MA CHE FUORISTRADA AVETE?????

Re: MA CHE FUORISTRADA AVETE?????

Visto che siete tutti infarinati per quanto riguarda i fuori strada,qualcuno ha informazioni riguardo al pajero pinin versione gdi(quello con le ridotte),siccome non mi è sembrato essere stato nominato nel post e avendo visto dei filmati su you tube,che mi hanno incuriosito,chiedevo informazioni in merito.
 
Re: MA CHE FUORISTRADA AVETE?????

PaoloDS ha scritto:
Jakal77 ha scritto:
Ciao a tutti,
mi sono appena iscritto...io possiedo la mitica Lada Niva!!

Grande auto! Verde militare poi... stupenda! Un mio amico ne aveva una cabrio, motore 1.600 a benzina, consumava all'inverosimile, tanto che le dovette montare l'impianto gpl, però era praticamente inarrestabile, roba da fare invidia ad un trattore!

anche la mia è una 1.6 a gpl......considera che riesce a fare circa 5,5 km/l !!! [rire.gif]
....senza inserire ridotte e blocco del differenziale ovviamente!.....cmq sul fuori stada arrivo dove molti si fermano nonostante le pedane gli tolgano qualche centimetro da terra...su strada invece......bhe....questo è un altro discorso! [Trilly-77-24.gif]
 
Re: MA CHE FUORISTRADA AVETE?????

GeppeMele ha scritto:
Io attualmente hyundai tucson diesel, molto alta per andare in off-road, consumi discretti in strada (la mia con 111.000km, fa il 12,5/l), possibilità di scelta di quando usare le 4ruote motrici, comoda per viaggiare e carina da usare per uscire. Non è un vero fuoristrada ma tutto sta a saperla usare in fuori strada, ad esempio:
Io in pianura in zona piena di chiari e dopo tre giorni di pioggia, con il 4x4 inserito ho perso il controllo e sono andato a finire fuori strada;
Mio cugino con la mia macchina è arrivato su di una montagna, proprio come la domenica prima ci siamo arrivati con la sua (NISSAN Terrano). Io non credevo ci saremmo arrampicati fin la sù.
Anche il Rav4 non il modello vecchio che fà schifo, come suv si comporta abbastanza bene in fuoristrada, ma comunque per il fuoristrada vero e proprio il suv non è molto idoneo
 
Re: MA CHE FUORISTRADA AVETE?????

Gianni ha scritto:
Per i fuoristradisti laziali e non.

LEGGE REGIONALE (Lazio) N. 0029 DEL 30 03 1987 (Pubblicata nel B.U. 18 aprile 1987, n. 0011)

Disciplina della circolazione fuoristrada dei veicoli a motore.



ARTICOLO 1 Ambito di applicazione

La presente legge disciplina la circolazione nelle aree al di fuori delle strade carrozzabili pubbliche e private, intendendo elementi costituenti le strade, ai fini della presente legge, oltre la carreggiata, la banchina e la cunetta, le aree adiacenti utilizzate per la sosta, per il parcheggio e per l' inversione di marcia nonche' le piazzole di intersezione. E' fatto divieto a chiunque di circolare fuoristrada con veicoli a motore (autoveicoli o motoveicoli), di costruire impianti fissi per sport da esercitarsi con tali mezzi e di allestire a qualsiasi titolo tracciati o percorsi per gare da disputare con i mezzi predetti nelle seguenti aree, comprendendo anche i relativi sentieri e mulattiere:

a) zone soggette a vincolo paesaggistico di cui alla legge 29 giugno 1939, n. 1497 e relativo regolamento;

b) zone soggette a vincolo archeologico di cui alla legge n. 1089 del 1939;

c) zone soggette alla legge 8 agosto 1985, n. 431;

d) zone adibite a foreste demaniali e zone destinate al rimboschimento o contemplate nella legge regionale 4 febbraio 1974, n. 5;

e) zone di rilevante interesse vegetazionale e meritevoli di conservazione in base alla legge regionale 2 sett. 1974, n. 43;

f) zone adibite o destinate a parchi territoriali urbani previsti dagli strumenti urbanistici in vigore nei singoli comuni;

g) zone sottoposte ai piani regionali previsti dall' articolo 6, lettere a), b), c), e), e dall' articolo 36 della legge 27 dicembre 1977, n. 968;

h) zone adibite o destinate a parchi e riserva naturali regionali incluse o proposte nel piano dei parchi e delle riserve naturali in base alla legge regionale 28 novembre 1977, n. 46;

i) alvei dei corsi d' acqua pubblici di cui all' articolo 1 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, ad eccezione degli attraversamenti a guado colleganti percorsi carrozzabili esistenti;

l) spiagge ed arenili purche' non aperti e destinati al pubblico transito, nonche' spiagge ed arenili in concessione, esclusi i percorsi riconosciuti carreggiabili nell' atto di concessione.

Si intendono compresi nelle zone indicate al precedente secondo comma i sentieri e le mulattiere nonche' le piste di esbosco munite di idonea segnaletica ed i viali tagliafuoco quando questi ultimi non hanno le caratteristiche essenziali delle strade carrozzabili esistenti nella zona.

E' altresi' vietata la circolazione fuori strada con mezzi motorizzati nelle aree ove essa e' espressamente vietata dagli strumenti urbanistici e nei percorsi definiti non transitabili con tali mezzi dal comune per ragioni di polizia locale, urbana e rurale o per la tutela della stabilita' del suolo nelle zone sottoposte al vincolo per scopi idrogeologici ai sensi del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267.

Restano comunque fermi i divieti di circolazione previsti da altre leggi in materia.



ARTICOLO 2 Casi in cui e' consentita la circolazione

In deroga ai divieti di cui al precedente articolo, e' consentita la circolazione fuori strada dei seguenti mezzi:

a) adibiti all' effettivo svolgimento di attivita' agricola e forestale;

b) di soccorso, di antincendio ed in servizio di istituto, in dotazione agli organi statali, regionali, provinciali

e comunali, nonche' agli enti preposti a servizi di pubblica utilita';

c) in dotazione ai corpi di vigilanza dello Stato, della Regione, delle province e dei comuni in servizio d' istituto;

d) destinati al servizio esclusivo delle attrezzature dei parchi e dei rifugi di montagna;

e) utilizzati per attivita' di soccorso, antincendio o per condurre invalidi nelle aree di cui al precedente

articolo ancorche' appartenenti a privati.

Restano ferme le vigenti disposizioni in materia di protezione della natura e di polizia idraulica.

E' altresi' consentita la circolazione fuori strada con mezzi motorizzati ai soggetti che siano abitanti o dimoranti

anche in via temporanea, proprietari, usufruttuari, superficiari, conduttori, ivi compresi i loro familiari, delle costruzioni dei fondi rustici ubicati nelle aree indicate nel precedente articolo lungo il percorso piu' breve che consente l' accesso alle costruzioni ed ai fondi medesimi.



ARTICOLO 3 Deroghe

Al di fuori dei casi indicati nel precedente articolo 2 i comuni, in deroga ai divieti della presente legge, possono autorizzare la circolazione fuori strada, nelle aree di cui al precedente articolo 1, esclusivamente a coloro che vi accedano per motivi di lavoro. Le relative autorizzazioni vengono disposte dal comune con specifico provvedimento.



ARTICOLO 4 Individuazione delle aree e relativa segnaletica

Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aree ove non e' consentito circolare fuori strada con veicoli a motore (mezzi motorizzati, motoveicoli, autoveicoli) vengono indicate dal comune con la posa dei segnali previsti dalle leggi in vigore per quanto attiene il secondo comma, lettera f), ed il quarto comma del precedente articolo 1.



ARTICOLO 5 Individuazione delle zone adibite allo svolgimento di attivita' sportive, ricreative ed agonistiche

Qualora i comuni intendano disciplinare la circolazione fuori strada di mezzi meccanici e motorizzati

nello svolgimento di attivita' sportive, ricreative ed agonistiche e qualora la vocazione e la situazione idrogeologica dei terreni lo consenta, sono tenuti ad individuare le zone in cui tale circolazione e' esclusivamente consentita, in sede di formazione dello strumento urbanistico generale, ovvero, qualora siano gia' dotati di tale strumento, mediante apposita variante allo stesso. L' individuazione e la concessione da parte del comune delle zone suddette e' sottoposta al parere preventivo dell' ispettorato ripartimentale delle foreste competente per territorio, all' autorizzazione dell' assessore competente in materia di urbanistica ed assetto del territorio e dell' assessore preposto alla tutela ambientale.



ARTICOLO 6 Impianti fissi

Gli impianti fissi destinati all' esercizio permanente delle attivita' sportive ed agonistiche di cui al precedente articolo 5, ancorche' non comportanti l' esecuzione di opere murarie, sono sottoposti al parere preventivo dell' ispettorato ripartimentale delle foreste competente per territorio, all' autorizzazione dell' assessore competente in materia di urbanistica ed assetto del territorio e dell' assessore preposto alla tutela ambientale ed a concessione di edificare ai sensi dell' articolo 1 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, da rilasciarsi in coerenza con le prescrizioni dello strumento urbanistico contenente la relativa previsione.

All' atto dell' istanza di concessione, l' avente titolo deve impegnarsi ad adottare le misure idonee alla sicurezza degli impianti e le cautele tecniche dirette che le piste formate dal transito dei mezzi meccanici e motorizzati provochino deflusso delle acque superficiali verso zone di frana o comunque potenziali condizioni di instabilita' idrogeologica.

Deve altresi' impegnarsi ad un ripristino ambientale qualora cessi l' attivita' degli impianti, prestando apposita cauzione od altra idonea garanzia che verra' restituita dal comune ad opera di ripristino eseguita. Al momento della cessazione dell' attivita' degli impianti il titolare della concessione e' tenuto ad informare le autorita' comunali.



ARTICOLO 7 Deroghe per manifestazioni e gare

Nel caso di manifestazioni e di gare, purche' non ricorrenti piu' di due volte all' anno, il comune, salve le competenze statali in merito, su richiesta degli organizzatori, puo', in via eccezionale e per i tempi strettamente necessari, consentire il transito fuori strada dei mezzi meccanici e motorizzati anche in zone non adibite ad attivita' sportive, ricreative ed agonistiche, fermi restando i divieti nelle zone di cui al precedente articolo 2, secondo comma, disponendo le relative cautele ed obblighi di ripristino dell' ambiente a cura degli organizzatori.



ARTICOLO 8 Vigilanza

Sono incaricati di vigilare sull' osservanza della presente legge gli organi di polizia forestale, di vigilanza ordinaria sulla caccia e sulla pesca, gli organi di polizia locale, i sindaci dei comuni e dei loro consorzi, gli agenti giurati, che abbiano facolta' in base alle leggi vigenti, gli ispettorati ecologici onorari nominati in base alla legge regionale 19 settembre 1974, n. 61.

Gli agenti giurati debbono possedere i requisiti determinati dall' articolo 138 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 8 giugno 1931, n. 733 e prestare giuramento dinnanzi al Pretore.



ARTICOLO 9 Sanzioni amministrative

Per le violazioni delle disposizioni di cui al precedente articolo 1, secondo comma, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i) ed l), ed al precedente articolo 2, terzo comma, si applicano le sanzioni da L. 100.000 a L. 500.000.

Viene erogata una ulteriore sanzione amministrativa di L. 60.000 nel caso in cui il trasgressore non ottemperi alla formale intimazione di fermarsi. Qualora le violazioni di cui al presente articolo sono compiute da chi e' soggetto all' altrui autorità', direzione, vigilanza, si applicano le disposizioni previste dall'articolo 6, secondo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689.



ARTICOLO 10 Applicazione delle sanzioni amministrative

Per l' applicazione delle sanzioni amministrative previste dal precedente articolo 9 valgono le disposizioni di cui al capo I, articolo 2, della legge 28 febbraio 1985, n. 47.



ARTICOLO 11 Disposizioni transitorie

Coloro che risultano, alla data di entrata in vigore della presente legge, titolari di impianti fissi preesistenti abilitati alle attivita' sportive, ricreative ed agonistiche con mezzi meccanici e motorizzati circolanti fuori strada devono rivolgere domanda di rinnovo della concessione entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ai comuni di competenza i quali provvederanno a richiedere il prescritto parere all'ispettorato ripartimentale delle foreste competente per territorio e la prescritta autorizzazione all'assessore competente in materia di urbanistica ed assetto del territorio ed all'assessore preposto alla tutela ambientale. Qualora la prosecuzione dell'attività' non sia autorizzata ai sensi del precedente comma o non sia approvato l'inserimento dell'area delimitata nel relativo strumento urbanistico, essa deve cessare immediatamente.


__._,_.___
e che significa??????????????????????????
 
Re: MA CHE FUORISTRADA AVETE?????

Dopo tanto riesco a mettere anche la mia, New Gran Vitara del 2007, un regalo dopo tanti anni di lavoro
[attachment=0:3uvk635y]macchina 004.jpg[/attachment:3uvk635y]
 
Re: MA CHE FUORISTRADA AVETE?????

hunterTP ha scritto:
gianni1980 ha scritto:
... io avrei pensato ad una panda van anche se nn è 4x4 che ne dite????
qualcuno ne fa già uso???

non comprare fiat che resti in mezzo al bosco..... [****.gif]


Io ne ho una , e ti posso assicurare che è fantastica, uno perchè dietro ci carichi di tutto come un pick-up, due perche non ti pianti mai...
saluti
 
Io ho il mitico Jimny, che succede ad un Transit adattato al fuoristrada, ed ancora prima a quel rottame di Lada Niva e alla Campagnola AR 59.
 
Re: MA CHE FUORISTRADA AVETE?????

DAIHATSU TERIOS(penultimo modello).....Presa lo scorso anno,prima suzuki vitara.....per ora sono stra contento.... [eusa_clap.gif]
 
Opel Frontera 2.2 td, affiancata da questa stagione dalla panda 4x4 adibita solo ad uso venatorio, cosi' son finite le discussioni con la signora e ho finito di lavare la macchina tutte le settimane :D :D :D
 
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