Licenza di porto d’armi: cosa prevede la riforma Cartabia. Attenzione alla comunicazione di avvio del procedimento amministrativo finalizzato al rigetto della istanza di rilascio o rinnovo della relativa autorizzazione

porto armi uso caccia.jpg


Non è infrequente chiedersi quando può essere negato il porto d’armi. Spesso capita a chi possiede armi in casa, a chi ha la passione per la caccia o ne sviluppa la curiosità attraverso il racconto di un amico o a chi svolge la professione di guardia giurata di essere destinatario di un avviso di comunicazione di procedimento amministrativo, contenente elementi ostativi rintracciati in occasione dei periodici o preliminari controlli volti alla relativa concessione o al richiesto rinnovo.

Il più delle volte, tali presunti impedimenti, erroneamente ritenuti oppositivi, sono legati a precedenti condanne, a carichi pendenti e, fino a qualche mese addietro, persino a semplici denunce, per i reati più disparati, che nulla hanno a che fare con la presunta pericolosità sociale manifestata dagli organi amministrativi in occasione della comunicazione sopra menzionata: parliamo per esempio di violazioni degli obblighi assistenziali, di vecchi episodi di ingiuria, o di mancata esecuzione di un provvedimento del giudice.

Tale circostanza diventa ancor più grave nella misura in cui la legge attribuisce all’autorità di pubblica sicurezza ampia discrezionalità quanto alla revoca delle licenze o delle autorizzazioni; ciò induce il pubblico funzionario di turno, poco incline alla riflessione e molto, invece, alla paura di assumersi la responsabilità, a determinarsi circa il rigetto della richiesta di licenza di porto d’armi. Tutto ciò in maniera ingiusta, senza criterio, senza adeguata motivazione e con il rischio, nel caso per esempio di una guardia giurata che si occupi di vigilanza, di mettere nei guai, o, peggio, in mezzo a una strada, un uomo colpevole di non aver pagato gli alimenti alla moglie.
Oggi, grazie alla riforma Cartabia, esiste uno strumento dispositivo o, meglio, una disposizione legislativa, che offre, oltre ai consueti motivi di opposizione al rigetto, anche nuovi e più solidi spunti difensivi, partendo proprio dalle ipotesi della semplice denuncia quale motivo ostativo.

La semplice esistenza delle indagini preliminari

L’articolo 110 quater delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, introdotto dalla riforma Cartabia, recita testualmente che le disposizioni da cui derivano effetti pregiudizievoli in sede civile o amministrativa per la persona sottoposta alle indagini devono intendersi nel senso che esse si applicano comunque alle persone nei cui confronti è stata emessa una misura cautelare o è stata esercitata l’azione penale.

La semplice iscrizione nel registro degli indagati, insomma, o anche la pendenza delle indagini preliminari, non può produrre effetti negativi in sede civile o amministrativa, quale quella destinata al rilascio o al rinnovo del porto d’armi, salvo che sia in precedenza scattato l’arresto del richiedente, ma anche circa questo si potrebbe discutere, o sia stata esercitata l’azione penale. Lampi di luce finalmente, e di garanzia di sistema, in un ordinamento pieno di contraddizioni e illogicità.

I carichi pendenti

Se, con riguardo alla semplice iscrizione nel registro degli indagati o alla fase delle indagini preliminari, quanto scritto poggia su indiscutibili disposizioni legislative, che non lasciano spazio a scelte discrezionali, esso diventa quanto meno argomento di valutazione con riferimento anche ai carichi pendenti. Per un duplice ordine di ragioni: perché non si intravede la differenza tra un indagato che si trovi ancora nel limbo delle indagini preliminari e un imputato per il quale sia stata esercita l’azione penale ma non abbia ancora ricevuto una condanna, ancorché in primo grado; e perché, anche in ipotesi di sentenza di condanna in primo grado, non si comprende perché debba essere indice di pericolosità sociale sebbene impugnabile e quindi sovvertibile. Specie se, come sopra accennato, la eventuale sentenza di condanna riguardasse ipotesi di reato totalmente estranee a possibili valutazioni di pericolosità sociale; e specie a scapito della disposizione costituzionale secondo la quale non si è considerati colpevoli fino alla sentenza definitiva. L’ipocrisia del sistema regna sovrana.

I precedenti penali

Qualche problema in più, forse, potrebbe porsi con riguardo ai precedenti penali. Ma anche da questo punto di vista, l’introduzione dell’articolo 110 quater delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale indica la via. Il ragionamento, senza troppi giri di parole, è questo: il legislatore ha preteso che la semplice iscrizione nel registro degli indagati non fosse pregiudizievole in sede civile o amministrativa e lo ha fatto senza distinguere il titolo di reato. Ciò vuol dire, in buona sostanza, che anche un procedimento penale in fase di indagini preliminari per minaccia ad un condomino, sintomo di ipotetica pericolosità, qualora archiviato, concede il diritto alla licenza per il porto d’armi o al relativo rinnovo. Se questa è la premessa, non si può che concludere come un precedente penale per mancato pagamento degli alimenti alla moglie non possa e non debba essere considerato elemento ostativo alla procedura amministrativa sopra menzionata, a meno di voler far credere al cittadino in generale, e all’istante in particolare, di essere in presenza di una totale ingiustizia.

Conclusioni

Il consiglio allora, specie per i possessori a qualunque titolo di licenze di porto d’armi, è di tenersi fuori il più possibile dal circuito criminale; di sfruttare tutte le opzioni previste dalla legge, quale per esempio la messa alla prova in fase di indagini preliminari, per arrestare il procedimento prima dell’esercizio dell’azione penale; di argomentare comunque, una volta ricevuto il preavviso di rigetto, muovendo da quanto stabilito dalla legge, in particolare dalla riforma Cartabia, a proposito della disposizione di attuazione sopra richiamata e dal ragionamento ad essa sotteso, applicabile anche ai carichi pendenti e ai precedenti penali, specie se connessi a titoli di reato lontani dalla presunta pericolosità sociale.

Autore: Gianluca Scardaci
Fonte:https://www.laleggepertutti.it/
  • Like
Reazioni: Marco