Alberto 69

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Lunedì 29 Giugno 2015

TAR Campania (SA), Sez. II, n. 1053, del 19 maggio 2015.

Legittimità regolamento per la gestione e l'esercizio venatorio al cinghiale

Il provvedimento della Provincia che regolamenta l’attività venatoria è illegittimo quando è in netto contrasto con le norme sovraordinate e non anche quando si limita, più semplicemente, ad una concreta organizzazione dell’attività venatoria, anche radicalizzando misure di rispetto della fauna selvatica. Nel caso di specie, la Provincia, in chiara attuazione del calendario venatorio approvato dalla Regione, ha regolamentato la caccia al cinghiale, prevedendo zone limitate e predeterminate di caccia, assegnandole, con criterio di rotazione, alle singole squadre autorizzate. La Provincia ha, quindi, fatto corretto esercizio di un’attività discrezionale a lei affidata dal legislatore, limitando, nel rispetto dei principi di proporzionalità e di ragionevolezza, l’attività venatoria, che, peraltro, non risulta particolarmente frustrata. La Provincia è, quindi, riuscita a raggiungere un corretto punto di equilibrio tra esigenze venatorie e motivi di rispetto della fauna selvatica, nel rispetto delle norme sovraordinate.

N. 01053/2015 REG.PROV.COLL.

N. 01640/2010 REG.RIC.​

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA​

sul ricorso numero di registro generale 1640 del 2010, proposto da:
Gennaro La Corte, rappresentato e difeso dagli avv. Enrico Cuomo, Marco Venutolo, con domicilio eletto presso Enrico Cuomo in Salerno, Via M. Schipa,21 c/o Venutolo;

contro​

Provincia di Salerno Presidente, rappresentato e difeso dall'avv. Ugo Cornetta, con domicilio eletto presso Ugo Cornetta in Salerno, l.go De Pioppi,1 Avv.Ra Provinciale;

per l'annullamento​

della delibera n. 57/10 relativa al regolamento per la gestione e l'esercizio venatorio al cinghiale nella provincia di Salerno;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Provincia di Salerno Presidente;
Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 marzo 2015 il dott. Maurizio Santise e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO​

Il ricorrente è iscritto all’ATC di Salerno 1 con il numero 778 di graduatoria e svolge attività venatoria nel territorio di Salerno. Con l’odierno ricorso ha impugnato la delibera del Consiglio della Provincia di Salerno n. 57 del 17 settembre 2010 e il relativo regolamento allegato con cui sono state dettate regole per la gestione e l’esercizio venatorio al cinghiale nella Provincia di Salerno.

Secondo il ricorrente il provvedimento sarebbe illegittimo, perché la Provincia di Salerno avrebbe regolato il settore in violazione delle norme nazione e regionali e così facendo avrebbe causato un pregiudizio al ricorrente nella libertà di esercizio dell’attività venatoria.

La Provincia di Salerno si è costituita regolarmente in giudizio, contestando l’avverso ricorso e chiedendone, in via preliminare, la declaratoria di inammissibilità e, in ogni caso, il rigetto.

Con ordinanza cautelare n. 1053 del 12.11.2010 è stata respinta la domanda cautelare.

Alla pubblica udienza del 26 marzo 2015 la causa è stata trattenuta in decisione.

Orbene, tanto premesso in punto di fatto, ritiene il Collegio che il ricorso sia infondato.

Tale esito rende superfluo valutare le questioni preliminari evidenziate dalla Provincia resistente, in quanto in forza della ragione più liquida (cfr. Cons. Stato, Ad. Pl. 5/2015) e del principio secondo cui bisogna, laddove possibile, privilegiare pronunce di merito piuttosto che quelle di rito (cfr. Cass., SS.UU., 12.12.2014, n. 26242) ritiene il Collegio di poter respingere direttamente nel merito il ricorso proposto.

Ciò premesso, va evidenziato che le doglianze sollevate dal ricorrente ruotano intorno ai rapporti tra Provincia, Regione e Stato e, in particolare, stigmatizzano i provvedimenti della Provincia che non avrebbero fatto corretta applicazione delle norme sovraordinate.

Va, tuttavia, chiarito che la Provincia, nel gestire l’attività venatoria sul territorio di competenza, non si limita ad una mera applicazione delle norme sovraordinate ma, da queste, fonda il presupposto per una disciplina che non sia in contrasto con le stesse. In altri termini, il provvedimento della Provincia che regolamenta l’attività venatoria è illegittimo quando è in netto contrasto con le norme sovraordinate e non anche quando si limita, più semplicemente, ad una concreta organizzazione dell’attività venatoria, anche radicalizzando misure di rispetto della fauna selvatica.

Nel caso di specie, la Provincia, in chiara attuazione del calendario venatorio approvato dalla Regione, ha regolamentato la caccia al cinghiale, prevedendo zone limitate e predeterminate di caccia, assegnandole, con criterio di rotazione, alle singole squadre autorizzate.

La Provincia ha, quindi, fatto corretto esercizio di un’attività discrezionale a lei affidata dal legislatore, limitando, nel rispetto dei principi di proporzionalità e di ragionevolezza, l’attività venatoria, che, peraltro, non risulta particolarmente frustrata. La Provincia è, quindi, riuscita a raggiungere un corretto punto di equilibrio tra esigenze venatorie e motivi di rispetto della fauna selvatica, nel rispetto delle norme sovraordinate.

Ne deriva che il ricorso è infondato.

Le ragioni che hanno condotto alla presente decisione giustificano la compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.​

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Compensa le spese di lite tra le parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 26 marzo 2015 con l'intervento dei magistrati:

Francesco Riccio, Presidente

Giovanni Sabbato, Consigliere

Maurizio Santise, Referendario, Estensore​




L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE​


DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 19/05/2015

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)














 
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