Re: calendario venatorio toscana

No, era solo per gli appostamenti fissi ( e mi sa che poi lo avevano tolto anche per quegli), per i temporanei mai stato. te avevi a provare a venir preso fuori dal capanno senza il fucile in custodia e vedevi che c..lo t facevano!!!
 
Re: calendario venatorio toscana

i m p o r t a n t e !!!

Cari Colleghi,

Ieri 18 Luglio, abbiamo ricevuto la bozza di delibera della Regione Toscana per il prelievo in deroga dello storno. Alleghiamo alla presente la bozza regionale in modo che possiate consultarla in modo integrale.
In breve , la cosa positiva per la provincia di Pistoia è che la caccia in deroga potrebbe essere consentita in tutti i Comuni della provincia, esclusi quella della montagna e questo è stato ottenuto grazie alla numerose denunce per danni presentate all’ATC. Tuttavia, non tutte le province toscane sono nelle stesse condizioni di Pistoia, verrebbero infatti esclusi dal prelievo Comuni dove i danni sono stati accertati.
Ma c’è dell’altro : i punti più assurdi di questa bozza è che il prelievo in deroga sarebbe consentito senza l’uso di richiami (anche quelli artificiali) e addirittura limitato alle aree ove siano “IN ATTO” i sistemi dissuasivi (palloncini ecc...) praticamente il cacciatore va al capanno senza richiami ma con un bel palloncino sulla testa !!!!!!!!!!!

Subito la Federcaccia Regionale ha inviato una controproposta alla Regione Toscana e precisamente alla Dott.ssa Nuti, della Gestione faunistica del territorio e organizzazione dell’attività venatoria e naturalmente anche all’Assessore all’Agricoltura, Dott. Salvadori.
In breve, la Federcaccia chiede che il prelievo venga esteso alla gran parte del territorio regionale estendendolo a tutti i Comuni richiesi dalle province o almeno a tutti quelli interessati da danni, condizione indispensabile se si vogliono conseguire gli obiettivi di un atto mirato alla prevenzione dei danni.
Si richiede inoltre che venga eliminata la clausola che prevede l’uso dei palloncini : la presenza di tali mezzi rende il prelievo definitivamente inefficace, con la conseguenza di contribuire semplicemente allo spostamento degli storni, dunque dei danni, in aree non presidiate.
La Federcaccia richiede infine di autorizzare l’uso di richiami artificiali : mezzi indispensabili per richiamare gli storni presenti nell’area coltivata da tutelare o che in quell’area sono in procinto di entrare. Si assicura così un effettiva prevenzione dei danni.
Inoltre la Federcaccia propone, soprattutto qualora le nostre proposte non venissero accolte, l’adozione di un provvedimento per il prelievo in deroga ai sensi della lettera C del comma 1 – art. 9 della Direttiva Comunitaria.Il provvedimento, ove integrativo di quello da adottare ai sensi della lettera a) potrebbe essere volto ad autorizzare il prelievo su tutto il territorio regionale limitatamente agli appostamenti fissi e con l’utilizzo della lett C verrebbero superati i problemi dell’uso dei richiami. Per maggiori dettagli, vi allego anche la controproposta integrale di Federcaccia.

Nei prossimi giorni, tutte le Sezioni Provinciali Federcaccia della Toscana si rivolgeranno ancora una volta alle rispettive Amministrazioni Provinciali, affinché anche da parte loro vi siano adeguati interventi.

Un caro saluto in attesa di aggiornamenti.

Federcaccia Pistoia
 
Re: calendario venatorio toscana

Raga fatemi toccare...scrivo poco perchè sono abbastanza incasinato sul lavoro...ma ogni tanto leggo!!!!

Il fatto che l'Emilia Romagna abbia già deliberato secondo la vecchia legge significa secondo me poco, anche l'Umbria lo ha fatto con i soliti pasticci dell'ultimo minuto, la Toscana è in dirittura d'arrivo e la tentazione di fare una fotocopia dell'anno scorso è tanta e dettata da motivi temo prettamente politici....

Ma il punto è un altro, se il famoso tavolo della Conferenza Regioni ha fallito è solo perchè ha partorito quella famosa proposta "condivisa" (per modo di dire) che in realtà ci massacra unilateralmente sulla migratoria e che prontamente è stata disattesa anche da alcuni ass.regionali magari non nel merito, ma perchè temono, ovviamente, di perdere dei voti...

Ma secondo me il vero nocciolo del problema resta...ovvero le linee guida dell'ISPRA sull'interpretazione dei periodi di caccia della 157/92 dopo le modifche della Comunitaria hanno o non hanno valenza giuridica ?

Se la risposta sarà si,c'è ben poco da fare, tutte le regioni dovranno volontariamente od a colpi di tribunale allinearsi e per noi saranno dolori....se invece non l'avranno rimarrà probabilmente tutto uguale ad adesso...

Non ci resta che attendere......

Un saluto

Sandro
 
Re: calendario venatorio toscana

sterminator ha scritto:
No, era solo per gli appostamenti fissi ( e mi sa che poi lo avevano tolto anche per quegli), per i temporanei mai stato. te avevi a provare a venir preso fuori dal capanno senza il fucile in custodia e vedevi che c..lo t facevano!!!
non credo angelo, ti facevano il culo se te lo facevi fare, perche' per ribattere gli animali, per forza devi uscire dall' appostamento in qualche modo, e visto che non son consentiti altri mezzi che il fucile..........
 
Re: calendario venatorio toscana

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la direttiva comunitaria n. 2009/147/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009 concernente la conservazione degli uccelli selvatici e in particolare l’articolo 9, paragrafo 1, lettera a) in base al quale è consentito derogare al divieto di prelievo venatorio nei confronti di specie protette al fine di prevenire gravi danni provocati alle coltivazioni agricole;

VISTA la “Guida alla disciplina della caccia nell’ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici” redatta dalla Commissione Europea;

VISTA la legge 11 febbraio 1992, n. 157 recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio ed in particolare l’articolo 19 bis che, in attuazione del suddetto articolo 9, demanda alle Regioni la disciplina dell’esercizio delle deroghe nel rispetto della legge 157/1992 e dell’articolo 9 della direttiva;

VISTO il Protocollo operativo per il prelievo in deroga di cui all’art. 1 della legge 3 ottobre 2002, n. 221” (Rep. atti N. 1969 del 29 aprile 2004 della Conferenza Stato Regioni);

VISTA la legge 11 giugno 2010, n. 96 “Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alla Comunità europea” ed in particolare l’articolo 42, comma 3, lett. b) che, introducendo un apposito comma all’articolo 19 bis della citata legge 157/1992, prevede che le Regioni, nell’esercizio delle deroghe di cui all’articolo 9, paragrafo 1, lettera a) della direttiva 2009/147/CE, provvedano, ferma restando la temporaneità dei provvedimenti adottati, nel rispetto di linee guida emanate con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, di concerto con il Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano;

VISTA la legge regionale Toscana 12 gennaio 1994, n. 3 con la quale nel rispetto della citata legge 157/92, delle convenzioni internazionali e della direttiva comunitaria la Regione Toscana ha disciplinato la gestione del territorio regionale a fini faunistici attuando la tutela di tutte le specie appartenenti alla fauna selvatica;

VISTA la legge regionale Toscana 3 febbraio 2010, n. 2 “Modifiche della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 - Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio” che disciplina l’esercizio delle deroghe ai sensi dell’articolo 9 della direttiva introducendo gli articoli 37 bis, 37 ter, 37 quater e 37 quinquies nel testo della suddetta l.r. 3/1994;

VISTO in particolare l’articolo 37 quater della l.r. 3/1994 che detta procedure specifiche per l’attuazione delle deroghe di cui all’articolo 9, comma 1, lettera a) della direttiva comunitaria impegnando la Giunta regionale ad adottare le deliberazioni per il prelievo in deroga previa richiesta delle Province interessate e verificata la sussistenza di tutti i presupposti previsti dalla normativa vigente;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale del 16 giugno 2008, n. 454 “D.M. 17.10.2007 del Ministero Ambiente e tutela del Territorio e del Mare – Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a zone speciali di conservazione (ZSC) e zone di protezione speciale (ZPS) - Attuazione”, ed in particolare l’allegato “A” che vieta in tutte le ZPS l’effettuazione della preapertura dell’attività venatoria, con l’eccezione della caccia di selezione agli ungulati;

CONSIDERATO che le specie di uccelli oggetto di un regime generale di protezione secondo la direttiva comunitaria e non incluse nell'allegato II della direttiva comunitaria possono essere interessate da un regime di deroga in presenza delle condizioni di cui agli articoli 2 e 9 della direttiva stessa e, in particolare, per prevenire gravi danni alle colture agricole;

CONSIDERATO che le specie non comprese nell'allegato II della direttiva comunitaria possono essere oggetto di prelievo solo qualora siano puntualmente osservate le ragioni e attuate le condizioni di deroga per ciò che riguarda i mezzi, i modi, i tempi, i luoghi, i controlli e i dati raccolti nell'esercizio venatorio;

CONSIDERATO che il regime di deroga di cui all'articolo 9, comma 1, lettera a) della direttiva comunitaria prevede che, ove non ci siano altre soluzioni soddisfacenti, gli Stati membri possono derogare al regime di protezione per prevenire gravi danni alle colture;

CONSIDERATO che la specie storno ha causato gravi danni all’agricoltura toscana, come risulta dai dati riferiti dalle Province toscane e riportati sulla banca dati informatizzata regionale;

VISTA la relazione del febbraio 2011 inerente lo storno (sturnus vulgaris) in Italia realizzata dall’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) dove si descrive la situazione della specie esistente a livello europeo e nazionale e si dà atto che lo storno poterebbe essere cacciato anche in Italia con modalità analoghe a quelle adottate dagli altri stati membri della UE;

DATO ATTO della recente richiesta del Ministro delle politiche agricole e forestali alla UE per l’inserimento dello storno fra le specie cacciabili in Italia;

VISTI i risultati dell’indagine conoscitiva effettuata dal Centro Ornitologico Toscano (C.O.T.) da cui risulta l’incremento numerico delle popolazioni di storno nidificanti in Toscana (allegato 1);

DATO atto che negli anni 2000-2010 si sono registrati oltre 1.6 milioni di euro di danni da storno (esclusi sia i danni da avifauna non meglio definita che quelli da passero, merlo e tutte le altre specie identificabili nonché tutti i danni riferiti alle aree protette di cui alla L. 394/1991 e alla l.r. 49/1995), così ripartiti:

Anno
storno
avifauna n.d.
2000
€ 247.684
€ 72.926
2001
€ 283.468
€ 164.448
2002
€ 252.261
€ 89.287
2003
€ 163.702
€ 57.979
2004
€ 85.523
€ 34.232
2005
€ 65.187
€ 11.475
2006
€ 90.003
€ 56.493
2007
€ 116.600
€ 94.022
2008
€ 88.524
€ 38.119
2009
€ 54.141
€ 20.566
2010
€ 162.380
n.d.
Totale
€ 1.609.473
€ 639.547



DATO atto che i danni da storno registrati nel 2010 (esclusi sia i danni da avifauna non meglio definita che quelli da passero, merlo e tutte le altre specie identificabili nonché tutti i danni riferiti alle aree protette di cui alla L. 394/1991 e alla l.r. 49/1995) sono così ripartiti a livello provinciale:


Anno 2010
storno
Arezzo
€ 2.422
Firenze/Prato
€ 12.515
Grosseto
€ 401
Pisa
€ 50.269
Livorno
€ 1.472
Lucca
€ 34.909
Massa Carrara
€ 9.279
Pistoia
€ 48.377
Siena
€ 2.736
Totale
€ 162.380


DATO ATTO che i suddetti dati sono quelli ufficiali rilevati dalle province a seguito delle perizie effettuate dai propri tecnici, interni e convenzionati, e dai tecnici incaricati dagli ATC e successivamente trasmessi alla Regione Toscana attraverso l’infrastruttura informatica appositamente predisposta;

DATO ATTO che la Regione Toscana nel 2010 non ha approvato alcun provvedimento applicativo delle deroghe ai sensi dell’articolo 9 della direttiva 2009/147/CE a carico della specie storno e che questo costituisce senz’altro una causa dell’aumento dei danni da storno registrati sul territorio regionale rispetto agli anni scorsi, danni più che triplicati rispetto al 2009 e che evidenziano l’inefficacia dei sistemi preventivi di dissuasione se non accompagnati da abbattimenti in controllo;

DATO ATTO altresì che, oltre ai danni registrati e liquidati sul territorio a caccia programmata e sul territorio a divieto di caccia, in alcune province nel 2010 sono stati denunciati danni anche su territori a gestione faunistica privata (aziende faunistico venatorie e aziende agrituristico venatorie) che denotano ulteriormente l’aggravarsi della situazione rispetto al 2009;

VISTE le richieste di prelievo in deroga relative alla specie storno e le successive integrazioni istruttorie inviate dalle Amministrazioni provinciali toscane ai sensi del suddetto articolo 37 quater della l.r. 3/1994, conservate agli atti del Settore Politiche agroambientali, attività faunistica venatoria e pesca dilettantistica, da cui si evince la situazione qui di seguito riassunta:

1) PROVINCIA DI AREZZO
- colture danneggiate: oleoproteaginose, vite, olivo e frutteti
- localizzazione dei danni: Arezzo, Bibbiena, Capolona, Castiglion Fiorentino, Cavriglia, Civitella Valdichiana, Cortona, Foiano, Marciano della Chiana e Terranova Bracciolini.
- periodo di concentrazione degli stessi: da maggio a dicembre; il periodo di maggior concentrazione è stato fine agosto-15 dicembre.
- sistemi preventivi di dissuasione e controllo: palloni predator, dissuasori acustici e nastri colorati o riflettenti, scaccio con colpi a salve. Interventi di controllo ai sensi dell’articolo 37 della l.r. 3/1994.
- esito della messa in opera dei sistemi preventivi di dissuasione e controllo: efficaci perché accompagnati da abbattimenti in controllo.
- richiesta prelievo in deroga: storno sul territorio provinciale in cui è presente lo storno ed in particolare: Anghiari, Arezzo, Badia Tedalda, Bibbiena, Bucine, Capolona, Castelfranco, Castiglion Fibocchi, Castiglion Fiorentino, Civitella, Cortona, Foiano, Laterina, Loro Ciuffenna, Lucignano, Marciano della Chiana, Monte Sansavino, Monterchi, Montevarchi, Ortignano Raggiolo, Pergine, Pian di Scò, Poppi, Pratovecchio, Sansepolcro, Terranuova Bracciolini.

2) PROVINCIA DI FIRENZE
- colture danneggiate: oleoproteaginose, vite, olivo e frutteti.
- localizzazione dei danni: Greve in Chianti, San Casciano Val di Pesa, Reggello, Vinci, Rignano sull’Arno, Incisa Valdarno, Scandicci, Bagno a Ripoli, Cerreto Guidi, Lastra a Signa, Castelfiorentino Firenze, Scarperia, Calenzano, Fiesole, Signa, Campi Bisenzio.
- periodo di concentrazione degli stessi: primavera/inizio estate e tarda estate/autunno.
- sistemi preventivi di dissuasione e controllo: dissuasori acustici, spari a salve ed interventi di abbattimento ai sensi dell’articolo 37 della l.r. 3/1994.
- esito della messa in opera dei sistemi preventivi di dissuasione e controllo: difficilmente efficaci se non rafforzati da interventi di abbattimento.
- richiesta prelievo in deroga: storno su tutto il territorio provinciale.

3) PROVINCIA DI LIVORNO
- colture danneggiate: vite, olivo, frutteti, angurie, meloni, ortaggi.
- localizzazione dei danni: Collesalvetti e Rosignano Marittimo.
- periodo di concentrazione degli stessi: da giugno a novembre.
- sistemi preventivi di dissuasione e controllo: palloni predator, nastri argentati, spari a salve e dispositivi temporizzati a gas oltre ad interventi di controllo ai sensi dell’articolo 37 della l.r. 371994.
- esito della messa in opera dei sistemi preventivi di dissuasione e controllo: difficilmente danno l’esito sperato in quanto tendono ad indurre assuefazione nei volatili.
- richiesta prelievo in deroga: territorio a caccia programmata di competenza dell’ATC LI 9.

4) PROVINCIA DI LUCCA
- colture danneggiate: oleoproteaginose, vite, olivo e frutteti.
- localizzazione dei danni: Altopascio, Camaiore, Capannori, Lucca, Massarosa, Montecarlo, Pescaglia, Pietrasanta, Porcari.
- periodo di concentrazione degli stessi: da marzo a dicembre.
- sistemi preventivi di dissuasione e controllo: palloni predator, detonatori a gas oltre ad interventi di controllo ai sensi dell’articolo 37 della l.r. 3/1994.
- esito della messa in opera dei sistemi preventivi di dissuasione e controllo: limitato.
- richiesta prelievo in deroga: Altopascio, Camaiore, Capannori, Lucca, Massarosa, Montecarlo, Pescaglia, Pietrasanta, Porcari.

5) PROVINCIA DI MASSA CARRARA
- colture danneggiate: vite e olivo.
- localizzazione dei danni: Aulla, Carrara, Casola L. Filattiera, Fivizzano, Fosdinovo, Licciana N., Massa, Montignoso, Mulazzo, Podenzana, Pontremoli, Tresana.
- periodo di concentrazione degli stessi: da settembre a gennaio
- sistemi preventivi di dissuasione e controllo: dissuasori vocali
- esito della messa in opera dei sistemi preventivi di dissuasione e controllo:non soddisfacenti.
- richiesta prelievo in deroga: tutto il territorio provinciale.

6) PROVINCIA DI PISA
- colture danneggiate: oleoproteaginose, vite, olivo e frutteti.
- localizzazione dei danni: Bientina, Capannori, Casciana Terme, Cascina, Castelfranco, Crespina, Faglia, Lari, Montecatini v.c., Monteverdi Marittimo, Peccioli, Pomarance, Santa Maria a Monte, San Giuliano, San Miniato, Terricciola e Volterra
- periodo di concentrazione degli stessi: da aprile a novembre.
- sistemi preventivi di dissuasione e controllo: palloni predator, nastri colorati o riflettenti, spari a salve oltre ad interventi di controllo ai sensi dell’articolo 37 della l.r. 3/1994.
- esito della messa in opera dei sistemi preventivi di dissuasione e controllo: efficacia limitata ai primi giorni di utilizzazione.
- richiesta prelievo in deroga: storno su tutto il territorio provinciale.

7) PROVINCIA DI PISTOIA
- colture danneggiate: frutteti, oliveti, vigneti, cereali e colture orticole.
- localizzazione dei danni: Agliana, Buggiano, Chiesina Uzzanese, Lamporecchio, Larciano, Marliana, Massa e Cozzile, Monsummano Terme, Montale, Montecatini Terme, Pescia, Pieve a Fievole, Pistoia, Ponte Buggianese, Quarrata, Serravalle Pistoiese e Uzzano.
- periodo di concentrazione degli stessi: da giugno a novembre.
- sistemi preventivi di dissuasione e controllo: reti di protezione a maglia non superiore a mm. 20 x 20, palloni predator, cannoncini a gas, nastri riflettenti, spari a salve, petardi e amplificatori con grida di allarme oltre ad interventi di controllo ai sensi dell’articolo 37 della l.r. 3/1994.
- esito della messa in opera dei sistemi preventivi di dissuasione e controllo: non positivo.
- richiesta prelievo in deroga: Agliana, Buggiano, Chiesina Uzzanese, Lamporecchio, Larciano, Marliana, Massa e Cozzile, Monsummano Terme, Montale, Montecatini Terme, Pescia, Pieve a Nievole, Pistoia, Ponte Buggianese, Quarrata, Serravalle Pistoiese e Uzzano.

DATO atto che i dati riferiti dalle province non tengono conto delle aree protette ai sensi della legge 394/1991 e della l.r. 49/1995 e neppure dei danni arrecate alle produzioni agricole non oggetto di impresa agricola ai sensi dell’articolo 2135 del codice civile;

DATO atto che lo storno, dopo il cinghiale e il capriolo, è la terza specie responsabile dei danni alle coltivazioni agricole in Toscana, che i danni causati dallo storno costituiscono in alcune province circa 1/3 dei danni complessivi rilevati e che la mancata attivazione di un mirato prelievo in deroga nel 2010, valutato sotto il profilo del contenimento dei danni arrecati alle suddette colture, ha sicuramente contribuito all’odierna situazione;

CONSIDERATO che i danni alle coltivazioni agricole della Toscana come evidenziati dalle province e dalla relazione tecnica allegata sono gravi e inaccettabili per l’agricoltura toscana;

DATO ATTO che la Toscana, essendo interessata da pianura solo per l’otto per cento del territorio, ha prevalentemente produzioni di alta qualità e non di quantità con un mercato selezionato. Pertanto i danni agli oliveti, ai vigneti e ai frutteti causati dagli storni non sono accettabili per gli agricoltori toscani perché strettamente collegati a perdite di mercato;

DATO atto che in Toscana sono presenti 26.163 unità tecnico-economiche (UTE) con vigneti con una superficie media di 2,35 ettari, distribuite in percentuali diverse in tutte le province della Regione, e che oltre la metà delle UTE ha una superficie vitata inferiore ad un ettaro;

RILEVATO altresì l’elevato livello qualitativo raggiunto dalle produzioni regionali dimostrato dalla presenza di ben 44 vini a denominazioni di origine (DOCG e DOC) corrispondenti al 71,5 % del totale delle superfici a vite in Toscana, una delle percentuali più elevate a livello nazionale e comunitario, e dal fatto che solo il 12,7 % della produzione totale di vino del 2009 è considerata vino da tavola;

DATO atto inoltre che anche il comparto dell’olio extravergine d’oliva regionale è di alta qualità con 5 denominazioni di origine (DOP e IGP) regolarmente registrate e che la struttura produttiva presente sul territorio è estremamente frammentata e caratterizzata prevalentemente da piccole o piccolissime aziende che svolgono comunque un rilevante ruolo sia nell’olivicoltura che dal punto di vista ambientale e paesaggistico;

DATO atto altresì che sono presenti in Toscana circa 15 milioni di piante di olivo diversamente distribuite sul territorio delle province;

CONSIDERATO quindi che, in ragione di quanto sopra, il danno finanziario ingente che subiscono le aziende toscane è sicuramente grave, difficilmente quantificabile e solo parzialmente risarcibile in quanto riferito solo al valore del prodotto in pianta, molto inferiore a quello del prodotto trasformato e senza tenere conto delle perdite di mercato;

VISTA la misura 6.1.20 “Sostegno alle attività di prevenzione dei danni alle colture causati dalla fauna selvatica” del Piano Agricolo Regionale (P.A.R.) 2008–2010 approvato con deliberazione Consiglio regionale n. 98 del 23 dicembre 2008 con cui sono stati assegnati alle Province complessivi euro 878.000 all’anno da utilizzare soprattutto per interventi di carattere preventivo e dissuasivo sul territorio regionale;

RITENUTA quindi prioritaria la volontà politica dell’Amministrazione regionale di ridurre tali eventi dannosi per la salvaguardia della produzione vitivinicola e di quella olivicola distribuite su tutto il territorio regionale attraverso ogni possibile azione;

DATO ATTO che i competenti servizi della Commissione Europea hanno informalmente espresso parere positivo sulla bozza di provvedimento applicativo delle deroghe per prevenire gravi danni all’agricoltura predisposto dalla competente struttura della Giunta regionale;

PROVVEDUTO ad inviare all’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) una richiesta di parere preventivo istruttorio in tema di richiami e di localizzazione dei prelievi in deroga in territori più ampi rispetto ai siti in cui si è verificato il danno in ragione del fatto che lo storno in Toscana causa danni generalizzati;

VISTO il parere istruttorio inviato dall’ISPRA in data 16 giugno 2011, agli atti del Settore politiche agroambientali attività faunistica venatoria e pesca dilettantistica;

PROVVEDUTO ad inviare all’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) il programma di prelievo dello storno e la proposta di deliberazione con contestuale richiesta di parere;

VISTO il parere dell’ISPRA del ………………..;


VISTA la relazione inviata dal Centro Interuniversitario di Ricerca sulla Selvaggina e sui Miglioramenti Ambientali a fini Faunistici (CIRSeMAF) - Università degli studi di Firenze - in data ……………..(allegato 2);

VISTE le richieste di abbattimento in deroga della specie storno provenienti dalle Organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello regionale (Coldiretti Toscana, Confagricoltura Toscana e Confederazione Italiana Agricoltori Toscana), agli atti del Settore Politiche agroambientali, attività faunistica venatoria e pesca dilettantistica, preoccupate per i gravi danni alle coltivazioni agricole;

PRESO ATTO delle osservazioni degli ATC regionali;

DATO atto che è stata effettuata un’attenta valutazione delle richieste di autorizzazione del prelievo in deroga al fine di modulare in modo più incisivo tempi, luoghi e modalità di prelievo laddove si debba diminuire l’incidenza dei danni;

PRESO atto che, nelle more dell’approvazione delle linee guida ministeriali previste dalla legge 96/2010 ed in attuazione della l.r. 3/1994, sussiste l’esigenza, a fronte di documentate situazioni di danno alle colture agricole anche di pregio, così come puntualmente rilevate a livello locale, di consentire il prelievo in deroga dello storno in quanto specie ripetutamente dannosa per l’agricoltura allo scopo di limitare l’incidenza dei danni alle attività agricole, applicando la disciplina vigente;

RITENUTO opportuno, per le ragioni suddette e in attuazione delle normativa vigente, di dar corso al prelievo in deroga della specie storno individuando specie, luoghi, tempi e modalità per ciascuna provincia;

RITENUTO altresì opportuno attuare i prelievi solo nei Comuni dove si sono verificati danni, sono presenti coltivazioni (in particolare vigneti, frutteti ed oliveti) suscettibili di gravi danni da parte della specie storno e sono state poste in essere adeguate misure per la prevenzione e la mitigazione dei danni stessi;

CONSIDERATO che un’analisi dettagliata dei Comuni in cui si sono verificati i danni da storno negli anni scorsi, e in particolare nel 2010, associata alla valutazione specifica delle altre informazioni inerenti le colture danneggiate, la distribuzione temporale dei danni e l’esito della messa in opera di misure di prevenzione, fornisce elementi previsionali tali da individuare con sufficiente ragionevolezza quali saranno i Comuni interessati dai danni secondo quanto peraltro auspicato dalla “Guida alla disciplina della caccia nell’ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici, dove al punto 3.5.11 viene richiamata, in assenza di danno visibile, la necessità di far riferimento all’esperienza passata per dimostrare la sussistenza di forti probabilità che il danno si verifichi;

RITENUTO quindi opportuno, per tutte le ragioni di cui sopra, autorizzare il prelievo in deroga dello storno nei Comuni qui di seguito indicati:
Arezzo, Capolona, Castiglion Fiorentino, Civitella Valdichiana e Cortona, in provincia di Arezzo;
Bagno a Ripoli, Calenzano, Castelfiorentino, Cerreto Guidi, Greve in Chianti, Incisa Valdarno, Lastra a Signa, San Casciano Val di Pesa, Scandicci e Vinci in provincia di Firenze;
Collesalvetti e Rosignano Marittimo in provincia di Livorno
Altopascio, Camaiore, Capannori, Lucca, Massarosa, Montecarlo, Pescaglia, Pietrasanta, Porcari in provincia di Lucca;
Aulla, Carrara, Casola L., Fivizzano, Fosdinovo, Massa, Montignoso, Pontremoli e Tresana in provincia di Massa Carrara;
Casciana Terme, Cascina, Castelfranco, Crespina, Lari, Montecatini V.C., Monteverdi Marittimo, Peccioli, Pomarance, Santa Maria a Monte, San Miniato, Terricciola e Volterra in provincia di Pisa;
Agliana, Buggiano, Chiesina Uzzanese, Lamporecchio, Larciano, Marliana, Massa e Cozzile, Monsummano Terme, Montale, Montecatini Terme, Pescia, Pieve a Nievole, Pistoia, Ponte Buggianese, Quarrata, Serravalle Pistoiese e Uzzano in provincia di Pistoia.

DATO atto che, come risulta dalla documentazione allegata al presente provvedimento, nel mese di settembre sono presenti in Toscana esclusivamente storni nidificanti in Toscana e considerata la larga e diffusa distribuzione dei vigneti sul territorio si ritiene opportuno consentire il prelievo dello storno nei suddetti Comuni, fermo restando il divieto nelle ZPS, nei giorni di apertura anticipata della caccia se questi saranno autorizzati dalla Giunta Regionale con apposito provvedimento;

RITENUTO quindi che esistono le condizioni per disciplinare un regime di deroga relativamente al prelievo dello storno ai sensi dell'articolo 9 comma 1, lettera a) della direttiva 2009/147/CE;

RITENUTO infine di disciplinare compiutamente e analiticamente ai sensi delle succitate norme un regime di deroga relativo al prelievo della specie storno, con particolare riferimento alle condizioni, modalità, tempi e luoghi del prelievo, quantità di esemplari prelevabili;

a voti unanimi
DELIBERA

1. di consentire, ai sensi della direttiva 2009/147/CE, art. 9, comma 1, lettera a) per prevenire gravi danni alle coltivazioni agricole, e per le motivazioni ampiamente esposte in premessa, il prelievo in deroga da appostamento della specie storno nei soli territori dei comuni indicati al punto 2 nei giorni di apertura anticipata della caccia se la Giunta regionale provvederà ad autorizzali con successivo provvedimento e nel periodo compreso tra la terza domenica di settembre e il 18 dicembre e con le seguenti modalità:
a. solo nei vigneti, negli uliveti e nei frutteti a maturazione tardiva, nonchè in prossimità degli stessi per un raggio di 100 metri;
b. solo in presenza del frutto pendente e negli appezzamenti in cui sono in atto sistemi dissuasivi incruenti a protezione delle colture.

2. di autorizzare il prelievo in deroga dello storno esclusivamente nei seguenti territori comunali:
Arezzo, Capolona, Castiglion Fiorentino, Civitella Valdichiana e Cortona, in provincia di Arezzo;
Bagno a Ripoli, Calenzano, Castelfiorentino, Cerreto Guidi, Greve in Chianti, Incisa Valdarno, Lastra a Signa, San Casciano Val di Pesa, Scandicci e Vinci in provincia di Firenze;
Collesalvetti e Rosignano Marittimo in provincia di Livorno
Altopascio, Camaiore, Capannori, Lucca, Massarosa, Montecarlo, Pescaglia, Pietrasanta, Porcari in provincia di Lucca;
Aulla, Carrara, Casola L., Fivizzano, Fosdinovo, Massa, Montignoso, Pontremoli e Tresana in provincia di Massa Carrara;
Casciana Terme, Cascina, Castelfranco, Crespina, Lari, Montecatini V.C., Monteverdi Marittimo, Peccioli, Pomarance, Santa Maria a Monte, San Miniato, Terricciola e Volterra in provincia di Pisa;
Agliana, Buggiano, Chiesina Uzzanese, Lamporecchio, Larciano, Marliana, Massa e Cozzile, Monsummano Terme, Montale, Montecatini Terme, Pescia, Pieve a Nievole, Pistoia, Ponte Buggianese, Quarrata, Serravalle Pistoiese e Uzzano in provincia di Pistoia.

3. di dare atto che il prelievo in deroga da appostamento della specie storno nei giorni di apertura anticipata della caccia che la Giunta regionale provvederà ad autorizzare con successivo provvedimento, potrà avvenire solo nelle province dove si effettua l’apertura anticipata della caccia e limitatamente ai territori comunali indicati al punto 2, fermo restando il divieto di abbattimento nei territori sottoposti a divieto di caccia e nelle ZPS;

4. di consentire il prelievo da appostamento dello storno esclusivamente ai cacciatori residenti in Toscana per un massimo di venti capi giornalieri e cento capi complessivi per cacciatore per l'intero periodo (prima giornata utile di caccia – 18 dicembre 2011) con l’uso di fucile con canna ad anima liscia fino a due colpi o a ripetizione semiautomatica, con caricatore contenente non più di due cartucce di calibro non superiore al dodici;

5. di non consentire l’uso di richiami;

6. di vietare la vendita degli storni prelevati ai sensi dell’articolo 43 l.r. 3/94;

7. di stabilire che tutti i capi prelevati devono essere indicati sul tesserino venatorio regionale che dovrà essere riconsegnato al Comune di residenza non oltre il 20 marzo 2012. Al fine di verificare la compatibilità delle conseguenze dell'applicazione della deroga con la direttiva 2009/147/CE, la competente struttura della Giunta Regionale procederà a trasmettere al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro per gli affari regionali, al Ministro dell'ambiente, al Ministro delle politiche agricole e forestali, al Ministro per le politiche comunitarie, alle competenti Commissioni parlamentari e all'ISPRA una relazione sulle misure adottate in ordine al prelievo a carico della specie storno comprensiva dell’indicazione precisa del numero di capi abbattuti ricavato dalla lettura ottica analitica di tutti i tesserini venatori;

8. di dare atto che la vigilanza sull'applicazione delle norme della presente delibera è affidata alle guardie di cui all'articolo 51 della l.r. 3/94;

9. di prevedere fin d’ora la possibilità di sospendere il prelievo in deroga dello storno qualora siano accertate gravi diminuzioni della consistenza numerica;

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi dell’art. 5 comma 1 lett. f) della LR 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta Regionale ai sensi dell’art. 18 comma 2 della medesima LR 23/2007.
 
Re: calendario venatorio toscana

ma per questa presa per i fondelli chi c'e' da ringraziare?
il prode Salvadori? o e' il solito frutto partorito da compromessi insulsi con i vari ambientalisti,
perche' sinceramente, per tirar fuori la genialata di cacciarli solo dove ci son gli spaventapasseri e senza richiami, non basta una semplice mente malata, ma serve un maradona degli idioti anche solo per pensarla una cosa del genere..........prova tangente che
e' tutto in mano a degli incompetenti totali......

P.S.
per caso sbirciavo il calendario prov. di grosseto, spero sia un errore di stampa,
ma al che ho visto, un solo giorno di preapertura e senza merlo e colombaccio, ho il vago sospetto che sara' cosi' in tutta la toscana...........mi sbagliero'? oppure vedi sopra.........
 
Re: calendario venatorio toscana

franuliv ha scritto:
Allora quando sono andato a ritirare il tesserino venatorio ieri mi hanno detto che chi ha due atc non ha più le 10 giornate bensì 20 ... ovviamente per la migratoria... da effettuare nell'ambito della regione toscana.. ed in più mi hanno detto che si possono avere anche altri atc basta pagare. :D
Mi spiego meglio... Io ho due ATC LI9 e GR6... che ovviamente ho dovuto pagare entro il 15 maggio 2011.
Ora se io oggi volessi avere anche per esempio PI14 basta che chiami alla ATC e chieda se c'è posto. Se ho la risposta positiva pago il relativo bollettino alla posta ed il gioco è fatto...
In più sul tesserino venatorio da quest'anno non c'è segnato la seconda atc perchè fa fede la ricevuta del versamento.
Quindi se hai i soldi puoi permetterti tutti gli atc che vuoi e poi girare liberamente all'interno della tua regione... :D

Certo che puoi...ma chiaramente con il terzo atc perdi le venti giornate alla migratoria,ti rimangono le cinque da pagare con bollettino sia alla stanziale che vagante alla migratoria..
un saluto
 
Re: calendario venatorio toscana

nino65 ha scritto:
Io non so' quello che ti hanno detto quei geni della federcaccia ma di sicuro molte cose assurde,innanzitutto il parere dell'ispra è obbligatorio ma non vincolante per legge e poi anche nella peggiore delle ipotesi le date che hai citato sono fuori dal mondo,apertura ad ottobre e chiusura a dicembre non sono previste da nessuna parte...
Secondo me fanno terrorismo psicologico per poi poter dire che sono stati capaci di far approvare un calendario come lo scorso anno.....ma la gente non ha piu' l'anello al naso come una volta....
Qui' non ci sono geni,c'e' gente che vuole andare a caccia,quello che ho scritto e' il risultato dell'incontro tra i presidenti delle ass.venatorie e l'assessore provinciale.Che le date che ti ho citato sono fuori dal mondo lo sappiamo, ma vai a dirlo all'ispra e al wwf e poi vedi chi fa' terrorismo.Comunque ripeto,spero vivamente di essere smentito dai fatti futuri.Saluti Alessandro
 
Re: calendario venatorio toscana

Montecalvi ha scritto:
LORENZOPT ha scritto:
Montecalvi ha scritto:
Spero solo che siano dicerie,anzi sicuramente,ma dicono che vogliono anticipare la chiusura al tordo come al merlo.
Allora a cosa si tira alle fave.
Vi risultano queste voci
dove l' hai sentito dire? al bar? allo stadio? o alla messa?.........ma non e' l' ora di finirla col dice quello e dice quell' altro e l' ho sentito dire..........
sara' il caso di informarsi bene prima di scrivere baggianate, l' argomento e' trattato e ritrattato qui' e su tutti i forum e blog di caccia, come si fa' ad andare avanti con il sentito dire? non vi capiro' mai..........

P.S.
il calendario in toscana uscira' come ci hanno abituato negli ultimi 10 anni, una settimana prima dell' apertura, 3 giorni prima quelli provinciali, e 2 ore prima sapremo se gli storni saranno messi in deroga, anche se la legge prevederebbe l' uscita entro il mese di giugno, ma per loro conta poco a differenza nostra.........

Apparte il fatto bada di rilassatti,poi se rileggi bene quello che ho scritto anche io sono molto dubbioso su queste dicerie,e poi non siamo in un tribunale,in un forum si scambiano anche 2 parole proprio come se si fosse al bar.
A capito?

io ho capito, te no.........la cosa mi lascerebbe indifferente
se non fosse che mi dispiace vedere che la caccia va a rotoli proprio per colpa della disinformazione e del sentito dire, e anche per la divulgazione delle bischerate che si sentano in giro.
e visto che qui' ci leggan tutti anche chi davvero vorrebbe la chiusura anticipata del tordo,
eviterei di aizzarlo, altrimenti va a finire che alle fave tu gli tiri davvero......
P.S.
da piccino mi chiamavan tranquillo, figurati se son rilassato.
 
Re: calendario venatorio toscana

a grosseto i colombi in preapertura non c'erano nemmeno l'anno scorso, l'unica provincia senza in toscana mi sembra...e quest'anno nisba!!!!!! nelle altre province che fanno??

l'anno scorso ero nella 6 sull'ombrone non potevo tirare e a 200m da me nella 18 botte da orbi!!! vi pare possibile!!!!
 
Re: calendario venatorio toscana

Ho trovato altre chicce nuove del ns calendario provinciale: caccia alla lepre al massimo con 4 cacciatori!
Caccia e detenzione della beccaccia solo con il cane e dal 01 al 15 gennaio con 1 solo cane da ferma (da cerca no, quindi springer a casa!) di razze riconosciute enci (bastardini a casa!!! razzisti!!! [6] ).
L'anno scorso hanno chiuso alla fagiana dal 8 dicembre!!
Poi i pallini di acciaio, caccia ai turdidi ritardata, marzaiola e combattente chiusa, preapaetura solo 1 giorno ecc. ecc.
Siamo gestiti dalla Provincia più anticaccia della Toscana. E' ora di cominciare a rompere i cog@@oni!!! [protesta.gif] [protesta.gif]
Ma può una Provincia chiudere a una specie quando la regione a cui appartiene la concede??
Mi devo informare.
Speriamo che facciano un referendum per l'abolizione di tutte le Provincie!! [thumbsdown.gif]

ciao
 
Re: calendario venatorio toscana

State sereni ragazzi toscani [3] ,calendario come l'altr'anno, con storno in deroga dove i comuni hanno richiesto i danni [26] , la toscana ha la sua legge regionale e quelli dell' ISPRA s'attacano a sto....... [Backstab_emoticon.gif] .naturalmente a fine agosto x evitare i ricorsi dei soliti bifolchi di turno [censored.gif] ..... un saluto
 
Re: calendario venatorio toscana

LORENZOPT ha scritto:
luchinohunter ha scritto:
bottaccio90 ha scritto:
ma il secondo giorno di preapertura alle tortore è vero che lo levano? [26]

Sul calendario di Prato ho letto che decidono un giorno compreso tra 1 e il 4 in accordo con la regione....e se nn fanno sapere nulla si va 1 e 4!....che scandalo però!

su quello di prato c'e' scritto in quel modo, gli altri sembrano i calendari delle province tedesche, si parla solo di ungulati, nessuno rammenta la preapertura, manacan pochi giorni e non ho ancora capito se fanno un giorno, due o zero..........

La provincia di Prato ha effettivamente chiesto una sola giornata fra 1 e il 4. Qualora non vi sia l' applicazione di una giornata unica su tutto il territorio Regionale, allora la provincia chiede i due giorni come da legge regionale l' 1 e il 4. ( ma quando c'è il referendum per l' abolizione delle provincie) La regione Toscana valuterà anche fra le tre opzioni, l' approvazione della caccia in deroga allo storno a fine agosto. (sembra per tutelare i ricorsi). Quindi noi dobbiamo essere fiduciosi che gli assessori abbiano avuto dei rapporti soddisfacenti e sulla scia di un pieno relax, vadano incontro alle esigenze di un mondo che loro conoscono normalmente alle riunioni, per essere favorevoli o contrari secondo i dettami del partito.

Romano
 
Re: calendario venatorio toscana

Comunque anche in Umbria da diversi anni lo storno lo fanno cacciare in deroga solo in prossimità di uliveti,vigneti e frutteti e guai a sparargli nel bosco o in un campo di medica.....
 
Re: calendario venatorio toscana

*sugar the hunter* ha scritto:
rettifico,ho letto adesso il calendario....aggiungo alle precedenti voci apertura del tordo beccaccia e cesena dal 1 ottobre, solo 5 capi di migratoria al dì,rimangono le 3 beccacce,e altre piccole restrizioni a ca**o di cane come il divieto di abbattere marzaiola e combattente
come solo 5 capi di migratoria al giorno? vuoi dire ke non posso prendere piu' di 5 tordi al giorno? ciao padelloni
 
Re: calendario venatorio toscana

Daniele 67 ha scritto:
State sereni ragazzi toscani [3] ,calendario come l'altr'anno, con storno in deroga dove i comuni hanno richiesto i danni [26] , la toscana ha la sua legge regionale e quelli dell' ISPRA s'attacano a sto....... [Backstab_emoticon.gif] .naturalmente a fine agosto x evitare i ricorsi dei soliti bifolchi di turno [censored.gif] ..... un saluto

Sarà!...ma secondo me in deroga nn lo rimettono...purtroppo sparerà solo chi ha l'art.37!
 
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