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I giudici del TAR Lazio hanno chiarito che non sussiste alcun obbligo per le Regioni di sottoporre a VINCA i calendari venatori. Pessimo esempio di disinformazione anticaccia: una sentenza che marca un’altra significativa vittoria del mondo venatorio falsamente presentata dalle Associazioni Ambientaliste come un risultato a loro favorevole


Roma, 15 febbraio 2024 – Sulle pagine di Green&Blue di “la Repubblica”, sotto il titolo “Caccia, il TAR del Lazio ferma il tentativo delle associazioni venatorie di ridurre i limiti”, è stata celebrata con enfasi dalla LIPU e dal WWF quella che sarebbe stata una grande vittoria ottenuta con la sentenza del TAR Lazio (Sez. I, 12.2.2024 n. 2723) che ha dichiarato inammissibile il ricorso delle associazioni venatorie che chiedevano l’accertamento della natura non vincolante delle Linee Guida nazionali che avevano introdotto l’obbligo per le Regioni di sottoporre i calendari venatori alla valutazione di incidenza ambientale (VINCA).

Poche volte abbiamo assistito a simile esempio di disinformazione o, meglio, di distorsione della realtà dei fatti, giacché quella che la LIPU e il WWF vogliono far passare come grande vittoria è in realtà per loro una sonora batosta.

Questa in sintesi la vicenda.

Federazione Italiana della Caccia e altre Associazioni Venatorie, accortesi del colpo di mano delle associazioni ambientaliste/animaliste che avevano ottenuto di far introdurre all’interno delle Linee Guida l’obbligo per le Regioni – non previsto da alcuna disposizione di legge e tantomeno dalla Direttiva Habitat – di sottoporre a VINCA i calendari venatori, si sono rivolte al TAR del Lazio richiedendo in primis l’accertamento della natura non vincolante delle stesse Linee Guida con conseguente dichiarazione di inammissibilità del ricorso per difetto di interesse.

È infatti banale regola del processo amministrativo – evidentemente disconosciuta solo dalla LIPU e dal WWF – che laddove l’atto impugnato (nella fattispecie le Linee Guida) sia dai Giudici dichiarato privo di effetti vincolanti, e cioè privo di lesività, lo scopo cui tendeva il ricorso è evidentemente raggiunto. La dichiarazione di inefficacia dell’atto impugnato ha infatti gli stessi effetti dell’annullamento.

Il primario scopo perseguito dalla nostra e dalle altre Associazioni Venatorie con il ricorso al TAR del Lazio era proprio quello di ottenere, come hanno ottenuto, l’accertamento da parte dei Giudici della non vincolatività delle Linee Guida nella parte in cui avevano introdotto l’obbligo per le Regioni di sottoporre a VINCA i calendari venatori.

Come emerge dalla corretta lettura della motivazione della sentenza del TAR Lazio – da cui non possono essere estrapolate ad arte frasi fuori contesto – è stata accolta pienamente la tesi delle associazioni venatorie, al contrario di quanto vogliono far credere la LIPU e il WWF: i Giudici hanno chiarito che non sussiste alcun obbligo per le Regioni di sottoporre a VINCA i calendari venatori.

È incredibile, ma non sorprende, che la LIPU e il WWF, anziché passare sotto silenzio una vicenda che le vede clamorosamente soccombenti, possano invece avere avuto la sfacciataggine di esprimere piena soddisfazione per questo processo il cui esito spazza via l’ennesimo tentativo delle associazioni ambientaliste/animaliste di ostacolare l’attività venatoria.

Federazione Italiana della Caccia ringrazia ancora una volta l’avvocato Alberto Maria Bruni di Firenze, che ha patrocinato la Federazione e le altre AA.VV., per l’impegno e l’alta professionalità profuse, che hanno consentito di riportare questo importante risultato.

Fonte:federcaccia.org