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la presenza di tuo padre non serve puoi andare tranquillamente a caccia con il fucile regolarmente denunciato di un'altra persona......... in bocca al cocker!!!!!!!
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la presenza di tuo padre non serve puoi andare tranquillamente a caccia con il fucile regolarmente denunciato di un'altra persona......... in bocca al cocker!!!!!!!
Il comodato (più volgarmente "prestito") di armi è disciplinato dall'articolo 22 della legge 110/75. In sostanza, è consentito prestare a un amico tiratore o cacciatore, solo quelle armi che siano state classificate sportive oppure che risultino da caccia (articolo 13 legge 157/92). Per realizzare il comodato è sufficiente una scrittura privata tra le parti (vedi il pdf allegato qui sotto), con i dati dell'arma e dei Porto d'armi del comodante e del comodatario. Se il comodato si esaurisce in un tempo limitato (24-48 ore), non sono necessari particolari adempimenti, se il comodato si protrae per un tempo più lungo è preferibile effettuare la denuncia dell'arma ex art. 38 Tulps.