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Aaaaaa ma allora hanno ragione i Pisani!:mrgreen: Non ti fidi? eccoti qua:
Art. 2
(Periodo, aree e modalità di caccia)
1. Nell'ambito dei termini indicati dall'articolo 18, comma 2, della legge li febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica, omeoterma e per il prelievo venatorio), la stagione venatoria ordinaria ha inizio la terza domenica di settembre di ogni anno e termina il 31 gennaio dell'anno successivo, fatto salvo quanto previsto dal per Tortora, Quaglia e Colombaccio).
2. La caccia è consentita sul territorio regionale per tre giorni a settimana, a scelta del cacciatore, ad esclusione del martedì e del venerdì, ai sensi del comma 5 dell'articolo 18 della 1. 157/1992.
3. La caccia alle specie del Cinghiale, Volpe e Lepre comune è consentita esclusivamente nei giorni di giovedì, sabato e domenica.
4. Fatti salvi i regolamenti provinciali, le aree interessate dalla caccia al Cinghiale non sono precluse ad altri tipi di caccia.
5. Nel rispetto delle prescrizioni ministeriali in materia e per finalità di sicurezza, è consentito l'uso di radio o apparati ricetrasmittenti durante la caccia al Cinghiale, il cui utilizzo è subordinato alla preventiva comunicazione del responsabile della squadra di caccia, da effettuarsi, all'inizio di ogni stagione venatoria, alla Provincia e all'Ambito territoriale di caccia (ATC) di competenza.
6. E' consentita la caccia agli Anatidi, con l'ausilio di stampi, anche lungo la battigia del mare, tramite appostamento temporaneo, nel rispetto delle distanze da case, ferrovie, appostamenti fissi previste dalla 1. 157/1992.