Abbatimento specie consentite dalla legge 157/92 al di fuori dei periodi previsti

Re: Abbatimento specie consentite dalla legge 157/92 al di fuori dei periodi previsti

Alberto, faccio l'avvocato del diavolo per chiarire meglio il mio dubbio. Ho letto la sentenza alla quale fai riferimento e, nella fattispecie, si parla di un tizio che ha ammazzato un merlo il 28/01. Nell'articolo 18 della 157/92 il periodo di chiusura per il merlo è il 31/12. Nel caso dei tordi il 31/01. E' anche vero che, sempre nell'articolo 18 , c'è scritto che le regioni possono modificare tale data, come del resto è accaduto. Ora la mia domanda è : il periodo compreso fra la data stabilita dalla regione e quella stabilita dallo stato, com'è considerato?
 
Re: Abbatimento specie consentite dalla legge 157/92 al di fuori dei periodi previsti

Alberto, faccio l'avvocato del diavolo per chiarire meglio il mio dubbio. Ho letto la sentenza alla quale fai riferimento e, nella fattispecie, si parla di un tizio che ha ammazzato un merlo il 28/01. Nell'articolo 18 della 157/92 il periodo di chiusura per il merlo è il 31/12. Nel caso dei tordi il 31/01. E' anche vero che, sempre nell'articolo 18 , c'è scritto che le regioni possono modificare tale data, come del resto è accaduto. Ora la mia domanda è : il periodo compreso fra la data stabilita dalla regione e quella stabilita dallo stato, com'è considerato?

e' considerato come chiusura.La 157 e' una legge quadro, da li poi le regioni possono porre ulteriori restrizioni.Ragion per cui fa vece la data su calendario, quella della 157 rispetto alla prima non conta.
Per capirci, se la regione pinco decide di chiudere il merlo il 1 novembre (puo', come puo' chiuderlo) da tale giorno in avanti la caccia a quella specie va reputata chiusa, e qualsiasi abbattimento rientra nella sanzione sopra riportata.La 157 essendo quadro da indicazioni, ma la gestione venatoria e' stabilita dalle regioni, che possono porre restrizioni ma non allargare tempi e modi della stessa.
 
Re: Abbatimento specie consentite dalla legge 157/92 al di fuori dei periodi previsti

Insisto perché, girando su internet, ho trovato quest'altra cosa

http://www.provincia.siena.it/pages/Default2.asp?cod=498

dove è fatta questa distinzione

"Perché abbattere una lepre o un merlo a gennaio è un'infrazione penale?
Abbattere una specie cacciabile fuori dal periodo espressamente indicato per la specie stessa, anche se in stagione venatoria aperta, equivale a cacciare in periodo di divieto generale (Sentenze n.2499 del 1999, n.34293 del 2002 e n 27485 del 18 giugno 2004 della III Sezione Penale della Corte di Cassazione). L'art. 18 della legge sulla caccia n. 157/92 identifica le specie cacciabili e il periodo durante il quale possono essere abbattute. Il periodo di caccia durante il quale sono prelevabili sia la lepre che il merlo vanno dalla terza domenica di Settembre al 31 Dicembre, quindi abbatterla a Gennaio comporta una sanzione penale.
Perché abbattere un fagiano a gennaio è un'infrazione amministrativa?
Per la legge n.157/92 il fagiano è una specie cacciabile dalla terza domenica di Settembre al 31 Gennaio, ma le norme provinciali del Calendario Venatorio hanno stabilito che in Provincia di Siena il prelievo del fagiano è vietato dal 1° al 31 Gennaio."

Mah................
P.S.
Il primo che risponde " provaci e dicci come ti è andata".......
[5a]​
 
Re: Abbatimento specie consentite dalla legge 157/92 al di fuori dei periodi previsti

c'e' la sentenza della cassazione,credo quella basti.
Questo che sostieni andrebbe in disaccordo con un'altro fatto: prendi ad esempio il Piemonte.Il merlo e l'allodola non son cacciabili.Stando a quanto dici essendo nell'elenco della 157 ma per scelta regionale tolte dal calendario, il loro abbattimento dovrebbe essere sanzionato con un'amministrativa. Ma aime' non e' cosi'....
 
Re: Abbatimento specie consentite dalla legge 157/92 al di fuori dei periodi previsti

QUESTO è quello che mi hanno risposto dall' URP di Siena

Gent.mo sig. Cannizzaro,
le giro quanto comunicatoci dai nostri agenti di Polizia Provinciale.
“Ciò che rende di natura diversa le due infrazioni è proprio l'art. 18 della L. 157/92.

Per determinare se l'abbattimento di una specie sia di natura penale o amministrativa bisogna considerare, infatti, quanto previsto dalla legge nazionale, la 157/92 relativamente al periodo di caccia alla specie.

Per il fagiano il periodo è dalla terza domenica di Settembre al 31 gennaio, per il merlo e la lepre dalla terza domenica di Settembre al 31 dicembre.

Ne deduciamo che il fagiano è una specie, comunque,cacciabile nel mese di gennaio mentre le altre due specie assolutamente no.

La Provincia di Siena, con suo provvedimento, per ragioni legate alla gestione delle popolazioni delle specie di cui si parla, ha deciso di limitarne il periodo di caccia con un provvedimento di natura amministrativa, quale è, infatti, il calendario venatorio provinciale.
Per questo abbattere un fagiano a gennaio quindi, non può essere un reato in quanto non previsto da legge dello stato.

Per spiegarmi meglio le dico ancora che il calendario venatorio provinciale pone il divieto per la caccia al fagiano solo nel territorio sottoposto a gestione programmata della caccia, ovvero il cosidetto territorio "libero". Ed infatti nelle aziende faunistiche, per esempio, il fagiano è cacciabile a gennaio, mentre la lepre continua ad essere invece assolutamente non cacciabile.


Spero di aver sciolto ogni dubbio in merito.

Polizia Provinciale”


Se ha qualche altro dubbio non esiti a contattarci
Cordiali saluti
Urp Provincia di Siena
 
Re: Abbatimento specie consentite dalla legge 157/92 al di fuori dei periodi previsti

Infatti in Piemonte se ti beccano con un'allodola morta è penale e non amministrativa
 
Re: Abbatimento specie consentite dalla legge 157/92 al di fuori dei periodi previsti

Onestamente non so che dire. Credo sia questione di interpretazione anche perchè la sentenza della cassazione se non sbaglio si riferiva al merlo abbattuto oltre la data finale prevista dalla 157. E,probabilmente, una cosa è una specie che non rientra per niente nel calendario ed un'altra è una specie che rientra nel calendario ma la data di chiusura è anticipata rispetto a quella della 157. Mi chiedo come la provincia di Siena abbia potuto scrivere quelle cose. Adesso scrivo una mail chiedendo chiarimenti .
 

nikcan

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Sempre per fare chiarezza in merito, se si abbatte un tordo oltre il periodo consentito ma sempre all'interno della data di chiusura generale, in che situazione ci si trova?? Da quello che ho visto io dovrebbe essere una sanzione amministrativa, ma non mi vorrei sbagliare.
Grazie ai dotti che mi erudiranno ;)
 
Re: Abbatimento specie consentite dalla legge 157/92 al di fuori dei periodi previsti

Ne ero convinto anche io, ma poi ho trovato questo documento

http://www.provincia.grosseto.it/territorio/polizia/sanzioni/caccia/prontuariocaccia1.pdf

ed a pag 14, prima riga, mi sembra dica il contrario. Da quì il mio dubbio

E poi,rileggendo meglio, la lettera h dell'articolo 30, fa riferimento a "uccelli nei cui confronti la caccia non è consentita ". La caccia ai tordi è consentita per cui io lo vedo applicabile nei confronti di un beccafico, un pettirosso o altre specie non elencate nella 157/92 e non comprese fra quelle del calendario venatorio.
 
Re: Abbatimento specie consentite dalla legge 157/92 al di fuori dei periodi previsti

L'abbattimento fuori periodo per una specie equivale a caccia in periodo di divieto generale

Cass. Pen. - Sez. III - sentenza n. 30367 del 22 luglio 2009 (Ud. 9 giu. 2009) - Pres. Lupo, Est. Sensini, Ric. Taviani - Caccia e animali. Divieto generale di caccia
Il precetto a cui rinvia la norma sanzionatoria dell’art. 30 lett. a) L. 15792 non prevede un divieto generale accanto a divieti specifici per le singole specie cacciabili, ma contempla soltanto divieti per singole specie, modificabili a livello regionale nel rispetto di un arco temporale massimo.

Al di là dell’equivoco che può essere indotto dal riferimento al divieto generale contenuto nell’art. 30 lett. a), la chiara volontà del legislatore si ricava dall’ulteriore riferimento all’art. 18 pure contenuto nella stessa norma, secondo cui il divieto generale è sempre quello intercorrente tra la data di chiusura e la data di apertura fissata dall'art. 18 e le date fissate dall’art. 18 sono sempre riferite alle singole specie cacciabili
 
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