni attività prodromica e preliminare, nonchè ogni atto che, dall'insieme delle circostanze di tempo e di luogo, renda evidente la finalità di esercitare la caccia (Cfr. Sez. 3, n. 18088 del 16/4/2003, Febi, Rv.224732).Il Tribunale ha fornito una motivazione ampia, esaustiva ed immune da censure, degli elementi di prova posti a fondamento della sentenza di condanna del ricorrente, escludendo che il congegno sequestrato potesse servire a motivi di studio degli uccelli, proprio per le circostanze di tempo (piena notte) e di luogo della sua collocazione e del suo rinvenimento, quando l'imputato fu colto all'esito di un appostamento nell'atto di rimuoverlo. Il giudice di merito ha altresì ampiamente argomentato circa la rilevanza della titolarità del porto d'armi per uso venatorio in capo al T., a nulla valendo la mancata detenzione nel fucile in quella circostanza, posto che dalla ricostruzione operata nel corso del processo era risultato evidente che la collocazione del suddetto richiamo per tutta la notte doveva proprio svolgere la funzione di richiamare la selvaggina per la battuta di caccia che avrebbe avuto inizio alle prime luci del giorno (attività venatoria che il giudice di merito non riferisce ad altri, ma direttamente allo stesso imputato, con l'eventualità della partecipazione di altri).Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile ed il ricorrente deve essere condannato, ai sensi del disposto di cui all'art. 616 c.p.p., al pagamento delle spese processuali e della somma di mille Euro in favore della Cassa per le ammende.
P.Q.M.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di mille Euro in favore della Cassa per le ammende.
Così deciso in Roma, il 20 settembre 2011.
Depositato in Cancelleria il 17 novembre 2011
 
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