Entriamo nel merito della tua considerazione,e nelle mie conclusioni finali ti diro' dove siete caduti nel sacco di Stefa'no,il quale vi ha tirato un bel bidone.
Riprendo un tuo passo: con la modifica della 157/92 e con l'art. 42 della legge comunitaria la materia venatoria è cambiata. Purtroppo nessuno sa come!!! il parere dell'ISPRA è vincolante o meno? Secondo la lettura della norma sembrerebbe di si ma il TAR del Lazio ha sostenuto il contrario. Da qui nasce il problema.
Il problema giuridicamente non sussiste sul parere dell'ispra,quale organo di consulenza e non organo legislativo come anche da legge 157/92 art 7 comma 1.e da ordinanta del Tar Lazio;TAR Lazio – Sezione Prima Ter, 12.11.2010, n. 04908, che riferendosi ai pareri resi dall’ISPRA precisa, tra l’altro, che: “l’art. 7, comma 1, della l. n. 157/1992, qualifica tale istituto come "organo scientifico e tecnico di ricerca e consulenza per lo Stato, le Regioni e le Province", la cui funzione istituzionale non può, pertanto, essere quella di sostituirsi alle Amministrazioni nel compimento delle proprie scelte in materia di caccia, ma quello di supportarla sotto il profilo squisitamente tecnico. Sotto tale profilo va, incidentalmente, rilevato come l'istituto abbia carattere nazionale, cosicché può verificarsi la necessità di valutare le specifiche realtà regionali. Ne deriva che, applicando i principi generali in materia di rapporto tra provvedimento
finale ed attività consultiva a carattere di obbligatorietà e non di vincolatività, il parere reso da tale organo sul calendario venatorio può essere disatteso dall’Amministrazione regionale, la quale ha, però, l'onere di farsi carico delle osservazioni procedimentali e di merito e, pertanto, di esprimere le valutazioni, che l'hanno portata a disattendere il parere.AGGIUNGENDO ANCHE LA MODIFICA DEL titoli v della Costituzione che "consegna" alle Regioni la materia caccia
opo la riforma del Titolo VCost. le competenze interne al nostro ordinamento
in tema di attuazione della normativa comunitaria gia' fonte di accese dispute
in passato,sono state oggetto di un profondo ripensamento.
La materia della Caccia e' "SPARITA" dal testo costituzionale,cessando di
appartenere alla competenza legilsativa concorrente tra Stato e Regioni,ex art
117,co 1.Cost(VECCHIO TESTO) e nel silenzio della Carta fondamentale essa e'
"riclassificata" come competenza regionale ex art 117 co.4 cost(nuovo testo).
Secondo il governo,nonostante l'inserimento implicito della caccia tra le
materie di competenza esclusiva regionale, la legge quadro 157,rimarrebbe in
auge,in quanto "legge posta a protezione dell'ambiente"riconducibile quindi
alla competenza statale ex art 117,co2 .
Ad avviso della difesa regionale,invece, proprio in virtu della c.d.clausola
della "condizione piu' favorevole" di cui all'art 10,"Norme fondamentali delle
riforme economi-sociali della Repubblica",in quanto limite piu' incisivo
rispetto a quelli che il nuovo testo costituzionale pone a carico della
legislazione regionale esclusiva,e cioe' il "rispetto della Costituzione,dei
vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi
internazionali"
In ogni caso,anche anche ad ammettere una parziale sovrapposizione tra la
materia "caccia" e la tutela dell'ambiente la definizione del termine del
periodo di caccia va ricondotta alle modalita specifiche del prelievo
venatorio,e quindi ricompresa nella competenza esclusiva Regionale.E' chiaro
pero' che tale legge non puo' essere riproposta integralmente come limite alle
Regioni,perche' e' cambiato il parametro Costituzionale che la legittima; non
piu' legislazione di principio in un settore di potesta esclusiva concorrente,
ma traduzione di un valore trasversale. All'art 10-"piani faunistici-venatori:
tutto il territorio agrosilvo pastorale e' soggetto pianificazione faunistica-
venatoria finalizzata,per quanto attiene alla specie carnivore,alla
conservazione delle effettive capacita rirpoduttive e al contenimento di altre
specie e per quanto riguarda le altre specie,al conseguimento della densita
ottimale e alla sua conservazione mediante riqualificazione delle risorse
ambientali e alla regolamentazione del prelievo venatorio" all'art 14, ove
viene definita la "gestione programmata della caccia",in quest'ottica non si fa
altro che riconoscere alla previsione dell'art 18 co2 della 157,laddove ne
stabilisce il termine del 31 gennaio came data ultima,una valenza di tutela
dell'ambiente e dell'ecositema,in quanto "rivolta ad assicurare la sopravivenza
e la rirpoduzione delle specie cacciabili" e,come tale, destinata ad imporsi
sulla nuova competenza Regionale esclusiva in materia di calendari venatori..
Riassumendo: lo Stato detta dei parametri inviolabili di tutela,ma
contestualmente le Regioni possono autonomamente lavorare all'interno degli
stessi per organizzarsi il territorio,e l'ispra in questo contesto NON E' UN
ORGANO LEGISLATIVO,ma e' soltanto un istituto tecnico,e ai sensi dell'art 7
comma 1 legge 157/92
Se ricordi la precedente stagione venatoria il Lazio e la Puglia furono le prime due regioni a recepire la modifica all'art 43 della comunitaria.Produssero due atti amministrativi "pilota" quello del Lazio fu parzialmente impugnato sulla lepre e allodola,si ottenne la sopracita ordinanza che ha indicato la strada che le regioni devono o dovrebbero seguire.A meta gennaio le due amministrazioni regionali(in accordo preventivato) concordano un decreto di allungamento della stagione venatoria al 31 gennaio, forti dell'ordinanza del TAR LAZIO CHE FA GIURISPRUDENZA SU TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE. I due atti amministrativi vanno a buon fine,anche perche' blindati,il tar si e' gia' espresso sia sull'ispra e sia sulle motivazioni per singola specie e sia sull'autonomia regionale che ha portato a disattendere il parere dello stesso.
Ma POLITCAMENTE al pd non va bene la cosa, in quanto hanno all'interno la falenge animalista che preme a ridurre il calendario tentando di far passare la menzogna.Ovviamente potevano scegliere un'altra strada quella del sostegno alle regioni e ai cacciatori,i quali credono che sia colpa del pdl,ma non e' proprio cosi.In fase di approvazione realacci e la cenni si son accordati con il pdl e hanno vitato a favore della stessa,gia' pensando al come ridurre i calendari.L'unica che si oppose votando no fu la lega. Chje cosa s'inventano..Il famoso tavolo politco per superare la sentenza DEL TAR LAZIO,che nonostante il recepimento dell'art 43 a noi non cambierebbe nulla se la regione motiva la scelta di restare nei temrini del 31 gennaio .Producono un calendario truffa impostato sulle domenice li DOVE FA COMODO LORO,E AL 31 GENNAIO PER DARE L'AMO AI CACCIATORI IGNARI CHE GENNAIO HA BEN 5 DOMENICHE.Oltretutto la direttiva ordina le chiusure per decadi e non per domeniche.
Tornando a noi POTEVATE TRANQUILLAMENTE RIPRENDERE IL VOSTRO PRECEDENTE CALENDARIO.O POTEVATE COPIARE QUELLO DEL LAZIO........